ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 44-ter del
decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n. 545  (Ordinamento  degli
organi  speciali  di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici  di  collaborazione  in  attuazione  della  delega  al Governo
contenuta   nell'art. 30   della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413),
introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre
2001,   n. 448,  promosso  con  ordinanza  del  4 novembre  2003  dal
Consiglio  di Stato sul ricorso proposto da C. Z. contro il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze,  iscritta  al  n. 7  del  registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto che la terza sezione del Consiglio di Stato - in sede di
emissione  del  parere  per la decisione sul ricorso straordinario al
Presidente  della Repubblica proposto da C. Z., consigliere di Stato,
per   l'annullamento   del   decreto   6   giugno 2002  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, con il quale erano stati modificati i
criteri  di  valutazione per la nomina a componente delle commissioni
tributarie  -  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
in  riferimento  all'art. 108  Cost.,  dell'art. 44-ter  del  decreto
legislativo   31 dicembre  1992,  n. 545  (Ordinamento  degli  organi
speciali  di  giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici
di  collaborazione  in  attuazione  della delega al Governo contenuta
nell'art. 30   della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413),  introdotto
dall'art. 12,  comma 1,  lettera b),  della  legge  28 dicembre 2001,
n. 448  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);
        che  il  Consiglio  di  Stato  premette  che il ricorrente ha
presentato  a  suo tempo domanda di partecipazione al concorso per la
copertura  di posti vacanti nelle commissioni tributarie, indetto con
deliberazione  del  23 luglio  2002 del Consiglio di presidenza della
giustizia  tributaria,  ma  che  in  data  6  giugno 2002 il Ministro
dell'economia   e   delle  finanze,  col  decreto  sopra  citato,  ha
provveduto a modificare i criteri di valutazione ed i punteggi di cui
alle tabelle E ed F allegate al d.lgs. n. 545 del 1992;
        che   il   ricorso   straordinario  proposto  dal  menzionato
magistrato  e' stato percio' rivolto nei confronti del citato decreto
e  di  tutti  gli  atti  conseguenti (compreso il bando di concorso),
nella   convinzione   che   i  nuovi  criteri  di  valutazione  siano
indebitamente  penalizzanti  nei  confronti  del  periodo di servizio
espletato presso le magistrature e, segnatamente, quelle superiori;
        che  il  giudice  a quo rileva che al ricorrente «deve essere
riconosciuto   uno   specifico   interesse   di  ordine  morale  alla
eliminazione  di  simili  previsioni», poiche' il medesimo, a seguito
dell'annullamento  del  decreto  impugnato,  potrebbe aspirare ad una
migliore   collocazione  in  graduatoria,  conseguente  alla  diversa
qualificazione delle sue attitudini professionali;
        che   il   remittente   si  sofferma,  quindi,  sul  problema
preliminare relativo alla proponibilita' di una questione incidentale
di  legittimita'  costituzionale  nella fase di emanazione del parere
per  la  decisione  di  un  ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica,  a  questo  proposito  richiamando  e  facendo proprie le
argomentazioni contenute nei pareri del 27 marzo 2002 e 26 marzo 2003
della  seconda  sezione  del  medesimo  Consiglio, in base alle quali
l'attivita' consultiva resa per la decisione dei ricorsi straordinari
dovrebbe ritenersi giurisdizionale;
        che  tali  argomentazioni  sono  cosi'  riassunte: le sezioni
consultive  sono  composte  da  magistrati  che  offrono  garanzia di
imparzialita'   e   di   indipendenza;   i   pareri  hanno  contenuto
sostanzialmente   decisorio;   il   fatto   che   il   Governo  possa
discostarsene   non  e'  tale  da  fare  venir  meno  la  natura  del
procedimento;  e'  garantito  il  contraddittorio  tra  le  parti; il
ricorso   straordinario  e'  alternativo  a  quello  giurisdizionale,
sicche' i due rimedi si collocano sullo stesso piano;
        che  a  tali  considerazioni,  infine,  si  aggiunge  che  la
