ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 18,
secondo  periodo,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge   finanziaria  2003),  promossi  con  ricorsi  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano,  della  Provincia  autonoma  di Trento e della
Regione Trentino-Alto Adige, notificati il 28 febbraio ed il 1° marzo
2003,  depositati in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritti ai
nn. 20, 23 e 24 del registro ricorsi 2003.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28 settembre  2004 il giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi  gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avvocato dello Stato
Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
28 febbraio  2003  e  depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 20 del
2003),  la  Provincia  autonoma  di Trento, con ricorso notificato il
1° marzo  2003  e  depositato  il  7 marzo  2003 (reg. ric. n. 23 del
2003),  e  la  Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il
1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 24 del 2003)
hanno   sollevato   in   via  principale  questione  di  legittimita'
costituzionale  (quanto  alle  Province autonome, unitamente ad altre
disposizioni   della   medesima  legge)  dell'articolo 29,  comma 18,
secondo  periodo,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), per violazione dell'autonomia finanziaria di
cui alle disposizioni del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di
attuazione, nonche', quanto alla Provincia di Bolzano, per violazione
dell'articolo 119 della Costituzione e degli articoli 8, 9 e 16 dello
statuto speciale.
    La  disposizione  impugnata  stabilisce,  nel  primo  periodo non
oggetto  di censura, che «le regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun
anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per gli
esercizi  2003,  2004  e  2005, il livello delle spese correnti e dei
relativi pagamenti».
    Il  secondo  periodo,  oggetto  di  ricorso, aggiunge che «fino a
quando  non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti
sono  determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  in  coerenza  con  gli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2003-2005».
    Le  ricorrenti  rilevano  che  la necessita' di un accordo tra lo
Stato  e  gli  enti  ad  autonomia  speciale  nasce  dall'esigenza di
rispettare l'autonomia finanziaria di questi ultimi, e trova conferma
in  altre  disposizioni  normative,  tra  cui  l'art. 14  del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale),  concernente  l'intesa  per  il  rimborso  delle  spese
sostenute dall'ente nell'esercizio delle funzioni delegate.
    Osservano  in  particolare  la  Provincia  di Trento e la Regione
Trentino-Alto  Adige  di avere assicurato il rispetto degli obiettivi
sanciti  dal  c.d.  patto  di  stabilita',  attraverso  il meccanismo
previsto  dall'art. 1,  comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito
dalla  legge  16 novembre 2001, n. 405, in forza del quale il livello
delle  spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002,
2003  e  2004  sono concordati con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
    Tuttavia,   proseguono   le   ricorrenti,   sarebbe   illegittimo
consentire   allo  Stato,  in  mancanza  dell'accordo,  di  procedere
unilateralmente  alla  determinazione  dei flussi di cassa, ignorando
del tutto le concrete esigenze e gli obiettivi degli enti.
    In  tal  modo,  anzi,  si  renderebbe superfluo il raggiungimento
dell'accordo e si indurrebbe lo Stato ad ostacolarlo, proprio al fine
di esercitare unilateralmente detto potere.
    La   Provincia   di  Bolzano  osserva  inoltre  che,  tramite  la
disposizione  impugnata,  le si impedirebbe di svolgere pienamente ed
adeguatamente  diverse funzioni legislative ed amministrative ad essa
spettanti  in  forza degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto, consentendo
allo  Stato  di incidere unilateralmente sull'ammontare delle risorse
necessarie a tale scopo.
    Cio',  precisa  la  Provincia  di  Trento,  anche  in  violazione
dell'art. 10,  comma 9,  del  d.lgs.  n. 268 del 1992 (sul versamento
della  c.d.  quota  variabile  attribuita  alle Province), e, piu' in
generale,  del  principio  per  il quale l'ente ad autonomia speciale
deve  poter  disporre  delle  somme  necessarie per l'esercizio delle
funzioni affidategli dallo statuto.
