LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

    Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 38/04 depositato
il    20   gennaio   2004   avverso   avviso   irrogazione   sanzioni
n. R45LS0200009 2003 sanzione amministrativa 2003.
    Contro  Agenzia  entrate  Ufficio  Borgo  Valsugana, proposto dal
ricorrente  Ristorante  Lozen  di  Bettega Arnaldo e C. s.n.c. - loc.
Lozen  1  -  38050 Mezzano (Trento) difeso da Zortea Massimo e Fanara
Renato, via Paradisi 15/5 - 38100 Trento.

                              Ordinanza

    In  data  20 gennaio 2004, Bettega Arnaldo, in qualita' di legale
rappresentante  della  Societa' Ristorante Lozen di Bettega Arnaldo &
C.  s.n.c. presentava dinanzi a questa Commissione Tributaria ricorso
avverso   l'atto   di   irrogazione  sanzioni  n. R45LS0200009  2003,
notificato  in  data  24  ottobre  2003  dall'Agenzia delle Entrate -
Ufficio  di Borgo Valsugana, in materia di sanzioni di cui alla legge
n. 73 del 2002.
    Deduceva  la ricorrente sette motivi di ricorso: 1) violazione di
legge:  artt. 2  e  11 del d.lgs. n. 472/1997 per la mancata notifica
dell'ano  alla  persona  fisica  autore della violazione; 2) assoluta
infondatezza  nel  merito  dell'atto  impugnato;  3) violazione degli
artt. 3   del  d.lgs.  n. 472/1997  e  25  Cost.  per  illegittimita'
retroattivita'  delle sanzioni; violazione dell'art. 3, comma 3 della
legge  n. 73/2002;  4)  incostituzionalita'  dell'art. 3  della legge
n. 73/2002:  violazione  degli  artt. 3, 25 e 27 Cost.; 5) difetto di
giurisdizione  della Commissione Tributaria: violazione degli artt. 2
e  3  del  d.lgs. n. 546/1992. Incostituzionalila' dell'art. 3, legge
n. 73/02  -  Violazione di legge: artt. 3, 25 e 102 Cost.; 6) difetto
di   motivazione   dell'ano   impugnato;   7)   mancata  applicazione
dell'istituto  della  continuazione ex art. 12 del d.lgs. n. 472/1997
nell'applicazione   delle  sanzioni.  Concludeva  per  l'annullamento
dell'atto   impugnato,   previa   sospensione   della   procedura  di
riscossione, con vittoria delle spese del giudizio.
    Si e' costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Borgo  Valsugana  chiedendo  il  rigetto  del  ricorso,  rilevando la
legittimita' del proprio operato.
    All'udienza  del 20 febbraio 2004, veniva accolta la richiesta di
sospensione   presentata  dalla  ricorrente  e  all'odierna  pubblica
udienza  e' comparso solo il rappresentante dell'ufficio, il quale si
e'  riportato  alle  proprie deduzioni, insistendo per il rigetto del
ricorso.
    La  Commissione  ritiene non manifestamente infondata e rilevante
per la presente decisione la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002.
    La  predetta  norma,  intitolata  «Modifiche alle disposizioni in
materia   di   lavoro   irregolare»,   prevede  che  «ferma  restando
l'applicazione  delle  sanzioni  previste,  l'impiego  di  lavoratori
dipendenti  non  risultanti  dalla  scrittura  o altra documentazione
obbligatoria,  e'  altresi' punito con la sanzione amministrativa dal
200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare,
del  costo  del  lavoro  calcolato  sulla  base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso l'inizio dell'anno e la
data di constatazione della violazione».
    Ora,  come  osservato  dalla  ricorrente,  se  il  calcolo  della
sanzione   da   applicare  deve  essere  effettuato,  come  sostenuto
dall'Ufficio  e  come  emerge  dal  tenore  della  norma, dall'inizio
dell'anno  fino  al momento dell'accertamento della violazione, e non
ragguagliandolo   al  periodo  di  effettivo  svolgimento  di  lavoro
irregolare,  la  norma  non  sembra  compatibile  con il principio di
ragionevolezza  che  dovrebbe  accompagnare  ogni  meccanismo volto a
scoraggiare  lo  svolgimento di attivita' lavorativa irregolare, anzi
per certi aspetti, ne potrebbe incoraggiare l'attivita'.
    Infatti,    l'assurda    conseguenza   che   si   determina   con
l'applicazione  di  tale principio normativo e' quella secondo cui se
un  contribuente  impiegasse  un  lavoratore irregolarmente dal primo
gennaio  di un certo anno fino alla fine dell'anno e prima della fine
dell'anno  dovesse  essere  scoperta  la  violazione,  pagherebbe una
sanzione  identica  a  quella  di  un contribuente che avesse assunto
irregolarmente  un dipendente pochi giorni prima della fine dell'anno
ed entro quello stesso anno ne venisse scoperta l'esistenza.
    Appare  inoltre  evidente,  in  tale formulazione della norma, la
sproporzione  tra  la condotta illecita introdotta' e la sanzione che
la  accompagna  -  dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun
lavoratore  irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei
vigenti  contratti collettivi nazionali - soprattutto nei casi in cui
la  sanzione non e' ragguagliata all'effettivo periodo di svolgimento
dell'attivita' lavorativa irregolare.
    Inoltre, sempre sotto il profilo della ragionevolezza e logicita'
della  previsione normativa e non secondo il parametro indicato dalla
ricorrente  dell'art. 27  della Costituzione, riguarda esclusivamente
le  sanzioni  penali  e  non quelle amministrative, come fattispecie,
appare  condivisibile la censura per cui con la norma in questione e'
stato  sancito  il  principio  del  cumulo fra la sanzione ex art. 3,
comma  3 della legge n. 73 del 2002 e tutte le altre sanzioni a vario
titolo applicabili alla condotta materiale che ne e' alla base.
    In   definitiva,   la  sanzione  irrogata  con  il  provvedimento
impugnato  viene  a  costituire  un quid pluris che va ad aggiungersi
alle sanzioni gia' previste dalla legislazione fiscale, lavoristica e
previdenziale.   Ne   deriva  che  il  carico  sanzionatorio  per  il
contribuente  attraverso tale meccanismo di cumulo risulta di entita'
tale  da  palesare  una  evidente  sproporzione  (rispetto  a  quanto
rilevato  al  punto  che  precede)  rispetto  alla effettiva gravita'
dell'illecito previsto dalla norma.
    Per  quanto fin qui esposto, appare necessario rimettere gli atti
alla   Corte   costituzionale   affinche'  esamini  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  comma 3 della legge n. 73
del 2002 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;