LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 141/2003,
depositato   il   22   maggio  2003  avverso  cartella  di  pagamento
n. 09920030000534252 IRPEF 1998; contro Agenzia entrate ufficio Adria
Gest   Line  S.p.a.  proposto  dal  ricorrente:  Ponzetto  Lino,  via
G. Matteotti  n. 7  -  45010  Papozze  (RO),  difeso  da Fedozzi avv.
Franco, p.le d'Annunzio n. 32/A - 45100 Rovigo.
    Oggetto:     Ricorso     avverso     cartella     di    pagamento
n. 09920030000534252.
    Svolgimento   del   processo:  il  servizio  riscossione  tributi
GE.RI.CO.  S.p.a.  notificava al sig. Ponzetto Lino, in data 15 marzo
2003,  una  cartelle  esattoriale  per  l'importo  di  Euro  1.624,36
relativo   ad  IRPEF,  addizionale  regionale,  sanzioni  pecuniarie,
interessi  per l'anno 1998. Avverso la cartella esattoriale proponeva
tempestivo  ricorso  il contribuente - con dif. avv. Franco Fedozzi -
Foro  di  Rovigo  -  per i seguenti motivi: 1) avvenuta decadenza del
termine  per  l'iscrizione  a ruolo e per la notifica della cartella.
L'imposta  riguardante  l'anno  1998 avrebbe dovuto essere iscritta a
ruolo   entro   il   31   dicembre   2000,   cosi'   come   precisato
dall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, inoltre, tenuto conto di quanto
affermato dalla Corte cost. con ordinanza n. 107 del 1° aprile 2003 e
dalla S.C. con sentenza n. 7662 del 19 luglio 1999, la notifica della
cartella  doveva  avvenire entro un termine perentorio che, stante le
modifica  dell'art. 25,  d.P.R. n. 602/1973, non puo' che coincidere,
secondo  l'assunto del ricorrente, con lo stesso termine previsto per
l'esecutivita' del ruolo; 2) nullita' della cartella perche' priva di
sottoscrizione e/o del nominativo del soggetto responsabile stante la
sua  natura  di  atto  amministrativo. L'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ha
dato  nuova  valenza  alla  cartella esattoriale che ore contiene gli
elementi  e  svolge  la funzione anche del precedente avviso di mora.
Essa  e'  titolo  esecutivo  e  nel  contempo atto amministrativo. La
sottoscrizione  o  quanto  meno  l'indicazione  del  soggetto  da cui
proviene  l'atto  e' da ritenersi elemento inscindibile dall'atto; 3)
illegittimita'   per   mancata   indicazione   del  responsabile  del
procedimento  ai  sensi  dell'art. 7  legge  n. 212/2000, nonche' per
l'omessa  allegazione dei ruoli a cui essa fa riferimento; 4) carenza
di  motivazione  in  contrasto  con  il  disposto  dell'art. 3, legge
n. 241/1990,   che  sancisce  l'obbligo  di  motivazione  degli  atti
amministrativi,  all'art. 24 Cost. in materia di diritto della difesa
giurisdizionale, nonche' all'art. 7 legge n. 212/2000 che si richiama
all'a   rt. 3,   legge  n. 241/1990.  Concludeva  per  l'annullamento
dell'atto  impugnato  e  la  refusione  delle spese. Si costituiva in
giudizio   l'Agenzia   delle   entrate   di   Adria  con  memoria  di
controdeduzioni  11  settembre  2003,  esponendo:  1)  il  termine di
decadenza  ai  fini dell'iscrizione a ruolo va individuato nella data
del  31  dicembre  2001  e  non nel 31 dicembre 2000 come indicato in
ricorso; 2) la cartella esattoriale presenta una motivazione che, pur
se  sintetica,  contiene  tutti  gli  elementi previsti dall'art. 25,
legge  n. 602/1973.  Sugli  ulteriori  rilievi,  eccepiva  la propria
carenza  di  legittimazione  passiva pur soffermandosi analiticamente
sui  motivi  di  impugnazione  ed  argomentando  nel senso della loro
infondatezza.  In  particolare in ordine alla notifica della cartella
esattoriale  precisava  che  il  vigente ordinamento, a seguito della
modifica  dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non prevede alcun termine
di  natura  perentoria.  Concludeva  per  il  rigetto del ricorso con
