IL GIUDICE DI PACE
All'udienza del 22 settembre 2004, ha pronunciato la seguente
ordinanza nel giudizio iscritto al n. 259/04 R.G. promosso da Marino
avv. Nicola, nato il 9 gennaio 1948 a Cerignola ed ivi residente,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Granato
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,
ricorrente;
Contro Comune di Cerignola, resistente;
F a t t o
Con ricorso depositato l'11 maggio 2004 l'avv. Nicola Marino
assumeva che il Comando di P.M. di Cerignola con verbale n. V400024
gli contestava la violazione di cui all'art. 142/8 C.d.S. perche'
«... in data 20 febbraio 2004 alle ore 17:08 in S.S. 16 direzione
Bari-Foggia, alla progressiva chilometrica 707, in cui vige il limite
di velocita' km/h 90, circolava alla velocita' di km/h 108, superando
cosi' il limite imposto di km/h 18...». Accertamento effettuato a
mezzo apparecchio Autovelox 105 SE.
Pertanto chiedeva che, previa sospensione della efficacia
esecutiva del verbale di contestazione, fosse revocato e posto nel
nulla il p.v. n. V400024.
A sostegno della opposizione deduceva il ricorrente in via
preliminare:
1) la irregolarita' formale del processo verbale impugnato in
quanto notificato in semplice fotocopia, priva di timbro di
conformita' all'originale e senza indicazione dell'agente che aveva
proceduto all'accertamento della violazione contestata;
2) sempre in via preliminare, violazione dell'art. 201 c.d.s.
nel punto in cui vengono indicati i requisiti di forma e contenuto di
cui devono essere muniti i verbali a pena di nullita';
3) eccepiva altresi' la nullita' del verbale per mancata
contestazione immediata cosi' come prescritto dall'art. 200 c.d.s.
essendo le ragioni addotte dall'organo di p.m. pretestuose e
stereotipe;
4) eccepiva ancora l'illegittimita' del p.v. in quanto
nessuna giustificazione poteva essere dato per il colpevole ritardo
con cui il verbale era stato notificato, rispetto alla data di
infrazione; tanto non consentiva ad essoricorrente di sapere chi
fosse effettivamente alla guida del veicolo il giorno della
contestazione, per cui anche l'invito alla presentazione presso gli
uffici della polizia municipale doveva ritenersi illegittimo non solo
perche' tale attivita' di accertamento rientrava tra i compiti
istituzionali degli Organi di Polizia, ma anche perche' certamente
non poteva l'autore dell'illecito autodenunciarsi, sanzionando la sua
eventuale «omissione di denuncia»;
5) infine nessuna prova era stata fornita in ordine alla
perfetta funzionalita' dell'apparecchio utilizzato per la
rilevazione.
D i r i t t o
Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, rileva il
giudicante che al ricorrente, quale proprietario del veicolo
contravvenzionato, in applicazione del disposto di cui
all'art. 126/bis d.lgs. n. 285/92 e' stato fatto obbligo di
comunicare le generalita' del conducente del proprio veicolo al
momento della violazione, pena la irrogazione di una specifica
sanzione pecuniaria con conseguente decurtazione della sua patente
dei punti prescritti dalla norma violata.
Cio' premesso, questo giudicante ravvisa la non conformita' ai
principi costituzionali della suddetta norma, ritenendo sussistenti i
predetti presupposti per sollevare la questione di illegittimita'
costituzionale di quest'ultima nella parte in cui cosi' recita:
«Nel caso di mancata identificazione di questi, la
segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla
richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati,
entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprio del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», per i motivi che seguono:
M o t i v i
La patente costituisce il permesso amministrativo per condurre un
veicolo e viene conseguita a seguito di pubblico esame.
L'ottenimento di tale permesso fa maturare in capo al
beneticiario un diritto che rientra nell'esercizio delle liberta'
costituzionalmente tutelate.
