IL TRIBUNALE Pronuncia la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 10 maggio 2004, nel procedimento penale, nei confronti di Elasbsi Ismail Sabri, nato a EldaKahlia il 1° novembre 1981 alias Saeed Mohamed, nato in Egitto 1° novembre 1981 per il reato p.e p. dall'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998 perche', senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Lecce il 27 settembre 2002. In Pavia in data 5 maggio 2004. Premesso che in data 6 c.m., all'udienza di convalida, la difesa dell'imputato si e' opposta alla richiesta di esplulsione formulata dal p.m., anche allo scopo di consentire la partecipazione dell'imputato alla successiva udienza dibattimentale; che, tuttavia, l'espulsione, secondo il p.m., e' prevista ex lege; che l'interpretazione del p.m., a parere della difesa, e' suscettibile di illegittimita' costituzionale, nella parte in cui non consente all'imputato la garanzia del diritto di difesa, ex art. 24 Cost.; che, tuttavia, trattasi di imputato presentatosi spontaneamente presso gli Uffici della locale Questura, ove e' stato tratto in arresto, intendendo con cio' di non, volersi sottrarre all'eventuale esecuzione del provvedimento di espulsione; O s s e r v a gli artt. 13, n. 3-bis e 14, n. 5-ter, della legge succitata non consentono all'imputato la garanzia del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. La risoluzione circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme in esame assumono palese rilevanza in questo giudizio. Il giudicante pertanto, al momento dell'udienza di convalida, ha deliberatamente operato una scelta nel riservarsi, entro brevissimo tempo, a rilasciare il nulla osta all'espulsione. Cio' anche in considerazione del fatto che l'esplulsione con immediatezza, nella pratica, incontra difficolta' di attuazione (come dimostra, per esempio, l'arresto in data 3 marzo 2004 di uno straniero, tale Zhov You Po, per il quale era stato rilasciato nulla osta all'espulsione che pero' non ha sortito l'effetto previsto dalla norma, poiche' lo stesso era stato tratto in arresto in data 1° aprile 2004 per il medesimo reato, a cui ha fatto seguito altra convalida e nulla osta all'espulsione. I due procedimenti - cfr. rispettivi atti ex artt. 449 e ss., 558 c.p.p. - poi riuniti, pendono tuttora avanti questo giudice). Tornando alla citata questione va detto che il «temporeggiare» del giudicante non deve essere interpretato quale in ottemperanza alle norme citate, bensi' esclusivamente quale margine di tempo per vagliare piu' approfonditamente la questione sollevata dalla difesa. Vale a quest'ultimo riguardo sottolineare che finora, per analoghi procedimenti il giudicante ha ottemperato al dettato della legge: convalida e contestuale rilascio nulla osta all'espulsione, provvedimento di espulsione quest'ultimo rilasciato in data odierna nei confronti dell'Elasbsi all'inizio, del dibattimento. Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa trova sostegno quanto apparso su alcuni quotidiani che hanno riportato la notizia, secondo la quale la Suprema Corte, sul punto controverso della questione, starebbe per emettere una pronuncia (cfr. per tutti, Il Corriere della Sera del 21 aprile 2004, riportata nella rassegna stampa allegata). Alla stregua delle brevi considerazioni fin qui svolte, preme porre riparo ad una palese irragionevolezza normativa, sopra evidenziata che si traduce nella violazione del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, sancito dall'art. 24 Cost. Su queste premesse deve concludersi che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, n. 3-bis e 14, n. 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002 (nella parte in cui a seguito del provvedimento del giudice inerente la convalida e contestuale rilascio nulla osta all'espulsione, allo straniero non viene garantito il diritto di difesa che si traduce, altresi', in una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.) non appare manifestamente infondata.