ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2003
dal  giudice  di  pace  di Fasano nel procedimento penale a carico di
A.V.,  iscritta  al  n. 304  del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ยช serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un
processo  penale nei confronti di persona imputata del reato di guida
in  stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma 2, del codice della
strada  -  il  giudice  di  pace  di Fasano ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  dell'art. 60  del  decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma  dell'articolo 14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468), che
esclude l'applicabilita' della sospensione condizionale della pena in
rapporto alle pene irrogate dal giudice di pace;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata
discriminerebbe  irragionevolmente  casi  identici,  a seconda che la
pena  sia inflitta dal giudice di pace o da un giudice diverso, come,
ad esempio, nell'ipotesi di connessione di procedimenti;
        che  l'irragionevolezza  della  norma  risulterebbe,  d'altro
canto,  ancor  piu'  evidente  ove  si consideri che essa esclude dal
beneficio della sospensione condizionale le pene inflitte dal giudice
di  pace  per  reati  di  minore  allarme  sociale,  quando invece il
condannato   per   gravi  reati  di  competenza  del  tribunale  puo'
sottrarsi,  grazie  al  suddetto  beneficio, alla concreta espiazione
della pena;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
    Considerato  che  il giudice rimettente dubita dalla legittimita'
costituzionale  dell'art. 60  del  d.lgs.  28 agosto 2000, n. 274, in
forza  del quale l'istituto della sospensione condizionale della pena
non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, assumendone il
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;
        che  l'ordinanza  di rimessione e' peraltro priva di adeguata
motivazione  in  ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a
quo,  non  rinvenendosi in essa alcuna indicazione circa il fatto che
nel  caso  di  specie  venga  concretamente  in  rilievo  il problema
dell'applicabilita' della sospensione della pena, avuto riguardo agli
ordinari presupposti di questa;
        che  risulta  altresi'  carente la motivazione in ordine alla
non manifesta infondatezza della questione;
        che,  infatti,  mentre la supposta lesione dell'art. 24 Cost.
non  e'  in  alcun  modo  motivata,  il  dubbio  di costituzionalita'
inerente   all'art. 3  Cost.  viene  prospettato  in  modo  puramente
assertivo,  senza  un supporto argomentativo che, per un verso, tenga
conto  della  collocazione della disposizione impugnata in un sistema
normativo  -  quale  quello  concernente  la giurisdizione penale del
giudice  di  pace - contrassegnato nel suo complesso da significative
deviazioni  rispetto  al  modello  ordinario;  e, per un altro verso,
giustifichi, sul piano del diritto positivo, gli assunti posti a base
del  quesito  di  costituzionalita':  quale,  in  specie, l'affermata
inapplicabilita'  del  divieto di sospensione condizionale della pena
nel  caso  in  cui  il  reato di competenza del giudice di pace venga
giudicato  da  un  diverso  giudice per ragioni di connessione, pur a
fronte del disposto, apparentemente contrario, dell'art. 63, comma 1,
del d.lgs. n. 274 del 2000;
        che  anche  sotto questo profilo, pertanto, la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., con riferimento
a questione analoga a quella odierna, ordinanza n. 290 del 2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.