    La  norma  impugnata,  riguardando  i  flussi  di  cassa,  non si
riferirebbe  inoltre  alle sole spese correnti, «naturale oggetto del
patto di stabilita», ma si estenderebbe anche agli investimenti.
    In   via  subordinata,  la  Provincia  di  Trento  e  la  Regione
Trentino-Alto  Adige  lamentano  che  il potere di determinazione dei
flussi  di  cassa  sia  affidato  ad un singolo Ministro, anziche' al
Governo,  in  violazione  dell'art. 10,  comma 2 e dell'art. 14 delle
norme  di attuazione dello statuto, le quali norme postulerebbero che
«in generale il rapporto con lo Stato intercorra con il Governo».
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  a  mezzo  dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo,
con analoghi argomenti, la reiezione di tutti i ricorsi.
    Lo  Stato  osserva  in  particolare  che  gli  enti  ad autonomia
speciale diversi dagli odierni ricorrenti non hanno ritenuto di dover
impugnare  la  disposizione  censurata,  e ne sottolinea il carattere
provvisorio e transitorio.
    La  norma  varrebbe  infatti  ad assicurare la determinazione dei
flussi  di  cassa, in attesa del raggiungimento dell'accordo, proprio
per  impedire  che  «abbiano  a verificarsi gli inconvenienti temuti»
dalle parti ricorrenti.
    Si   tratterebbe   di   una   «funzione   puramente  meccanica  e
strumentale,  in  base  a criteri quasi aritmetici», desumibili dagli
«obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005», che non si
estenderebbe neppure agli investimenti.
    Per  tali ragioni, lo Stato ritiene che le ricorrenti non abbiano
neppure interesse a proporre il ricorso.
    3.  -  In  prossimita' dell'udienza pubblica, le ricorrenti hanno
depositato  memorie  illustrative,  con cui hanno ribadito le proprie
doglianze ed insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
    In  particolare,  la Provincia di Bolzano sottolinea che lo Stato
potrebbe «al piu», in caso di mancato raggiungimento dell'accordo sui
flussi  di  cassa,  valersi dei poteri sostitutivi che gli spettavano
gia'   prima  della  riforma  del  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione, previa delibera del Consiglio dei ministri.
    Sarebbe  viceversa  lesiva  dell'autonomia provinciale l'adozione
del  decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata, al di fuori
di tale procedura di sostituzione.
    Ne'  l'Avvocatura dello Stato, nei propri atti difensivi, avrebbe
contestato  il  carattere  lesivo  del  riparto  costituzionale delle
competenze  di  tale  norma,  essendosi  limitata  a sottolinearne la
natura provvisoria e transitoria: tale natura, secondo la ricorrente,
dovrebbe   viceversa  negarsi,  «in  quanto  essa  detta  una  regola
destinata a trovare applicazione almeno per un lungo periodo di tempo
(3  anni)»,  e  comunque  suscettibile  di  divenire  «stabile» nella
legislazione futura.
    Peraltro, aggiunge la ricorrente, la pretesa transitorieta' della
disposizione non ne farebbe venir meno il carattere incostituzionale.
    La Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige osservano
dal  canto  proprio  che  permane l'interesse alla decisione, benche'
l'accordo  sia stato raggiunto per gli anni 2003 e 2004, posto che la
norma potra' trovare applicazione anche nel 2005.
    Essa finirebbe per incidere anche sui livelli di spesa, poiche' i
flussi  di cassa non rappresenterebbero «una realta' oggettiva e solo
tecnicamente determinabile, ma il frutto di una valutazione economica
circa   l'opportunita'   di   un   determinato   livello  di  spesa»,
opportunita' discrezionalmente apprezzabile.
    Alla  luce  delle  richieste  avanzate dallo Stato in ordine alle
previsioni  di  pagamento  per  il  2004, che hanno avuto per oggetto
«tutte  le  spese»,  resterebbe  poi  concreto il timore che i flussi
siano determinati anche con riguardo alle spese per investimenti.
