ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
6 febbraio    2003   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse
dal  senatore  Raffaele  Jannuzzi,  nei confronti del magistrato Ilda
Boccassini,  promosso  dal Tribunale di Napoli, sezione prima civile,
con  ricorso  depositato il 3 dicembre 2003 ed iscritto al n. 258 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 ottobre
2003,  depositata  nella  cancelleria  della  Corte costituzionale il
3 dicembre  2003  -  nel corso di un giudizio civile promosso da Ilda
Boccassini,  magistrato  in Milano, nei confronti, fra gli altri, del
senatore  Raffaele  Jannuzzi  (detto Lino) per sentirlo condannare al
risarcimento  dei  danni  subiti  a seguito della pubblicazione sulla
rivista Panorama di due articoli a firma del convenuto, dal contenuto
ritenuto  diffamatorio  e  gravemente  lesivo  della  sua  immagine e
reputazione di magistrato - ha promosso conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  del Senato della Repubblica, in
relazione  alla  deliberazione dallo stesso adottata nella seduta del
6 febbraio  2003,  con la quale ha dichiarato che i fatti oggetto del
processo  civile  concernono  opinioni espresse dal senatore Jannuzzi
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  in  quanto  «il  mandato  elettorale si
esplica  in  tutte  quelle  occasioni  nelle  quali  il  parlamentare
raggiunge  il  cittadino  ed  illustra  la propria posizione anche, e
forse  tanto  piu',  quando  questo  avvenga  al  di fuori dei luoghi
deputati  all'attivita'  legislativa  in  senso stretto e si esplichi
invece  nei  mezzi  di  informazione,  negli  organi  di  stampa e in
televisione»,  con  la  conseguenza che, anche nel caso concreto, «e'
rintracciabile  la  fattispecie  di  opinioni  espresse nel quadro di
quelle  attivita'  che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti
parte   dell'attivita'   parlamentare,  dal  momento  che  si  tratta
dell'estrinsecazione,  in  un organo di stampa, della posizione di un
senatore in relazione a rilevanti fatti politici»;
        che, viceversa, secondo il ricorrente non e' dato comprendere
quale collegamento possa individuarsi tra il dibattito politico sulla
questione  del  mandato  di cattura internazionale e l'accusa rivolta
alla  Boccassini  di  essersi riunita a Lugano, con altri magistrati,
«al  fine  di congiurare per incastrare l'onorevole Berlusconi, cosi'
come  non  e'  dato  sapere quale attivita' parlamentare prodromica e
coeva  abbia  svolto  lo  Jannuzzi  per  sostenere  la tesi contraria
all'introduzione  del  mandato  di cattura europeo voluto dagli Stati
Membri»;
        che,  in conclusione, il giudice remittente chiede che questa
Corte  «voglia  dichiarare  che  il  Senato  non  aveva  il potere di
dichiarare    l'insindacabilita'    delle    affermazioni   contenute
nell'articolo  giornalistico  pubblicato a firma di Lino Jannuzzi nel
numero   20 dicembre   2001  della  rivista  Panorama  e  sul  numero
27 dicembre  2001 della stessa rivista e, conseguentemente, annullare
le relativa delibera del 6 febbraio 2003».
    Considerato   che,   in   questa   fase  del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la   Corte   costituzionale   e'   chiamata   a   deliberare,   senza
contraddittorio,  se  «esiste  la  materia  di  un  conflitto  la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita';
        che  nella  fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed
oggettivo del conflitto;
        che,   infatti,   quanto   al  requisito  soggettivo,  devono
ritenersi  legittimati  ad essere parti del presente conflitto sia il
Tribunale  di  Napoli, in quanto organo giurisdizionale, in posizione
di   indipendenza,   costituzionalmente   garantita,   competente   a
dichiarare  definitivamente, per il procedimento di cui e' investito,
la   volonta'   del  potere  cui  appartiene,  sia  il  Senato  della
Repubblica,  in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la  propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che,  quanto  al  profilo  oggettivo, sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento  che  il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della citata deliberazione del Senato della Repubblica;
        che  dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto»
e  «le  norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.