Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro regione Molise, in persona dal Presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, pro parte, della legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 pubblicata nel B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18. La legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 (pubbl. nel B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18) - che contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n 1 concernente disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti - ha, nel suo art. 1, sostituito l'art. 6 della predetta legge n. 1 del 2003 procedendo alla determinazione di tale tributo, sia a decorrere dal 1° gennaio 2003 che a decorrere dal 1° gennaio 2005, rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo cosi' come sostituito. In particolare il «nuovo» comma 2 dell'articolo cosi' dispone: «2) L'ammontare del contributo speciale e' determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, come segue: a) per le categorie di rifiuti di settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1) Euro 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'all. 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) Euro 0,0084 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994; 3) Euro 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica per tutti gli altri rifiuti. b) per gli altri rifiuti speciali: 1) Euro 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica c) per i restanti tipi di rifiuti: 1) Euro 0,021 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica.». Il comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, nella sua formulazione originaria (ripetuta, peraltro, nel comma 1 dell'articolo sostituito dalla legge regionale n. 18 del 2004), cosi' disponeva: «1) L'ammontare del tributo speciale e' determinato dal 1° gennaio 2003 come segue: a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1) Euro 0,0053 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) Euro 0,0042 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al 0.41 18 luglio 1996 che presentano le caratteristiche di cui all'all. 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994; 3) Euro 0,0031 per chilogrammo conferito in discarica per tutti gli altri rifiuti; b) per gli altri tributi speciali: 1) Euro 0,008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; c) per i restanti tipi di rifiuti: 1) Euro 0,00105 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica.». L'art. 1 della legge regionale n. 18/2004 - nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, ha, nel secondo comma di tale articolco provveduto a determinare l'ammontare del tributo speciale «a decorrere dal 1° gennaio 2005» - appare costituzionalmente illegittimo in riferimento ai parametri costituzionali in appresso indicati, e pertanto ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera 11 novembre 2004 del Consiglio dei ministri che si produce, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti Motivi Violazione degli artt. 117. comma 2, lett. e) e 119 Cost. L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 «al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia», ha istituito dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.. Lo stesso articolo, ai comma 25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile del tributo, che e' dovuto alle regioni salva una quota spettante alle province ed e' destinato ad affluire ad apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati nel comma 27. In particolare, poi, il comma 29 del medesimo art. 3 prevede che l'ammontare dell'imposta e' fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione....(omissis).». Prima con l'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 1/2003 ed ora con l'art. 1 della legge reg. n. 18 del 2004, la Regione Molise ha dato attuazione alla previsione del ricordato comma 29 della legge statale n. 549 del 1995, procedendo pertanto alla determinazione dell'ammontare del tributo speciale de quo: il quale indubbiamente e' da qualificare come tributo statale in quanto istituito e disciplinato nei suoi elementi fondamentali presupposto, soggetti passivi, base imponibile, limiti minimi e massimi della aliquota, a seconda della diversa natura dei rifiuti conferiti ecc.) sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni (alle quali rimangono attribuiti limitate competenze attuative, in particolare in sede di determinazione della aliquota, entro i limiti prefissati dalla legge statale e con la decorrenza dalla medesima legge stabilita) e, derivatamene, alle province. Va pertanto escluso, - sulla scorta del costante insegnamento della Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 296/03; 37/2004; 241/2004) - che il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi costituisca un tributo proprio regionale, nel senso in cui tale espressione va intesa ai sensi del vigente art. 119 Cost, e cioe' come riferita ai soli tributi istituiti dalle, regioni con propri legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, una volta che questi siano posti.: e, conseguentemente, deve tuttora ritenersi precluso alle regioni modificarne la disciplina sostanziale - cio' competendo esclusivamente allo Stato in difformita' ed al di fuori dei limiti segnati alla potesta' legislativa regionale dalla legislazione statale, ponendosi altrimenti la non conforme disciplina legislativa regionale in contrasto con 1'art. l17, comma 2, lett. e), e dell'art. 119 Cost. La disposizione che si impugna - per quanto essa regola la determinazione dell'ammontare del tributo speciale a decorrere dal 1° gennaio 2005 (comma 2 del sostituito art. 6 della legge regionale n. 1 del 2003) - sulla scorta delle premesse considerazioni si manifesta costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo: a) in quanto - essendo stata posta con legge promulgata il 18 agosto 2004, pubbl. nel B.U.R. 16 settembre 2004 e pertanto successivamente al 31 luglio inderogabilmente fissato dal comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 - prevede un nuovo e maggiore ammontare del tributo, distintamente e per tutte le categorie di rifiuti conferiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2005: mentre, come si e' gia' ricordato, la legge regionale che fissa l'ammontare della imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo» con la espressa conseguenza che, in caso di mancata determinazione...entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente». E' pertanto illegittima la prevista decorrenza del nuovo ammontare del tributo, per le varie categorie di rifiuti conferiti, dal 1° gennaio 2005, dovendo continuare ad applicarsi per l'intero 2005, il tributo nella misura vigente» e cioe' in quelle differenziate misure gia' previste nell'art. 6, comma 1, della legge n. 1/2003 nel testo originario (e per tale parte confermato nel nuovo comma 1 dello stesso quale sostituito dalla legge regionale n. 18/2004); b) in quanto, comunque, con riguardo alle categorie dei rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico «elencati nell'all. 3 al decreto minerario 18 luglio 1996 e di cui al comma 2, lett. a), n. 1) del sostituito art. 6 della legge regionale n. 1/2003)», il tributo speciale viene fissato dall'art. 1 della legge regionale n. 18/2004, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2005, nella, misura di Euro 0,0106 per chilogranimo conferito in discarica, e pertanto in misura eccedente quella massima disposta dal comma 29, dell'art. 3 della legge statale n. 549/1995, che tal fine prevede che il tributo possa essere dalla regione determinato fra un minimo di lire 2 (pari al Euro 0,0010329) ed un massimo di lire 20 (pari ad Euro 0,010329) per chilogrammo.