sentenza  16 ottobre  1997  della  Corte di giustizia delle Comunita'
europee  (cause riunite da C-69/1996 a C-79/1996) ha riconosciuto che
il  Consiglio  di  Stato  costituisce  una giurisdizione nazionale ai
sensi  dell'art. 177  (ora  art. 234)  del  Trattato  CE, e che nella
sentenza  n. 226  del 1976 questa Corte ha affermato che la Corte dei
conti   e'   legittimata   a   sollevare   questioni  incidentali  di
legittimita'  costituzionale  anche  nell'esercizio delle funzioni di
controllo,  sicche'  analoga natura dovrebbe spettare al Consiglio di
Stato  nell'esercizio  della  propria funzione consultiva in sede del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
        che  il giudice remittente ritiene che la sollevata questione
di  legittimita' costituzionale (gia' prospettata dal ricorrente) sia
rilevante,   perche'   dal  suo  eventuale  accoglimento  deriverebbe
l'annullamento  del decreto 6 giugno 2002 e degli atti consequenziali
riguardanti la procedura concorsuale cui ha preso parte il ricorrente
stesso;
        che  in  ordine  alla non manifesta infondatezza il giudice a
quo  osserva  che  i componenti delle commissioni tributarie svolgono
sicuramente    funzioni   giurisdizionali,   come   tali   rientranti
nell'art. 108   Cost.,   in  base  al  quale  l'ordinamento  di  ogni
magistratura  e'  stabilito con norme di legge che debbono assicurare
l'indipendenza  di  ogni  giurisdizione, comprese quelle speciali; il
che  dovrebbe  tradursi  nella  necessita' che la disciplina relativa
all'assunzione in servizio dei giudici speciali avvenga tramite norme
primarie,  «atteso  che solo la disposizione legislativa e' idonea ad
assicurare una effettiva indipendenza dei destinatari»;
        che  lo  strumento  del  decreto, previsto invece dalla norma
impugnata,  fa si' che attraverso scelte del potere esecutivo vengano
precostituite «le condizioni per procedere all'assunzione dei giudici
tributari  e  per  la loro progressione in carriera», senza che possa
assumere  un  rilievo  decisivo  la previsione dell'obbligo di parere
conforme  da  parte  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria, non avendo il medesimo un riconoscimento costituzionale e
non  essendo  comunque  in  grado  di  supplire  alla mancanza di uno
strumento legislativo.
    Considerato che il Consiglio di Stato, in sede di espressione del
proprio  parere  su  di  un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica,   dubita,   in   riferimento  all'art. 108  Cost.,  della
legittimita'  costituzionale dell'art. 44-ter del decreto legislativo
31 dicembre   1992,   n. 545,   introdotto   dall'art. 12,   comma 1,
lettera b),  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 - secondo cui i
criteri  di  valutazione  e  i  punteggi  di  cui alle tabelle E ed F
allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme
parere  del  Consiglio  di presidenza della giustizia tributaria, con
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze - ritenendo che
tale  norma  del  tutto  illegittimamente  sottragga la competenza in
merito   al  legislatore  primario,  affidandola  ad  un  regolamento
ministeriale,   con  conseguente  subordinazione  della  magistratura
tributaria al potere esecutivo;
        che  questa Corte, con la sentenza n. 254 del 2004, dopo aver
ribadito  la  natura  amministrativa  del  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica - gia' riconosciuta nella sentenza n. 298
del  1986  e  nelle successive ordinanze n. 56 e n. 301 del 2001 - ha
conseguentemente  affermato  che  il  Consiglio di Stato non puo', in
sede  di  parere  ai fini della decisione di detto ricorso, sollevare
una  questione  incidentale  di legittimita' costituzionale, la quale
deve  ritenersi  inammissibile  siccome proveniente da «un organo non
giurisdizionale»;
        che   l'odierna   ordinanza   di   rimessione,  richiamandosi
espressamente   proprio   alla   precedente  ordinanza  dello  stesso
Consiglio che ha dato luogo alla citata sentenza n. 254 del 2004, non
prospetta  ulteriori  o diversi motivi che non siano stati gia' presi
in considerazione da quest'ultimo provvedimento;
        che    l'odierna    questione,   pertanto,   deve   ritenersi
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.