Dall'esame del dettato costituzionale, portato dagli artt. 2, 3,
13 e 24, emerge di tutta evidenza che l'art. 126-bis, d.lgs.
n. 285/92 comprime la tutela costituzionale, violandola; con tale
norma, infatti, il legislatore ha voluto costringere il proprietario
non solo a denunciare un terzo quand'anche, in difetto, ad
autodenunciarsi.
Non vi e' norma alcuna che possa costringere a tanto un
cittadino, fatta eccezione per l'art. 364 c.p., posto a tutela della
personalita' dello Stato e solo per reati che prevedono la pena
dell'ergastolo.
Il citato art. 126-bis, tra l'altro in contrasto con il disposto
di cui all'art. 196 c.d.s., che prevede la sola solidarieta' delle
sole sanzioni pecuniarie tra conducente e proprietario, e
all'art. 210 c.d.s. che prescrive la intrasmissibilita' della
sanzione accessoria, genera situazioni inconciliabili con i precetti
costituzionali.
Si pensi al proprietario del veicolo, che non ha mal conseguito
la patente o cui e' stato revocata la patente, che verrebbe cosi'
sottratto alla sanzione accessoria; si pensi ancora al legale
rappresentante di una societa' che si vedrebbe applicare una sanzione
amministrativa personale pur non essendo proprietario del mezzo, che
invece appartiene alla societa' rappresentata, tra l'altro ignaro di
cio' che avviene nei reparti operativi, o al capofamiglia
intestatario del mezzo, utilizzato alternativamente da tutti i
componenti della famiglia stessa.
Da tanto consegue: la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
verificandosi una discriminazione tra il cittadino titolare di
patente e l'altro che non la possiede; la violazione ancora
dell'art. 2 della Costituzione essendo violato il diritto
fondamentale del cittadino di non subire sanzioni personali, quand'
anche amministrative, senza essere responsabile della violazione
contestata; la violazione all'art. 13 Cost. per risultare compressa
la liberta' del cittadino, costretto a subire una sanzione
amministrativa personale autodenunciandosi o, in difetto, a subire
una sanzione pecuniaria ove mai non fosse in grado di indicare la
persona del conducente al momento della violazione.
A tal proposito, si rileva che il nostro ordinamento giuridico,
informato a principi liberali, non prevede che si possa essere
costretti ad agire contro se stessi, cioe' ad autodenunciarsi; e'
invece l'autorita' preposta che deve accertare l'identita'
dell'autore dell'illecito.
La norma in contestazione, inoltre, viola il precetto di cui
all'art. 24 Cost. nella parte in cui non consente al proprietario di
poter spiegare difesa alcuna, quand'anche mirata a provare la
impossibilita' di conoscere l'identita' del conducente, non essendo
prevista scriminante alcuna.
La irrogazione di sanzioni pecuniarie, inoltre, con
«contestazione differita», costituisce gia' di per se' una
compressione del diritto di difesa, come tale derogatoria rispetto
alla norma costituzionale in esame; appare pertanto illegittima ed
inaccettabile tale compressione se riferita a sanzioni personali,
quali appunto la decurtazione dei punti.
Per ultimo, quand'anche riferita alla sola responsabilita'
penale, si ritiene violata anche la norma di cui all'art. 27 Cost.,
ritenendo estensibile tale norma anche all'articolo in esame, che,
pur disciplinando solo un illecito amministrativo, nella parte
sanzionatoria incide sulla liberta' dell'individuo.
La responsabilita' dell'illecito non puo' che essere personale ed
il legislatore, sanzionando una persona diversa dal responsabile con
una misura personale, viola il sopra richiamato precetto
costituzionale.
Per i motivi sopra esposti questo giudicante, ravvisata la non
conformita' al dettato costituzionale dell'art. 126-bis, d.lgs.
n. 285/1992, cosi' come inserito dall'art. 7 d.lgs. n. 9/2002, e
ritenuto che la questione appare rilevante per la definizione del
giudizio, dovendosi altrimenti pervenire al rigetto del ricorso
presupposto e che quindi debba preventivamente essere risolta la
questione di legittimita' costituzionale della norma predetta;