vittorie  di  spese.  Si  costituiva  in  giudizio  anche il S.R.T. -
GE.RI.CO.  S.p.a.  con  memoria  25  giugno  2003  -  2  luglio 2003,
contestando   integralmente  i  motivi  del  ricorso  attinenti  alla
notifica  della  cartella esattoriale ed eccependo la propria carenza
di  legittimazione  in  ordine  alla  fase  relativa all'iscrizione a
ruolo. Evidenziava che nessun termine a pena di decadenza e' previsto
dal  nostro  ordinamento  per  la  notifica;  proprio con la sentenza
7662/1999  la Corte cass. ha affermato che «Nessuna norma stabilisce,
in  particolare,  che,  oltre  alla  formazione e consegna del ruolo,
debba  essere  emesso un ulteriore atto, di natura recettizia...»; e'
da  escludere,  poi,  che  entro  il termine di iscrizione a ruolo si
debba  procedere alla notifica della cartella esattoriale trattandosi
di  attivita'  del  tutto  distinte.  Sugli  altri  punti  del ricamo
precisava: - La mancata sottoscrizione dell'atto non e' fatto tale da
comportare  la  nullita'  della cartella esattoriale poiche' essa non
puo'  essere  equiparata ad un atto amministrativo: il concessionario
e'  soggetto  estraneo  alla  pubb  lica  amministrazione, non impone
tributi,  ma si occupa esclusivamente della loro riscossione. Inoltre
l'autografia della sottoscrizione non e' un requisito previsto in via
generale nemmeno per gli atti amministrativi (Corte cost. ord. n. 117
del  13  aprile  2000  -  Corte cass. n. 2390 del 3 marzo 2000). - La
cartella esattoriale e' conforme al modello approvato con decreto del
Ministero  delle  finanze  che non prevede alcuna sottoscrizione. Per
tale   ragione   la   GE.RI.CO.  S.p.a.  chiedeva  rintegrazione  del
contraddittorlo  con la chiamata in causa del Ministro delle finanze,
in persona del Ministro pro tempore. - Per la mancata indicazione del
responsabile  del  procedimento  ai sensi dell'art. 7, comma 2. legge
n. 212/2000  non  e'  prevista  alcuna  sanzione di nullita' e non e'
consentito  dichiarare  la nullita' di un atto se tale effetto non e'
previsto  dalla legge. - Per quanto riguarda l'omessa allegazione del
ruolo,   la   soc.   GE.RI.CO.   S.p.a.   eccepiva   la  mancanza  di
legittimazione sul rilievo essendo tutte le attivita' concernent i il
ruolo   circoscritte   alle   attivita'   dell'ente   impositore.   -
Sull'eccepita  mancanza  di  motivazione della cartella, la GE.RI.CO.
S.p.a.  precisava  di  essersi  limitata  a  redigere il ruolo, quale
agente  della  riscossione,  secondo  le disposizioni ministeriali. -
Concludeva  per  il difetto di legittimazione passiva sui punti e nei
termini  sopraevidenziati,  per  la  chiamata  in causa del Ministero
delle  finanze sull'eccezione relativa alla carenza di sottoscrizione
della  cartella,  e  per  il  rigetto degli altri motivi del ricorso.
Refusione di spese.
    Motivi  della  decisione:  con il primo motivo di impugnazione il
ricorrente ha eccepito che la notifica del ruolo deve avvenire a pena
di  decadenza entro lo stesso termine previsto per l'esecutivita' del
ruolo.  Sul  punto  l'Agenzia  delle  entrate - Ufficio di Adria e le
GE.RI.CO.  S.p.a.,  concessionaria  del servizio riscossione tributi,
hanno  replicato  che  per  tale  incombente  non  e' prevista alcuna
decadenza  in quanto l'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, come
modificato  dall'art. 1,  lett. b,  d.lgs. n. 193 del 27 aprile 2001,
non  prevede  alcun  termine  perentorio.  Precedentemente  alla  sua
modifica,  l'art. 25  cit.  effettivamente  prevedeva per la notifica
della cartella il termine di 4 mesi, ma tale termine - precisavano le
parti  resistenti  - aveva natura ordinatoria, essendo posto a tutela
dell'interesse dell'amministrazione finanziaria quale ente creditore.
