IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede, assunta all'udienza del 26 luglio 2004; Letti gli atti e documenti di causa; Rilevato che le organizzazioni sindacali CGIL Funzione pubblica e FPS CISL della provincia di Lecco promuovevano ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cosiddetto statuto dei lavoratori) per denunciare il comportamento antisindacale della Casa di riposo convenuta; che la dedotta antisindacalita' sarebbe consistita nel fatto che la Casa di riposo, gia' IPAB, avrebbe applicato al dipendente assunto piu' di recente (dopo la cosiddetta «privatizzazione») il CCNL «UNEBA» piuttosto che il CCNL «Regioni ed Autonomie locali»; che la illegittimita' e antisindacalita' di tale comportamento deriverebbe dalla violazione dell'art. 18 comma 13 della legge regionale della Lombardia n. 1/2003 il quale prevede testualmente che «fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, e' stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale gia' in servizio»; che, quindi, in base all'ultima parte del predetto comma il contratto collettivo da applicare alla lavoratrice assunta avrebbe dovuto esser concordato a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali; che tale confronto non si era svolto e, quindi, l'applicazione unilaterale di uno specifico contratto collettivo costituiva condotta antisindacale. Parte convenuta ha eccepito: che le IPAB sono state oggetto di una lunga e complessa trasformazione fino ad arrivare, da ultimo, al riconoscimento della loro intrinseca ed originaria natura privatistica; che la legge regionale Lombardia numero n. 1/2003 rappresenta l'esito conclusivo della disciplina del fenomeno di trasformazione delle predette istituzioni; che nella fase immediatamente precedente alla trasformazione in ente di diritto privato, la Fondazione convenuta ha comunicato alle organizzazioni ricorrenti quale contratto privatistico avrebbe inteso applicare; che dal punto di vista oggettivo e soggettivo deve essere esclusa la antisindacalita' della condotta tenuta; che la legge regionale, comunque, sembra presentare profili di illegittimita' costituzionale sotto diversi aspetti; che, in ogni caso, l'art. 18, comma 13, della legge regionale n. 1/2003 non impone l'obbligo di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali circa la disciplina contrattuale da applicare; che i profili di incostituzionalita' della norma di cui parte ricorrente chiede l'applicazione portano ad escludere la natura antisindacale del comportamento tenuto. Il giudice del lavoro fissa tempestivamente l'udienza del 29 giugno 2004, questo giudice ascoltava la discussione orale delle parti e si riservava la decisione; tuttavia, ritenuta rilevante la questione di costituzionalita' eccepita, invitava entrambe le parti a dedurre in merito alla gerarchia delle fonti (in particolare ai rapporto tra la previsione contenuta nel CCNL Regioni e autonomie locali art. 1 comma 2 e la previsione contenuta nella legge regionale n. 1/2003, art.18 comma 13) nonche' in merito ai profili di legittimita' costituzionale del predetto art. 18 comma 13 legge regione Lombardia n. 1/2003. Fissata nuovamente udienza di discussione su tali profili, questo giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 comma 13 della legge regione Lombardia del 13 febbraio 2003 pubblicata sul BUR n. 7 della legge 13 febbraio 2003. Come gia' ricordato, il secondo periodo del comma 13 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2003 prevede testualmente che: «al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, e' stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale gia' in servizio». La norma, in primo luogo, appare in contrasto con l'art. 18 e con l'art. 39 della Costituzione in quanto viola il cosiddetto principio di liberta' ordinamentale riconosciuto dalla Costituzione alle organizzazioni sindacali; secondo l'unanime e consolidata interpretazione della norma costituzionale, infatti, la contrattazione collettiva deve sfuggire da ogni intervento «eteronomo»; non puo' essere, quindi, la legge - e tanto meno la legge regionale - a stabilire quale contratto collettivo e quale livello di contrattazione debba disciplinare un determinato rapporto di lavoro privato, l'ambito di applicazione di qualsiasi contratto collettivo, infatti, puo' essere definito esclusivamente dalle stesse parti contraenti. Inoltre, nel caso di specie; la norma richiamata potrebbe portare (come richiesto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti) all'applicazione di un contratto collettivo previsto per il comparto pubblico (quello delle «Regioni e delle autonomie locali») in riferimento ad un datore di lavoro (le IPAB) e ad un rapporto contrattuale definitivamente accertato come privato. Ulteriormente, l'applicazione della norma richiamata comporterebbe l'utilizzazione del Contratto collettivo «Regioni ed autonomie locali» stipulato, per parte datoriale, da un soggetto pubblico (l'ARAN) estraneo all'organizzazione cui aderisce il datore di lavoro convenuto (qualunque sia tale organizzazione posto che l'ARAN rappresenta, esclusivamente, le amministrazioni pubbliche e non i soggetti privati come le IPAB). Per altro verso, l'art. 18 comma 13 della legge regionale Lombardia n. 1/2003 sembra porsi in contrasto con l'art. 117 Costituzione in quanto interviene a regolare i rapporti di natura privatistica come tali sottratti, anche dopo la recente riforma costituzionale, alla competenza delle regioni (ci si riferisce, evidentemente, alla regolamentazione del rapporto di lavoro e non alle attivita' socio-assistenziali svolte dalle IPAB e rispetta le quali le regioni hanno piena competenza). Si rileva, infine, che la questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 13 della legge regionale Lombardia n. 1/2003 risulta determinata per la decisione della controversia in atto. Per tali ragioni, si ritiene la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 18, comma 13 della legge regione Lombardia n. 1/2003 non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 18, 39 e 117 della Costituzione per le ragioni sopra sinteticamente esposte.