IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  depositato  presso  la  cancelleria di questo
ufficio  in  data  3 febbraio 2004 (iscritto al n. r.g. 51/04, con il
quale  Ciufegni  Stefano,  elett.  te  domiciliato  in  Montepulciano
(Siena), via Gubbio n. 11, in proprio, ricorre avverso l'accertamento
di   violazione  n. 1090A/2003/V  prot.  n. 2026/2003  redatto  dalla
Polizia  Municipale  di Montepulciano, notificato in data 30 dicembre
2003  per  la  violazione  di  cui  all'art. 142,  comma  8 del d.lgs
n. 285/1992  delle  norme  della  circolazione stradale, per il quale
poiche',  il  giorno  18 ottobre  2003 alle ore 16,51 lungo la strada
s.s.  326  est a1tezza s.p. 326 est n. c. 147 - localita' Tre Berte -
direzioni Acquaviva con autoveicolo modello Peugeot, targato BZ922KE,
circolava  alla  velocita'  di  km/h 71,00 superando di 21,00 km/h la
velocita'  massima  consentita  in  quel  tratto  di  strada percorso
(limite  di  velocita'  50  km/h);  velocita'  determinata,  ai sensi
dell'art. 345,  comma  2  d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come
modificato dall'art. 197, d.P.R. 16 giugno 1996, n. 610, tenuto conto
della riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h, comprensiva della
tolleranza    strumentale   stabilita   in   sede   di   approvazione
dell'apparecchiatura «Eletraff S.r.1.» Mod. Velomatic 103/B-512 Omol.
Minist.  LL.PP.  n. 2961  del  27 novembre  1998  utilizzata  per  la
rilevazione,  la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima
dell'uso;  velocita'  indicata  sulla risultanza fotografica km/h 76;
violazione  non  contestata  immediatamente,  poiche' i verbalizzanti
erano  impegnati  ad  eseguire  controlli  ed  accertamenti  ad altro
autoveicolo,   gli   veniva   irrogata   la  sanzione  pecuniaria  di
complessivi   euri   144,31,  con  pagamento  in  misura  ridotta  se
effettuato   entro   sessanta   giorni   dalla   notificazione  e  la
decurtazione  di  n. 2  punti  sulla patente di guida, con trascritto
nell'accertamento  della  violazione  l'invito  ad  esibire documenti
artt. 180-181  c.d.s),  con  avviso che la decurtazione sarebbe stata
posta  a carico dell'intestatario del veicolo in qualita' di notifica
del  verbale,  non  fosse  pervenuto  agli  uffici  della  polizia la
dichiarazione  sottoscritta  contenente le generalita' e i dati della
patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento conduceva
il  veicolo  e,  qualora il proprietario non fosse persona fisica, la
mancata  comunicazione  delle  generalita'  del  trasgressore avrebbe
comportato l'applicazione dell'art. 180, comma 8, con la possibilita'
di  consultare  o  ritirare  copia  della documentazione fotografica,
relativa  al presente accertamento personalmente o con delega scritta
a persona diversa;
    Rilevato  che  il  ricorrente  chiedeva  l'integrale annullamento
dell'atto  impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, per le
seguenti  ragioni:  1)  illegittimita'  dell'atto, in quanto ai sensi
dell'art. 200  del d.lgs. n. 285/1992 la violazione, quando possibile
deve  essere immediatamente contestata, 2) ai sensi dell'art. 201 del
citato   decreto  in  virtu'  delle  recenti  modifiche  l'uso  degli
strumenti  di  rilevazione  elettronica  della  velocita' non prevede
ladecadenza  dell'immediata  contestazione, se non su strade o tratti
di   esse   appositamente  individuate  dal  Prefetto  del  luogo  di
appartenenza;  3)  previa  esibizione  della  carta di circolazione e
acquisizione  di  copia agli atti per presa visione dell'originale, a
conferma  di  quanto  dedotto  che  il veicolo risulta cointestato ad
altro  comproprietario  e,  pertanto, la decurtazione dei punti sulla
patente di guida, in caso di mancata individuazione di chi fosse alla
guida,  in  assenza  di  sottoscrizione  di  dichiarazione,  ben puo'
prevedere un addebito a soggetto diverso da colui che realmente fosse
alla guida;
    Ritenuto  che  a  norma  dell'art. 126-bis,  comma  2  del d.lgs.
