IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge   n. 207/2003   proposta   da  Fusco  Angelo  Antonio,  nato  a
Manfredonia   il   10 novembre   1955,   detenuto   presso   la  Casa
circondariale di Foggia, ha emesso la seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con   ordinanza   in   data  11 novembre  2003  il  Tribunale  di
sorveglianza  dell'Aquila concedeva al nominato in oggetto, la misura
alternativa   della   semiliberta',   successivamente   revocata  con
ordinanza  del  Tribunale  di  sorveglianza di Bari in data 15 giugno
2004 (in atti), per violazione al programma di trattamento.
    Con  istanza  in  data  14 luglio  2004 il detenuto ha chiesto di
fruire  del  beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione
della   parte   penale   della  pena  detentiva  di  cui  alla  legge
n. 207/2003,  con  riferimento  alla  pena  Provv.  Cum.  P.T. Foggia
19 febbraio  2001,  (decorenza  pena:  1° aprile 1999; scadenza pena:
24 gennaio 2006).

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il  decidente di dover sollevare la seguente quesione di
legittimita' costituzionale.
    L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione  condizionale  ex  legge  n. 207/2003  ovvero anche i
condannati  che,  dopo  essere stati ammessi ad un misura alternativa
alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il
caso  del  nominato  in  oggetto  che - ammesso con ordinanza in data
11 novembre   2003  dal  Tribunale  di  sorveglianza  dell'Aquila  al
beneficio  della  semiliberta'  di  li'  a  poco subiva la revoca del
beneficio  con  successiva ordinanza del Tribunale di sorveglianza di
Bari  in  data  15 giugno  2004 - il 14 luglio 2004 ha presentato, in
relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non   pare   sufficiente   il   disposto   dell'art. 7  della  legge.
n. 207/2003,  a mente del quale «le disposizioni della presente legge
si  applicano  nei  confronti  dei  condannati in stato di detenzione
ovvero  in  attesa  di  esecuzione della pena alla data di entrata in
vigore  della  medesima», poiche' esso sembra avere solo il valore di
«norma  di  chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale
per  l'applicazione  del beneficio di nuova istituzione, ma non anche
di  individuare  le  condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive,
per  la  concessione  o  il  diniego  del  beneficio, che sono invece
previste  dall'art. 1  della  legge  in questione. E la lettera d) di
tale  ultimo  articolo  prevede  appunto, tra le condizioni ostative,
l'ammissione   del   condannato   ad   una  misura  alternativa  alla
detenzione,  ma  non anche l'attualita' di tale condizione: pertanto,
la  condizione  ostativa  ben  potrebbe ritenersi integrata anche nei
confronti  dei  condannati che, successivamente all'ammissione ad una
misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata
revocata  una  misura  alternativa  e'  si' diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena sancito dall'art. 27, terzo comma
della Costituzione].
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003,
delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-quater della legge
n. 354/1975  [che  vieta,  nel  caso  di  revoca  di una delle misure
alternative  (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6 e 51,
comma  1  della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive  della  liberta' personale, come la detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il
diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le
prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle  dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di
quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di
finalita'  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni
agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe'   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco
affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un
beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett.
d)  della  legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione
al  beneficio  della  sospensione  condizionata dell'esecuzione della
parte  finale  della  pena  detentiva  in  favore  dei condannati che
precedentemente  abbiano  subito  la  revoca,  per fatto colpevole (e
cioe'  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge n. 354/1975), di una
misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.