    4.  - Anche l'Avvocatura dello Stato, nell'imminenza dell'udienza
pubblica,  ha  depositato memorie illustrative di analogo tenore, con
cui ha insistito per la reiezione dei ricorsi.
    Secondo  lo  Stato,  la  norma  impugnata  si sarebbe limitata ad
adeguare  alle  esigenze  del c.d. patto di stabilita' il meccanismo,
previsto  dall'art. 8,  comma 2,  del  d.lgs.  n. 268  del  1992,  di
determinazione a titolo provvisorio degli acconti spettanti all'ente:
al  Ministro si richiederebbe «un solo calcolo matematico senza alcun
margine di discrezionalita».
    In  ogni caso, il raggiungimento dell'accordo per gli anni 2003 e
2004 circoscrive la materia del contendere al 2005.
    Il  ricorso  dovrebbe  poi  essere  giudicato  inammissibile «per
omessa  puntualizzazione, prima che per non pertinenza, dei parametri
costituzionali invocati», poiche' sia il titolo VI dello statuto, sia
il d.lgs. n. 268 del 1992 sarebbero stati invocati «in blocco», senza
la  dovuta  specificazione  delle  norme  parametro  che  si assumono
violate.
    Inoltre,   tali   disposizioni   non   avrebbero  ad  oggetto  il
«contenimento   dei   disavanzi   finanziari   delle   autonomie»   e
«l'equilibrio  delle  finanze  regionali  e locali», su cui cadrebbe,
invece,  la  norma  impugnata: essa, per il 2005, prevede (commi 11 e
12),   aggiunge  l'Avvocatura,  una  percentuale  di  variazione  del
disavanzo  (per  le Province e i comuni) del 7,8% rispetto al livello
del 2003.
    La  norma  impugnata concerne invece i soli flussi di cassa e non
l'insieme  delle  spese correnti, e si traduce in una sorta di misura
«cautelare»  che,  conclude l'Avvocatura, «giova alle autonomie e non
le   lede   affatto,   per  il  che  appare  insussistente  o  almeno
difficilmente ravvisabile l'interesse oggettivo alla doglianza».

                       Considerato in diritto

    1. - La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003),
la  Provincia  autonoma  di  Trento  (reg.  ric. n. 23 del 2003) e la
Regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003) impugnano, con
distinti  analoghi  ricorsi,  l'art. 29,  comma 18,  secondo periodo,
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003)  per  violazione  dell'autonomia  finanziaria  delle ricorrenti
quale  risultante  dal  titolo  VI  dello  statuto  speciale  e dalle
relative  norme  di  attuazione,  nonche'  (quanto  alla Provincia di
Bolzano)  per  violazione  dell'art. 119  della  Costituzione e degli
artt. 8,  9  e  16  dello  statuto speciale, relativi alle competenze
legislative e amministrative della Provincia.
    Il comma 18 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 (dedicato al
Patto  di  stabilita'  interno  per gli enti territoriali) recita, al
primo  periodo,  che  «Le  regioni  a  statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli
esercizi  2003,  2004  e  2005, il livello delle spese correnti e dei
relativi  pagamenti».  Questa  disposizione  non  e' contestata dalle
ricorrenti,  le  quali invece censurano il successivo secondo periodo
del comma, ai cui sensi «Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i
flussi  di  cassa  verso  gli  enti sono determinati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2003-2005».
    La  disposizione  impugnata,  consentendo  che  sia il Ministro a
determinare  unilateralmente,  in  mancanza dell'accordo, i flussi di
cassa   verso  gli  enti,  svuoterebbe  di  significato,  secondo  le
ricorrenti,   la   previsione  stessa  dell'accordo,  pregiudicandone
l'autonomia  finanziaria.  Inoltre,  secondo la Provincia di Bolzano,
permettendo  allo  Stato  di  incidere unilateralmente sull'ammontare
delle  risorse di cui l'ente autonomo puo' disporre, si finirebbe per
impedire che esso possa svolgere pienamente le funzioni legislative e
amministrative  che  gli spettano, in violazione delle relative norme
statutarie.