n. 285/1992    sembrano    profilarsi    motivi   di   illegittimita'
costituzionale,  per  contrasto  con  gli  artt. 3, 16, 24, 27, comma
primo Cost. tutto quanto sopra premesso;

                            O s s e r v a

    Che    esiste    contrasto    evidente,    in   linea   generale,
dell'applicazione  dell'art. 126-bis,  comma 2 del d.lgs n. 285/1992,
con  il  disposto di cui agli artt. 200 e 201, in ordine alla mancata
immediata  contestazione, che assume una primaria importanza, poiche'
si  viene  a  punire  con  la decurtazione dei punti sulla patente un
soggetto  talvolta  che  non  e'  colui che realmente si trovava alla
guida  e  che  non  ha,  quindi,  effettivamente  violato  con il suo
comportamento  il  codice  della  strada, costituendo cio' di per se'
gia'  una  inaccettabile  violazione  a  quelli  che  sono  i diritti
fondamentali di libera circolazione sanciti espressamente dalla Carta
costituzionale,  poiche'  per  l'applicazione  della decurtazione dei
punti  ad  una persona occorre con certezza conoscerne l'identita' al
fine  di  poter applicare la citata decurtazione, che altro non e' se
non una restituzione che riflette i propri effetti senza tenere nella
necessaria considerazione ipotesi di situazioni realmente sconosciute
al proprietario;

                             R i l e v a

    In  linea  ancora  piu'  specifica  e riferita al caso di specie,
trovandoci  di  fronte  ad un veicolo, intestato al P.R.A., a nome di
due proprietari, che l'Amministrazione procedente ha posto in atto un
provvedimento   a  dir  poco  singolare,  poiche'  ha  notificato  un
accertamento  di  violazione,  indicando nello stesso che, in caso di
mancata  comunicazione di chi fosse stato alla guida, la decurtazione
dei  punti  avrebbe  interessato  il proprietario, poi esclusivamente
individuato  nel primo intestatario e, non invece nel secondo, ovvero
ad  entrambi,  decurtando  i  punti  a  meta'  per  ciascuno,  con la
conseguenza  di  non poter dividere equamente i punti nel caso in cui
il punteggio da irrogare fosse stato dispari.
    Cio'   posto   e'   evidente   ed  innegabile  che  sussiste  una
impossibilita'  di applicazione della norma che contrasta ad evidenza
con i dettati della Costituzione.
    Con  la  norma  de  qua  appare evidente che il legislatore abbia
definitivamente   compresso  il  diritto  dei  cittadini  di  vedersi
applicare  una  sanzione  a  ragione  per  una  violazione  realmente
infranta,  cio'  potendo incontrovertibilmente appalesarsi attraverso
quella  immediata  contestazione,  senza la quale, inevitabilmente si
vedra'  punire  soggetti  che  nessuna  norma  hanno  violato  e,  in
contrapposto,  risultare  indenni  da  sanzione  altri  che a ragione
dovrebbero essere sanzionati.