A  chiarimento  della  disputa sulle natura del termine gia' previsto
dall'art. 25  cit.,  e'  intervenuta  la  recente sentenza n. 10/2004
della  S.C. che ha affe rmato: «ritiene il Collegio che al termine in
questione  debba  attribuirsi natura perentoria. A tanto conducono la
formulazione  letterale  ed  il tenore logico delle espressioni usate
dal  legislatore... D'altro canto, la natura perentoria dell'indicato
termine  (desumibile  anche  dalla  funzione che al termine stesso e'
assegnata, nella specie da individuarsi all'evidenza nella necessita'
di  non  lasciare  il  contribuente  soggetto  alla  verifica  di cui
all'art. 36-bis,    d.P.R.   n. 600/1973,   esposto   indefinitamente
all'azione  esecutiva  del Fisco: Cass. n. 7662/1999) - determinante,
ove  non rispettato, la decadenza dell'A.F. dal diritto di far valere
la  propria  pretesa  -  e' stata autorevolmente ribadita dalla Corte
costituzionale   ordinanza   n. 107/1993),   che   in   proposito  ha
sottolineato  essere  tale interpretazione l'unica costituzionalmente
legittima  in  relazione  agli  artt. 3  e 24 della Costituzione. «La
commissione  considera  di  dover  condividere quanto affermato dalla
S.C. Sul punto occorre inoltre evidenziare che i termini decadenziali
per la notifica delle cartelle di pagamento hanno subito recentemente
piu'  modifiche  normative:  l'art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che
prevedeva  la  notifica entro il quinto giorno successivo a quello di
consegna dei ruoli all'esattore, e' stato modificato dall'art. 11 del
d.lgs. n. 48 del 1999 che ha introdotto il termine dell'ultimo giorno
del   quarto   mese   successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo
all'esattore. Con l'art. 1 del d.lgs. n. 193 del 2001 e', poi, venuto
meno  del  tutto  il  termine  per  la  notifica  delle  cartelle  di
pagamento.  La  modifica  dell'art. 25  del d.P.R. n. 602 del 1973 ha
generato,   dunque,   una   situazione   nella   quale   sarebbe  ora
riscontrabile  «un'indefinita  soggezione del contribuente all'azione
esecutiva  del  fisco  «che  nel  previgente  testo  dell'art. 25 era
superata  dal  fatto che l'esattore e' «soggetto ai ristretti termini
di  cui  all'art. 25  d.P.R.  n. 602/1973  per la notificazione della
cartella  (C.C.  7662/1999). La Commissione ritiene, tuttavia, che de
tale  modifica  non  debba con seguire il venir meno di ogni forma di
tutela  verso  il preciso interesse delineato dall'ordinanza 107/2003
Corte cost., che aveva fatto concludere il giudice delle leggi per la
perentorieta'  del  termine  di  cui all'art. 25, d.P.R. 602/1973, di
escludere   un'indefinita   soggezione  del  contribuente  all'azione
esecutiva del Fisco e che verrebbe a mancare qualora il giudice adito
non  individui, anche in via interpretativa, un nuovo termine certo e
perentorio  entro  il  quale deve essere effettuata la notifica della
cartella  esattoriale  al contribuente. Tale termine, pero', non pare
possa   identificarsi   con   quello  previsto  dall'art. 17,  d.P.R.
n. 602/1973,  come  prospettato  dal  ricorrente, entro il quale deve
essere     compiuta     una     determinata     attivita'     interna
dell'amministrazione  che  si  riferisce all'iscrizione a ruolo, alla
quale  e'  estraneo il concessionario servizio riscossione tributi, e
non  alla  notifica  della cartelle di pagamento, ne' in verita' esso
sembra  desumibile  da  alcuna  altra  norma. In conclusione, ritiene
questa   Commissione   che   l'attuale   testo  dell'art. 25,  d.P.R.
n. 602/1973,  non  prevedendo un termine decadenziale per la notifica
della  cartella,  possa configurare una lesione del diritto di difesa
sancito dell'art. 24 Cost. posto che deve essere in ogni caso esclusa
l'indefinita  soggezione  del  contribuente  all'azione esecutiva del
Fisco.