IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile al n. 1205/04 reg. gen. A.C. promosso da Cicchitti Filomena, residente in Pescara alla via Catania n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla via Conte di Ruvo n. 83, ricorrente; Contro il comune di Pescara, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalla Polizia municipale col. Gabriele Cespa, resistente. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Con ricorso tempestivamente depositato, presso la cancelleria del giudice di pace di Pescara, la sig.ra Cicchitti Filomena ha proposto opposizione, avverso il verbale di contravvenzione n. 292754 del 20 ottobre 2004, redatto dalla Polizia municipale di Pescara, per la violazione dell'art. 41/XI e 146/III c.d.s., poiche' alle ore 18,10, in corso V. Emanuele n. 11, alla guida dell'autovettura Mazda Motor CO.SW192 2, targato CD447CP, proseguiva la marcia nonostante che il semaforo proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia. Immediatamente dopo i motivi della contestazione, nello stesso verbale, viene specificato «la presente infrazione prevede la decurtazione di punti. La S.V. e' invitata entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale a portare in visione presso questo comando di Polizia o altro comando o di far pervenire una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalita' e i dati della patente di guida (con allegata fotocopia) di colui, che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo, ove la S.V. non fornisse entro il termine fissato le suddette informazioni, la decurtazione sara' a carico del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 126-bis. Nel verbale, inoltre, viene precisato che la violazione non e' stata immediatamente contestata «perche' impegnati per viabilita' all'incrocio». Tra i motivi del ricorso, la difesa della sig.ra Cicchitti ha sollevato, in via preliminare, la questione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di punti dalla patente del proprietario del veicolo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La opponente motiva la propria istanza, facendo rilevare che ricorrerebbe la istituzione di una ipotesi di punibilita' per responsabilita' oggettiva del proprietario del veicolo per fato altrui: istituto avversato dal nostro diritto sanzionatorio penale e amministrativo. Infatti, con disposizione simile a quella dell'art. 42 c.p. all'art. 3 legge n. 689/1981 viene statuito che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Orbene, la ricorrente sostiene che la disposizione di cui all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. contrasterebbe con l'art. 3 della legge n. 689/1981. Posto che, nel nostro ordinamento, la responsabilita' e' personale, non e', quindi, condivisibile che il proprietario sia punito con sanzione di carattere personale, per un atto che non ha commesso. La norma di cui si chiede la censura, non tiene conto dei detti principi e si pone anche in contraddizione con l'art. 27 Cost. L'obbligo di denuncia del conducente del veicolo, imposto al proprietario, nel caso in cui non sia stato identificato dagli organi di polizia, pare innovare tutti i principi del nostro ordinamento, tanto che si potrebbe conaetizzare l'oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. e cio' perche' il proprietario, che non fosse stato presente sul luogo dell'accertamento, potrebbe, al massimo, fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potrebbe mai dichiarare se sia stato costui a commettere la contestata infrazione. Ed ancora, il proprietario ben potrebbe ignorare, sempre in ipotesi di contestazione differita, nel caso di macchina a disposizione di piu' membri di uno stesso nucleo famigliare o nel caso di macchina aziendale a disposizione di diversi dipendenti, chi sia stato a commettere la violazione. Infine, la docurtazione dei punti si ripercuoterebbe a carico del proprietario per l'omissione delle informazioni alla polizia, senza considerare che tale comportamento omissivo, e' gia' di per se' punito, con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 180, comma 8, c.d.s. La ricorrente, in sintesi, sostiene nel ricorso che l'art. 126-bis, comma 2, violerebbe: l'art. 3 Cost., in quanto la decurtazione dei punti al proprietario del veicolo e' subordinata alla circostanza che questi sia anche patentato, e, quindi, sarebbe una sanzione a carattere «intermittente» o «eventuale»; l'art. 24 Cost., comma 20, perche' imponendo al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della presunta violazione, si comprimerebbe il diritto di difesa del cittadino; ed infine, l'art. 27 Cost., in quanto nessuno puo' essere punito a titolo di responsabilita' oggettiva per sanzioni amministrative personali. La questione di legittimita' costituzionale dedotta dalla ricorrente appare, quindi, rilevante e non manifestamente infondata nel giudizio in corso. E' rilevante in quanto, l'eventuale rigetto dell'opposizione comporterebbe l'automatica decurtazione del punteggio al proprietario del veicolo; appare non manifestamente infondata in quanto, per i motivi sopra esposti, la decurtazione dei punti a un soggetto diverso dall'autore della violazione risulterebbe applicata a titolo di responsabilita' oggettiva.