Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,  contro regione
Molise, in persona dal Presidente della giunta regionale pro tempore,
per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, pro
parte,  della legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 pubblicata
nel B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18.

    La  legge  regionale  Molise  31  agosto  2004, n. 18 (pubbl. nel
B.U.R.  16  settembre  2004,  n. 18)  -  che  contiene  modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale 13 gennaio 2003, n 1 concernente
disposizioni  per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in  discarica  di  rifiuti  - ha, nel suo art. 1, sostituito l'art. 6
della  predetta legge n. 1 del 2003 procedendo alla determinazione di
tale tributo, sia a decorrere dal 1° gennaio 2003 che a decorrere dal
1°  gennaio 2005, rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo cosi'
come sostituito.
    In  particolare  il  «nuovo» comma 2 dell'articolo cosi' dispone:
«2)  L'ammontare  del contributo speciale e' determinato, a decorrere
dal  1°  gennaio  2005, come segue: a) per le categorie di rifiuti di
settori  minerario,  estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1)
Euro  0,0106  per  chilogrammo  conferito  in discarica per i rifiuti
elencati  nell'all. 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) Euro
0,0084  per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati
nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 che presentano
le  caratteristiche  di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5
settembre 1994; 3) Euro 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica
per  tutti  gli  altri rifiuti. b) per gli altri rifiuti speciali: 1)
Euro 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica c)
per i restanti tipi di rifiuti: 1) Euro 0,021 per ogni chilogrammo di
rifiuto conferito in discarica.».
    Il  comma  1,  dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, nella
sua   formulazione   originaria  (ripetuta,  peraltro,  nel  comma  1
dell'articolo sostituito dalla legge regionale n. 18 del 2004), cosi'
disponeva: «1) L'ammontare del tributo speciale e' determinato dal 1°
gennaio  2003  come segue: a) per le categorie di rifiuti dei settori
minerario  estrattivo,  edilizio,  lapideo  e  metallurgico:  1) Euro
0,0053  per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati
nell'allegato  3  al  decreto  ministeriale  18  luglio 1996; 2) Euro
0,0042  per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati
nell'allegato   4   al   0.41   18  luglio  1996  che  presentano  le
caratteristiche   di  cui  all'all.  3  del  decreto  ministeriale  5
settembre 1994; 3) Euro 0,0031 per chilogrammo conferito in discarica
per  tutti  gli  altri rifiuti; b) per gli altri tributi speciali: 1)
Euro 0,008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; c)
per  i restanti tipi di rifiuti: 1) Euro 0,00105 per ogni chilogrammo
di rifiuto conferito in discarica.».
    L'art. 1  della  legge regionale n. 18/2004 - nella parte in cui,
nel  sostituire  l'art. 6  della  legge  regionale n. 1/2003, ha, nel
secondo  comma di tale articolco provveduto a determinare l'ammontare
del  tributo  speciale  «a  decorrere  dal  1° gennaio 2005» - appare
costituzionalmente    illegittimo   in   riferimento   ai   parametri
costituzionali  in  appresso indicati, e pertanto ex art. 127 Cost. e
sulla base della delibera 11 novembre 2004 del Consiglio dei ministri
che  si  produce,  il Governo propone il presente ricorso deducendo i
seguenti