    Secondo  la Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige,
la  disposizione censurata violerebbe altresi' le norme di attuazione
che  disciplinano  il  versamento  agli  enti  delle  somme  ad  essi
spettanti,  nonche'  il principio, ricavabile dal sistema statutario,
per  cui  le somme di spettanza degli enti autonomi dovrebbero essere
per  gli  stessi  effettivamente  disponibili;  in  subordine,  dette
ricorrenti  sostengono  che,  se  un  simile  potere  potesse  essere
riconosciuto  allo  Stato,  esso  non potrebbe essere intestato ad un
singolo Ministro, ma solo al Governo nel suo complesso.
    2.  -  La  presente  pronunzia e' limitata all'impugnazione della
predetta  disposizione dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della
legge  n. 289  del  2002,  restando  riservata a separate pronunce la
decisione  delle  altre  questioni  sollevate,  negli stessi ricorsi,
dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano e dalla Provincia autonoma di
Trento.
    Limitatamente alle questioni concernenti detto art. 29, comma 18,
secondo  periodo,  i  giudizi devono essere riuniti, data l'identita'
dell'oggetto, per essere decisi con unica pronunzia.
    3. - Le questioni sono infondate nei termini di seguito indicati.
    La  disposizione  impugnata  si inquadra nel contesto delle norme
sul cosiddetto patto di stabilita' interna per gli enti territoriali,
nel  cui  ambito, al fine di coinvolgere anche Regioni ed enti locali
nelle misure dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli di origine
comunitaria  in  ordine  al disavanzo pubblico, la legge dello Stato,
negli  ultimi  anni, ha stabilito limiti al disavanzo e talvolta alla
crescita della spesa complessiva degli enti territoriali.
    Questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  affermare  come non sia
contestabile  «il potere del legislatore statale di imporre agli enti
autonomi,  per  ragioni  di  coordinamento  finanziario  connesse  ad
obiettivi  nazionali,  condizionati  anche dagli obblighi comunitari,
vincoli  alle  politiche  di  bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente,  in  limitazioni  indirette  all'autonomia  di spesa
degli  enti»,  e come, «in via transitoria e in vista degli specifici
obiettivi  di  riequilibrio  della  finanza  pubblica  perseguiti dal
legislatore  statale»,  possano anche imporsi limiti complessivi alla
crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 36 del
2004).
    Per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province autonome,
l'art. 48,  comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per
la  stabilizzazione  della finanza pubblica), aveva previsto che esse
concorressero  agli obiettivi di stabilizzazione finanziaria «secondo
criteri  e procedure stabilite d'intesa tra il Governo e i presidenti
delle  giunte  regionali  e  provinciali  nell'ambito delle procedure
previste  negli  statuti  e  nelle  relative  norme di attuazione»: a
questa   disposizione   hanno  fatto  rinvio  in  seguito  l'art. 28,
comma 15,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 30, comma 16,
della  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2000), e l'art. 53, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    Successivamente  l'art. 1,  comma 4,  del d.l. 18 settembre 2001,
n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha stabilito
che  le  Regioni  a statuto speciale e le Province autonome avrebbero
concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze «il livello
delle  spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002,
2003 e 2004»: disposizione, quest'ultima, sostanzialmente riprodotta,
con  effetto  per  gli  esercizi  2003,  2004  e  2005, dall'art. 29,
comma 18,  primo periodo, della legge n. 289 del 2002, qui evocato in
giudizio  ma, come si e' ricordato, non censurato dalle ricorrenti. E
in  effetti  tali accordi risultano intervenuti, sia per il 2003 - in
data 30 marzo 2003 (Provincia di Trento), 25 marzo 2003 (Provincia di
Bolzano)  e 20 maggio 2003 (Regione Trentino-Alto Adige) - sia per il
2004  -  in  data  6 aprile  2004  (Province  autonome di Trento e di
Bolzano) e 20 aprile 2004 (Regione Trentino-Alto Adige).