    Si  pone  evidente  in materia un problema di accollo sostanziale
della  responsabilita',  problema  che  assurge ad un valore centrale
all'interno dell'intera tematica della «patente a punti», costituendo
lo    snodo   sul   quale   vanno   necessariamente   modellati   gli
imprescindibili  rapporti intercorrenti tra il fatto violativo, nella
veste  di  fondamento della sanzionabilita', e l'irrogazione del dato
repressivo,  inteso  quale  risposta dell'ordinamentoalla condotta in
concreto  irrispettosa  dei precetti. Non sembri banale osservare, in
via  preliminare, come in ogni manifestazione di controllo sociale la
normale    e   spontanea   valutazione   dell'agire   umano   rivesta
ordinariamente  tanto la causazione del fatto indesiderato, quanto il
contatto diretto dell'agente con la situazione posta in essere: va da
se' che la fissazione delle soglie di rilevanza dell'uno e dell'altro
paradigma  impiegato  scaturisce  poi in buona parte dagli stimoli di
razionalita'  attuativa  e  di  funzionalita'  preventiva  propri  di
ciascun sistema, purche' si rimanga nella condivisa ed incancellabile
prospettiva  secondo la quale entrambi quei paradigmi siano, nel loro
concorso   convergente,   necessari   e   sufficienti   per   fondare
l'attribuibilita'   del   fatto  e,  quindi,  l'assoggettamento  alla
sanzione  conseguente.  Non per niente, parlare di responsabilita', a
qualunque  livello  immaginata, introduce immancabilmente un concetto
di  relazione,  ovverosia  di  interconnessione  diretta  tra fatto e
sanzione, per cui ogni analisi in proposito non puo' che, dirigersi a
ricostruire i criteri in base ai quali, nella normativa all'esame, si
dispiega la reazione sanzionatoria e si orienta la ricerca dei di lei
destinatari, a fronte della lesione del bene giuridico tutelato, che,
nella  fattispecie,  sembra ragionevolmente individuarsi nella quanto
piu' corretta utilizzazione dinamica dei veicoli a motore da parte di
chi   e'  legittimato  a  condurli  nel  sistema  che  disciplina  la
circolazione stradale.
    Risulta  chiaro  a  monte  che  ogni norma, che evochi profili di
responsabilita'  fondata  su una violazione, esprime, da un canto, il
suo contenuto sostanziale nel fornire con metodi quanto piu' mirati e
parametri  quanto  piu'  rigorosi i passaggi strutturali del giudizio
che sfocia nell'irrogazione della sanzione, ed impegna, dall'altro la
sua  credibilita' funzionale nello stabilire senza approssimazioni di
sorta le regole che governano l'imputazione del fatto al responsabile
realisticamente individuato della violazione medesima. Se, dunque, il
giudizio  di  responsabilita'  e'  vocazionalmente  quello che in via
esclusiva fa scattare la sanzione nei confronti dell'autore del fatto
violativo,  una  norma  come  quella  in  discorso  merita  di essere
convenientemente    indagata    al    precipuo   fine   di   ricavare
attendibilmente  le  ragioni  che  reggono,  secondo  il tenore della
stessa,  l'attribuzione  in concreto della qualifica di autore, e che
individuano  le  condizioni che legittimano, in forza delle metodiche
li'  normativamente  fissate, la dilatazione soggettiva insolitamente
presente  nella  reazione  dell'ordinamento  davanti  all'ipotesi  di
specie disegnate.
    Si  e',  in  effetti,  al  cospetto  di  un quadro normativo dove
l'elemento sanzionatorio applicato non ha un mero peso pecuniario, ma
possiede  in  maniera  vistosa  una  valenza  personale  estremamente
incisiva,  che va a toccare in pieno la sfera operativa della moderna
figura  del  cittadino,  per  cui  e'  avvertibile l'affiorare di una
situazione  sensatamente  tendente  ad imporre che a fondamento della
responsabilita'  evocata  debba  inserirsi,  al minimo, il meccanismo
garantista  ispirato dall'ineludibile rapporto materiale col fatto, e
retto irrinunciabilmente da un nesso di causalita' diretta. Di fronte
all'intensita' «punitiva» della sanzione irrogata non appare pertanto
concepibile  una  responsabilita' personale che non sia impiantata su
di  un  criterio di riferibilita' materiale e concreta, tale da porre
irrefragabilmente  in  relazione la condotta del soggetto colpito con
il   fatto   assunto   come   rilevante.  In  un  siffatto  contesto,
risulterebbe   assolutamente   improponibile   un'intrinseca   e  pur
auspicabile finalita' rieducativa del momento sanzionatorio, giacche'
in  assenza di un'attribuibilita' causale certa, l'assoggettamento al