                               Motivi

    Violazione degli artt. 117. comma 2, lett. e) e 119 Cost.
    L'art.  3  della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma
24  «al  fine  di  favorire  la  minore  produzione  di rifiuti ed il
recupero  dagli  stessi  di materia prima e di energia», ha istituito
dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  solidi,  cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2
del  d.P.R.  10 settembre 1982, n. 915.. Lo stesso articolo, ai comma
25,  26  e  28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta
individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile
del  tributo,  che  e'  dovuto alle regioni salva una quota spettante
alle province ed e' destinato ad affluire ad apposito fondo regionale
finalizzato agli scopi indicati nel comma 27. In particolare, poi, il
comma  29 del medesimo art. 3 prevede che l'ammontare dell'imposta e'
fissato  con  legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno  successivo,  per  chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non  inferiore  a  lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti del
settore  minerario,  estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in
misura  non  inferiore  a  lire  20 e non superiore a lire 20 per gli
altri  rifiuti  speciali;  in  misura  non  inferiore a lire 10 e non
superiore  a  lire  50  per  i  restanti  tipi di rifiuti. In caso di
mancata  determinazione  dell'importo da parte delle regioni entro il
31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la
misura  vigente.  Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta  per  il  quantitativo,  espresso  in  chilogrammi,  dei
rifiuti  conferiti  in  discarica,  nonche'  per  un  coefficiente di
correzione....(omissis).».
    Prima  con  l'art.  6, comma 1 della legge regionale n. 1/2003 ed
ora  con  l'art. 1 della legge reg. n. 18 del 2004, la Regione Molise
ha dato attuazione alla previsione del ricordato comma 29 della legge
statale  n. 549  del  1995,  procedendo  pertanto alla determinazione
dell'ammontare del tributo speciale de quo: il quale indubbiamente e'
da   qualificare   come   tributo   statale  in  quanto  istituito  e
disciplinato  nei  suoi  elementi  fondamentali presupposto, soggetti
passivi,  base  imponibile, limiti minimi e massimi della aliquota, a
seconda della diversa natura dei rifiuti conferiti ecc.) sia pure con
destinazione  del relativo gettito alle regioni (alle quali rimangono
attribuiti  limitate  competenze attuative, in particolare in sede di
determinazione  della aliquota, entro i limiti prefissati dalla legge
statale  e  con  la  decorrenza  dalla  medesima  legge stabilita) e,
derivatamene,  alle province. Va pertanto escluso, - sulla scorta del
costante   insegnamento  della  Corte  (cfr.,  tra  le  altre,  sent.
n. 296/03;  37/2004;  241/2004)  -  che  il  tributo  speciale per il
deposito  in  discarica  di  rifiuti  solidi  costituisca  un tributo
proprio  regionale,  nel  senso  in cui tale espressione va intesa ai
sensi  del  vigente  art. 119  Cost,  e  cioe'  come riferita ai soli
tributi  istituiti  dalle, regioni con propri legge, nel rispetto dei
principi  di  coordinamento  con  il  sistema tributario statale, una
volta  che  questi  siano  posti.:  e, conseguentemente, deve tuttora
ritenersi precluso alle regioni modificarne la disciplina sostanziale
-  cio'  competendo esclusivamente allo Stato in difformita' ed al di
fuori  dei  limiti  segnati alla potesta' legislativa regionale dalla
legislazione statale, ponendosi altrimenti la non conforme disciplina
legislativa regionale in contrasto con 1'art. l17, comma 2, lett. e),
e dell'art. 119 Cost.
    La  disposizione  che  si  impugna  -  per  quanto essa regola la
determinazione dell'ammontare del tributo speciale a decorrere dal 1°
gennaio  2005  (comma  2  del sostituito art. 6 della legge regionale
n. 1  del  2003)  -  sulla  scorta  delle  premesse considerazioni si
manifesta costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo:
        a) in quanto - essendo stata posta con legge promulgata il 18
agosto   2004,  pubbl.  nel  B.U.R.  16  settembre  2004  e  pertanto
successivamente  al  31  luglio inderogabilmente fissato dal comma 29
dell'art. 3  della  legge  n. 549/1995  - prevede un nuovo e maggiore
ammontare  del  tributo,  distintamente  e  per tutte le categorie di
rifiuti  conferiti,  con decorrenza dal 1° gennaio 2005: mentre, come
si  e' gia' ricordato, la legge regionale che fissa l'ammontare della
imposta  deve  essere  emanata  entro  il  31 luglio di ogni anno per
l'anno  successivo»  con  la  espressa  conseguenza  che,  in caso di
mancata  determinazione...entro  il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo,  si  intende  prorogata  la  misura vigente». E' pertanto
illegittima  la  prevista decorrenza del nuovo ammontare del tributo,
per  le  varie  categorie  di rifiuti conferiti, dal 1° gennaio 2005,
dovendo  continuare ad applicarsi per l'intero 2005, il tributo nella
misura  vigente» e cioe' in quelle differenziate misure gia' previste
nell'art.  6,  comma 1, della legge n. 1/2003 nel testo originario (e
per  tale  parte  confermato  nel  nuovo  comma  1 dello stesso quale
sostituito dalla legge regionale n. 18/2004);
        b)  in  quanto,  comunque,  con  riguardo  alle categorie dei
rifiuti  dei  settori  minerario,  estrattivo,  edilizio,  lapideo  e
metallurgico  «elencati  nell'all.  3  al decreto minerario 18 luglio
1996 e di cui al comma 2, lett. a), n. 1) del sostituito art. 6 della
legge  regionale  n. 1/2003)»,  il  tributo  speciale  viene  fissato
dall'art. 1  della  legge regionale n. 18/2004, sempre con decorrenza
dal  1°  gennaio  2005, nella, misura di Euro 0,0106 per chilogranimo
conferito in discarica, e pertanto in misura eccedente quella massima
disposta  dal  comma 29, dell'art. 3 della legge statale n. 549/1995,
che  tal  fine  prevede  che  il  tributo  possa essere dalla regione
determinato  fra  un  minimo di lire 2 (pari al Euro 0,0010329) ed un
massimo di lire 20 (pari ad Euro 0,010329) per chilogrammo.