Letto  il  ricorso  promosso  da Ruggiero Giuseppe contro Regione
Campania  ex  art. 22  legge  n. 689/1981,  iscritto  al  n. 211/2002
R.G.A.C. di questo ufficio;
    Letta  l'istanza di procuratore di parte ricorrente contenuta nel
verbale  del  5 marzo  2004  con  la  quale  e'  stata  espressamente
sollevata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,
legge   n. 689/1981   per   contrasto  con  gli  art. 3  e  24  della
Costituzione  relativamente alla parte in cui la citata norma prevede
la  possibilita'  per gli interessati di far pervenire (materialmente
nella sfera di conoscibilita', Cass. civ. n. 9317/1992) all'autorita'
competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 (s.l.) scritti
difensivi e documenti entra il termine di trenta giorni dalla data di
contestazione  o  notificazione  della violazione e non anche che gli
interessati  possano  avvalersi  di  tale  facolta'  consegnando tali
scritti e documenti all'Ufficio postale nel termine suddetto.
    Considerato   che  detta  norma  sembra  contrastare  con  quanto
disposto  dagli  artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica, in
quanto  rappresenta  un  indubbio  ed  ingiustificato ostacolo per la
tutela  in  sede  giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale
potrebbe  essere di fatto privato della possibilita' di far pervenire
scritti  difensivi  e  documenti  comprovanti la sua estraneita' alla
violazione (si pensi alla violazione accertata in Udine dal residente
in  Trapani)  pur avendo inviato a mezzo posta, come e' sua facolta',
la propria difesa.
    Ritenuto  che  la  Corte  costituzionale  con  sentenza del 20-26
novembre  2002,  n. 447 ha dichiarato la leggittimita' costituzionale
del  combinato  disposto  dell'art. 149  c.p.c.  e dell'art. 4, terzo
comma della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede
che  la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione  dell'atto  da  parte  del  destinatario anziche' a quella,
antecedente,   di   consegna   dell'atto  all'ufficiale  giudiziario,
motivando  con il principio che il diritto di difesa non possa essere
pregiudicato da attivita' riferibile a terzi (ufficiale giudiziario).
Che  il  detto  innovativo principio valevole per le notificazioni di
atti  giudiziari a mezzo posta, debba essere ragionevolmente esteso a
tutte  le  ipotesi  di contraddittorio per l'irrinunciabile esercizio
del diritto di difesa.
    Considerato  che  per i motivi succintamente esposti sorge dubbio
circa  la  conformita'  della  norma di cui al predetto art. 18 legge
cit. al dettato costituzionale.
    Ritenuto   che  la  questione  appare  rilevante  ai  fini  della
definizione del giudizio.
    Visto l'art. 295 c.p.c.