dato sanzionatorio per fatti altrui si candiderebbe in tutta evidenza
a    puntare   inesorabilmente   verso   una   finalita'   ciecamente
intimidatrice,  rimanendo,  per altra via, del tutto insensibile alle
insopprimibili   emergenze   di  garanzia  dell'inviolabile  dignita'
complessiva    della    persona,    laddove    risulterebbe    palese
un'inaccettabile  strumentalizzazione del ridetto dato sanzionatorio,
per  intendimenti  di  mera  e  fraintesa prevenzione generale. Sotto
quest'ottica,  soluzioni alternative a quelle per contrasto adombrata
non  pare  possano  sottrarsi  a  censure di arbitrarieta', allorche'
tentassero  di  affermare che il carattere personale dell'esposizione
alla sanzione sarebbe rispettato anche nei casi in cui il congegno di
attribuibilita' si fondi su una certa situazione nella quale si trova
o  viene  a  trovarsi  il soggetto inciso, ovvero su una sua qualita'
reale  o  pretesa, purche' situazione e qualita' siano assunte con la
consapevolezza   dei   rischi   sanzionatori  che  esse  in  concreto
comportano  o  potrebbero  in  astratto  comportare.  Invero, un tale
fattore   applicativo   raggiungerebbe   risultati  sicuramente  poco
esaltanti   in   termini   di  trattamento  paritario,  da  un  lato,
indirizzando   opportunamente   e  statisticamente  gli  esiti  degli
accertamenti  ai  fini sanzionatori verso soggetti anziani o comunque
poco  interessati al mantenimento del punteggio integrale; oppure, da
un  altro,  permettendo  la  punibilita'  mediante  decurtazione  del
punteggio   solo   a   carico   dei  titolari  di  patente  di  guida
contemporaneamente  titolari  del  diritto di proprieta' su veicoli a
motore, mentre il sistema giuridico notoriamente consente ai soggetti
di  essere  proprietari  di veicoli pur senza avere la corrispondente
autorizzazione   alla   loro  guida;  oppure,  da  un  altro  ancora,
determinando  condizioni  indesiderabili  di imbarazzo applicativo di
fronte   a   situazioni  di  proprieta'  esclusiva  o  di  proprieta'
ripartita,  magari  per comunione incidentale, riguardo ad un veicolo
coinvolto  nel  contesto sanzionatorio in parola; oppure, da un altro
infine,  limitando indebitamente le potenzialita' utilizzatorie di un
veicolo  tramite  una  drastica  limitazione della sua cedibilita' in
comodato,  che,  per  converso,  viene  ordinariamente  e liberamente
praticata,  ad  esempio,  in  ambito  familiare.  D'altra  parte,  la
configurazione  di forme di responsabilita' per posizione finisce per
mettere  completamente  in  ombra,  oltre che il nesso eziologico, la
stessa  rilevanza  della condotta alla quale non puo' essere in alcun
modo  equiparato  l'accollo,  su  un  non  meglio  identificato piano
sociale,  di un rischio sanzionatorio, la cui concreta specificazione
viene  dalla  legge  potenzialmente  demandata in tutto o in parte al
comportamento  futuro  di  terze persone: di talche' l'ipotesi di una
formulazione  positiva  cosi'  congegnata e' destinata a produrre per
piu'  versi risultati indesiderati, che, muovendo da un inaccettabile
richiamo  ai  modelli della responsabilita' civile, entrano in aperta
collisione  con  il  principio  che impone l'inderogabile centralita'
della condotta umana diretta nella strutturazione di una qualsivoglia
fattispecie  sanzionabile, in assenza di spazio per moduli ascrittivi
di  stampo,  per  cosi'  dire, caratteriologico, deputati ad esaltare
casi di responsabilita' per rischio o per posizione.
    La questione appare, per quanto sopra argomentato, manifestamente
munita  di rilevanza nella misura in cui la richiamata disciplina non
prevede  l'esclusione della sanzione della decurtazione del punteggio
in tutti quei casi in cui non sia intervenuta, per qualsiasi ragione,
la  contestazione  immediata  della violazione; nel momento in cui la
suddetta  disciplina prevede meccanismi di surrogazione nella ricerca
del  soggetto destinatario della decurtazione del punteggio, realizza
avvertibili   profili   di   forzatura,  poiche'  finisce,  in  senso
induttivo,   per   convogliare  su  un  soggetto  potenzialmente  non
responsabile   in   forma   diretta   della   violazione  gravata  da
decurtazione,  le  conseguenze  di un fatto rispetto al quale sarebbe
stato  non  per forza impossibile individuare in concreto il soggetto
materialmente   responsabile,  attraverso  metodi  operazionali  piu'
adatti  a  conseguire augurabili effetti di accertamento immediato ed
inequivocabile.