    La novita' introdotta dall'impugnato secondo periodo dello stesso
art. 29,  comma 18, rispetto all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 347 del
2001, e contestata dalle ricorrenti, consiste dunque nella previsione
che,  fino  a  quando  non  sia  raggiunto  l'accordo, un decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze determini «i flussi di cassa
verso  gli  enti», «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005».
    4.  -  Questa  Corte  osserva  che, pur dovendosi privilegiare il
metodo  dell'accordo,  non  si  puo' escludere che, in pendenza delle
trattative finalizzate al raggiungimento dello stesso, lo Stato possa
imporre  qualche  limite,  analogo  a quelli imposti dalla legge alle
Regioni  ordinarie  (cfr. art. 29, comma 2, della stessa legge n. 289
del  2002), anche alle Regioni speciali, nell'esercizio del potere di
coordinamento  della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di
obiettivi   nazionali   di   stabilizzazione   finanziaria,   al  cui
raggiungimento  tutti gli enti autonomi, compresi quelli ad autonomia
speciale  (cfr.  sentenze  n. 357  del  1993 e n. 416 del 1995), sono
chiamati a concorrere.
    Se  pero'  il  potere  di determinare i flussi di cassa verso gli
enti,   al   fine   di   limitarne  indirettamente  la  spesa,  fosse
esercitabile,  sia  pure  transitoriamente, in via amministrativa dal
Ministro   al   di  fuori  di  criteri  e  limiti  sostanziali,  esso
risulterebbe  lesivo  dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi,
risolvendosi  in  un  «anomalo  strumento di controllo sulla gestione
finanziaria regionale», della specie di quelli di cui questa Corte ha
sempre  escluso  la  compatibilita'  con l'autonomia finanziaria e di
spesa  delle  Regioni  (sentenza  n. 155 del 1977; e cfr. inoltre, ad
esempio, sentenze n. 62 del 1987, n. 132 del 1993)
    Nella  specie,  tuttavia, deve ritenersi che il potere attribuito
al  Ministro  dalla norma impugnata non abbia siffatta caratteristica
di  ampia  discrezionalita'. Non solo la stessa norma lo vincola agli
«obiettivi  di  finanza  pubblica per il triennio», come definiti fra
l'altro      dal      documento     annuale     di     programmazione
economico-finanziaria;  ma, collocandosi la previsione nel quadro del
«patto di stabilita' interno», non possono non valere, come limiti di
detta  discrezionalita',  i  vincoli quantitativi alla crescita della
spesa  che  la  stessa  legge  fissa  per  le Regioni ordinarie (cfr.
art. 1,  comma 1,  del  d.l.  n. 347 del 2001, richiamato e integrato
dall'art. 29, comma 2, della legge n. 289 del 2002).
    Il  potere di determinare transitoriamente i flussi di cassa puo'
dunque   essere  esercitato  solo  in  correlazione  e  al  fine  del
contenimento   della  spesa  degli  enti  entro  i  limiti  oggettivi
risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Ed
e'  evidente  che,  ove  cosi'  non  fosse, la Regione o la Provincia
autonoma  disporrebbe  dei  rimedi  giurisdizionali  del caso per far
valere le eventuali lesioni della propria autonomia.
    5.  -  Cosi'  intesa,  la  norma impugnata si rivela esente dalle
censure mosse dalle ricorrenti.
    Ne'  e'  fondata  la  censura  subordinata svolta dalla Provincia
autonoma  di  Trento  e  dalla  Regione  Trentino-Alto  Adige,  circa
l'attribuzione  al  singolo  Ministro  di  un potere che, in ipotesi,
potrebbe essere esercitato solo dal Governo nella sua collegialita'.
    Infatti  il  Ministro,  in  questo caso, non gode di un ambito di
discrezionalita' politica, bensi' solo di un potere di determinazione
prevalentemente  tecnica  il  cui  esercizio  e' ancorato a parametri
oggettivi.