IL TRIBUNALE

    Pronuncia la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 10
maggio 2004, nel procedimento penale, nei confronti di Elasbsi Ismail
Sabri,  nato  a  EldaKahlia  il 1° novembre 1981 alias Saeed Mohamed,
nato  in  Egitto  1° novembre  1981 per il reato p.e p. dall'art. 14,
comma   5-ter,   decreto   legislativo   n. 286/1998  perche',  senza
giustificato   motivo,  si  tratteneva  nel  territorio  dello  Stato
italiano in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Lecce il
27 settembre 2002. In Pavia in data 5 maggio 2004.
    Premesso  che in data 6 c.m., all'udienza di convalida, la difesa
dell'imputato  si  e' opposta alla richiesta di esplulsione formulata
dal   p.m.,   anche   allo  scopo  di  consentire  la  partecipazione
dell'imputato alla successiva udienza dibattimentale;
        che,  tuttavia, l'espulsione, secondo il p.m., e' prevista ex
lege;
        che  l'interpretazione  del  p.m.,  a parere della difesa, e'
suscettibile di illegittimita' costituzionale, nella parte in cui non
consente  all'imputato  la garanzia del diritto di difesa, ex art. 24
Cost.;
        che,    tuttavia,    trattasi    di   imputato   presentatosi
spontaneamente  presso gli Uffici della locale Questura, ove e' stato
tratto  in  arresto,  intendendo  con  cio' di non, volersi sottrarre
all'eventuale esecuzione del provvedimento di espulsione;

                            O s s e r v a

    gli  artt. 13, n. 3-bis e 14, n. 5-ter, della legge succitata non
consentono all'imputato la garanzia del diritto di difesa, ex art. 24
Cost.
    La   risoluzione   circa  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione   di  legittimita'  costituzionale  delle  norme  in  esame
assumono palese rilevanza in questo giudizio.
    Il  giudicante pertanto, al momento dell'udienza di convalida, ha
deliberatamente  operato  una scelta nel riservarsi, entro brevissimo
tempo,  a  rilasciare  il  nulla  osta  all'espulsione. Cio' anche in
considerazione  del  fatto  che l'esplulsione con immediatezza, nella
pratica,  incontra  difficolta'  di  attuazione  (come  dimostra, per
esempio,  l'arresto  in data 3 marzo 2004 di uno straniero, tale Zhov
You  Po,  per il quale era stato rilasciato nulla osta all'espulsione
che  pero'  non ha sortito l'effetto previsto dalla norma, poiche' lo
stesso  era  stato  tratto  in  arresto in data 1° aprile 2004 per il
medesimo  reato,  a cui ha fatto seguito altra convalida e nulla osta
all'espulsione.   I  due  procedimenti  -  cfr.  rispettivi  atti  ex
artt. 449  e  ss.,  558  c.p.p. - poi riuniti, pendono tuttora avanti
questo giudice).
    Tornando  alla  citata  questione va detto che il «temporeggiare»
del  giudicante  non  deve  essere interpretato quale in ottemperanza
alle  norme  citate, bensi' esclusivamente quale margine di tempo per
vagliare piu' approfonditamente la questione sollevata dalla difesa.
    Vale   a  quest'ultimo  riguardo  sottolineare  che  finora,  per
analoghi  procedimenti  il giudicante ha ottemperato al dettato della
legge:  convalida  e  contestuale rilascio nulla osta all'espulsione,
provvedimento  di  espulsione quest'ultimo rilasciato in data odierna
nei confronti dell'Elasbsi all'inizio, del dibattimento.
    Sotto  il  profilo  della  violazione del diritto di difesa trova
sostegno  quanto  apparso su alcuni quotidiani che hanno riportato la
notizia,  secondo  la  quale  la Suprema Corte, sul punto controverso
della questione, starebbe per emettere una pronuncia (cfr. per tutti,
Il  Corriere  della Sera del 21 aprile 2004, riportata nella rassegna
stampa allegata).
    Alla  stregua  delle  brevi  considerazioni fin qui svolte, preme
porre   riparo   ad  una  palese  irragionevolezza  normativa,  sopra
evidenziata  che si traduce nella violazione del diritto di difesa in
ogni stato e grado del procedimento, sancito dall'art. 24 Cost.
    Su   queste   premesse  deve  concludersi  che  la  questione  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 13, n. 3-bis e 14, n. 5-ter,
del   decreto   legislativo   n. 286/1998,   modificato  dalla  legge
n. 189/2002  (nella  parte  in  cui  a  seguito del provvedimento del
giudice  inerente  la  convalida  e  contestuale  rilascio nulla osta
all'espulsione,  allo  straniero  non  viene  garantito il diritto di
difesa  che  si  traduce,  altresi',  in una lesione del principio di
uguaglianza  sancito  dall'art. 3  Cost.)  non  appare manifestamente
infondata.