IL GIUDICE UNICO Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 10690/2001, promossa da azienda agri-turistico venatoria Montacuto, in persona del direttore concessionario elettivamente domiciliato in Torino via Bligny n. 11 presso lo studio dell'avv. Daniela Sannazzaro e difeso dagli avv. Caludio Simonelli e Vincenzo Giovinazzo del foro di Alessandria per delega a margine dell'atto di citazione, attrice; Contro Regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello, n. 165, presso lo studio dell'avv. Giulietta Magliona che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione, convenuta. F a t t o Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23 ottobre 2001 l'azienda agri-turistico Montacuto citava in giudizio la Regione Piemonte chiedendone: a) la condanna alla ripetizione a favore della parte attrice delle somme che assumeva essere state indebitamente percette a titolo di soprattassa a decorrere dal 31 gennaio 1992 pari a lire 52.315.000 oltre gli interessi legali fino al saldo; b) in subordine la condanna alla ripetizione a favore della parte attrice delle somme indebitamente percette entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento (art. 13 del d.P.R. n. 641/1972) a titolo di sopratasse pari a L. 44.296.000 oltre gli interessi legali fino al saldo; c) in ulteriore subordine dichiarare non manifestamente infondate le questioni di illegittimita' costituzionale aventi ad oggetto la normativa disciplinante la soprattassa. Esponeva a fondamento delle sue domande quanto segue: di essere stata sottoposta a decorrere dal 31 gennaio 1992 al pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 recante «approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 legge n. 158/1990; che sulla base del citato disposto normativo la Regione Piemonte ha promulgato la legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17 dell'annessa tabella A richiamata dall'art. 54 secondo comma prevede che «per le aziende agri-turistico venatorie e per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una soprattassa di lire 100 che dovra' essere versata contestualmente alla tassa.»; che tale tassa non e' legittima in quanto imposta anche a chi non ha violato alcun obbligo in materia di pagamento di tasse e quindi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 70, 76, 117 e 119. Si costituiva la Regione Piemonte la quale contestava tutti gli assunti avversari e in particolare le censure di illegittimita' costituzionale e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice. Dopo le udienze ex art. 180 e 183 c.p.c. non veniva svolta attivita' istruttoria. All'udienza del 5 novembre 2003 le parti precisavano le conclusioni cosi' come in epigrafe trascritte. Quindi la causa veniva trattenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica. D i r i t t o 1. - L'attrice, in origine azienda faunistico-venatoria, e' stata successivamente trasformata nell'anno 1999 in azienda agri-turistico venatoria. A far tempo dal 31 gennaio 1992 e' stata sottoposta al pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 recante «approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281/1970, come sostituito dall'art. 4 legge 14 giugno 1990, n. 158.». Sulla base di tale disposto la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17 dell'annessa tabella A richiamata dall'art. 54, comma due, prevede che «per le aziende agri-turistico venatorie e per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una soprattassa di lire 100 che dovra' essere versata contestualmente alla tassa.». Sostiene l'attrice che la legge delega all'art. 3 n. 281/1970, cosi' come modificato dall'art. 4 n. 158/1990 non fa alcun riferimento alla c.d. soprattassa che e' prevista dal citato d.lgs n. 230/1991 nella tabella al n. 16 e dalle leggi regionali di attuazione in modo illegittimo mediante l'inserimento nell'annessa tariffa di una nota. Il legislatore regionale con legge n. 70/1996 ha riprodotto la stessa formulazione nell'annessa Tabella A nn. 16 e 17 richiamata dall'art. 54, comma due, estendendo l'imposizione della soprattassa anche alle aziende agri-turistico venatorie oltre che alle aziende faunistico venatorie. La Regione Piemonte ha pertanto imposto all'attrice il pagamento della soprattassa in virtu' del citato d.lgs. n. 230/1991 prima come azienda faunistico venatoria e poi dal 1996 come azienda agri-turistico venatoria in forza della legge regionale n. 70 del 1996. Per contro la Regione Piemonte ribadisce che la soprattassa di cui al citato d.lgs. e alle leggi regionali di attuazione non e' stata arbitrariamente introdotta dalla suddetta legislazione nazionale e regionale non essendo in realta' mai venuta meno nell'ordinamento italiano nel quale era prevista dall'art. 91 del r.d. n. 1016/1939 per le bandite e le riserve di caccia. Richiama infatti la sentenza n. 271 del 1996 della Corte costituzionale secondo la quale le aziende faunistico venatorie sono perfettamente assimilabili alle riserve di caccia e siffatta assimilazione opera soprattutto sul piano fiscale ove le aziende e le riserve erano entrambe soggette a tasse regionali ai sensi dell'art. 24 della legge n. 968/1977; l'art. 36 della citata legge conservava infatti in via transitoria le riserve e ne prevedeva la trasformazione in A.F.V. in caso di rilevante interesse naturalistico faunistico. Le stesse considerazioni valgono anche le aziende agri-turistiche venatorie introdotte solo dalla l.r. n. 70/1996 all'art. 20. 2. - La soprattassa di cui si chiede in questa sede la restituzione e' stata dunque corrisposta fino al 1996 in forza del decreto legislativo n. 230/1991 e dal 1996 in forza anche della legge regionale n. 70/1996. Ad avviso di questo tribunale non e' manitestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla parte attrice, sia rispetto alla disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs 22 giugno 1991, n. 230 in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, sia rispetto alle disposizioni di cui ai nn. 16 e 17 della Tabella A annessa alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996, richiamata dall'art. 54, comma due, in relazione all'art. 119 della Costituzione. In effetti la tariffa allegata al decreto legislativo n. 230 nel prevedere alla nota n. 16 la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa per le aziende faunistico venatorie pare contrastare con la legge delega e cioe' con l'art. 3 della legge n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990 che demanda al governo l'approvazione della tariffa in materia di tasse di concessioni regionali ma non prevede la possibilita' di istituire una soprattassa sulle stesse. Pertanto tale nota violerebbe indirettamente l'art. 76 della Costituzione che subordina la validita' del decreto legislativo al rispetto dei limiti della legge delega. Parimenti, si pongono in contrasto con la citata legge delega n. 158/1990 e quindi indirettamente dell'art. 119 della Costituzione anche le voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996, nella parte in cui prevedono l'applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agri-turistico venatorie oltre i limiti consentiti dall'art. 4, comma 5 della legge delega che consente alla legge regionale solo di disporre aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative. D'altra parte non pare fondato l'assunto della Regione Piemonte per il quale in realta' la sovrattassa era gia prevista nel nostro ordinamento in forza dell'art. 61 del r.d. n. 1016/1939, e pertanto non sarebbe stato introdotto dalle citate norme sospette di illegittimita' costituzionale, in quanto in primo luogo tale soprattassa era prevista per le bandite private e per le riserve, in secondo luogo le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 sono state prima modificate dalle leggi n. 968/1927 e n. 157/1992, nonche' abrogate dalla entrata in vigore delle leggi regionali in materia di caccia. Tutto cio' premesso il tribunale, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230 per contrasto con l'art. 76 Cost. e delle voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996 per contrasto con l'art. 119 Cost., nei limiti di cui in motivazione e sospeso il giudizio in corso rimette gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 legge 19 marzo 1953, n. 87.