ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 96, comma 1, del
d.P.R.   30 maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese di giustizia) e
dell'art. 6,  comma 1,  della  legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche
alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio
a  spese  dello Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze
del 26 maggio 2003 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Ancona  e  del  13 gennaio  2003  dal  giudice  per  le  indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Forli'  rispettivamente  iscritte ai
nn. 788,  789  e  1032 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 e n. 49, 1ยช serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  l'atto di costituzione di Calogero Lo Castro e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  con due identiche ordinanze in data 26 maggio 2003
(nn. 788 e 789 del registro ordinanze 2003), il giudice del Tribunale
di  Ancona  (rispettivamente  nella  funzione di giudice dell'udienza
preliminare  e  di giudice per le indagini preliminari) ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3  e 24 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 96,   comma 1,  del  d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia)  e dell'art. 6,
comma 1,  della  legge  29 marzo  2001,  n. 134 (Modifiche alla legge
30 luglio  1990,  n. 217,  recante istituzione del patrocinio a spese
dello  Stato per i non abbienti), riprodotto nel suddetto t.u., nella
parte  in  cui  prevedono  per  il  giudice  l'obbligo  di provvedere
sull'istanza  di  ammissione al patrocinio entro i dieci giorni dalla
sua  presentazione,  a  pena di nullita' assoluta della decisione, ai
sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale;
        che  nella  prima  ordinanza  (reg. ord. n. 788 del 2003), il
giudice  a  quo premette che - nelle more della richiesta di rinvio a
giudizio  dell'imputato  -  in  data  31 marzo 2003 veniva depositata
nella  cancelleria  istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato,  la  quale,  essendo  stata  dapprima  assegnata  per errore a
magistrato  diverso,  veniva  ad  esso  trasmessa,  quale  magistrato
tabellarmente competente, solo il successivo 29 aprile;
        che  nella  seconda ordinanza (reg. ord. n. 789 del 2003), il
giudice  a  quo  premette  che  l'indagato,  in  data 31 luglio 2002,
depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in
relazione  a  procedimento  per  il quale la Procura della Repubblica
richiedeva  l'archiviazione  il  successivo  26 agosto e che, essendo
stata  la suddetta istanza dapprima assegnata per errore a magistrato
diverso,  veniva  ad  esso  trasmessa, quale magistrato tabellarmente
competente, solo il 30 settembre dello stesso anno;
        che  il  giudice  a  quo, premesso che le istanze erano state
sottoposte  alla  sua  attenzione  ben  oltre  i  dieci  giorni dalla
presentazione  e  che,  pertanto,  pur in presenza dei presupposti di
merito  e  formali,  egli  non poteva piu' legittimamente ammettere i
richiedenti   al   patrocinio,   si   sofferma  sulla  non  manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita';
        che,  secondo  il  remittente,  l'art. 3  della  Costituzione
sarebbe   innanzitutto  violato  sotto  il  profilo  del  difetto  di
ragionevolezza,   atteso   che  il  mancato  rispetto  di  una  norma
acceleratoria a garanzia dell'istante, sempre imputabile al giudice o
al  proprio  ufficio  di  supporto,  e'  sanzionato  con  la nullita'
assoluta  del provvedimento di ammissione tardivo, mentre ben avrebbe
potuto il legislatore prevedere il silenzio-assenso;
        che, inoltre, l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato per
disparita'  di trattamento dei cittadini, a seconda che l'istanza sia
stata  presentata  prima  o  dopo  l'entrata  in  vigore dell'art. 6,
comma 1,  della  legge  n. 134 del 2001 (poi recepito nel t.u.), che,
novellando l'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ha introdotto
la sanzione della nullita';
        che  la  norma  impugnata violerebbe anche l'art. 24, secondo
comma,  della  Costituzione,  impedendo  al  cittadino  in  disagiate
condizioni  economiche di esercitare l'inviolabile diritto di difesa,
attraverso  la  sanzione  della  nullita'  per un ritardo ascrivibile
all'organo pubblico;
        che  lo  stesso  art. 24  della  Costituzione sarebbe violato
altresi'    nel    suo   terzo   comma,   atteso   che   il   diritto
costituzionalmente  garantito  di  usufruire  del  patrocinio a spese
dello  Stato  sarebbe  condizionato,  non  alla diligenza dell'avente
diritto,  ma all'efficienza dell'organo deputato alla decisione e del
suo ufficio di cancelleria;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
manifestamente  infondata,  per  essere  stata la questione sollevata
sulla  base  di  un  erroneo  presupposto  interpretativo, non avendo
considerato   il   remittente   che  la  sanzione  della  nullita'  -
specificamente   finalizzata   alla  garanzia  dell'effettivita'  del
diritto  di  difesa  -  concerne  gli  atti processuali compiuti dopo
l'inutile  decorso  del  termine  di dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza  e non il provvedimento di ammissione che lo stesso, pur
ritenendone  esistenti i presupposti, non adotta essendogli pervenuta
l'istanza successivamente per un disguido della cancelleria;
        che  nel  procedimento  relativo alla seconda ordinanza (r.o.
n. 789) si e' costituito l'imputato nel processo a quo, chiedendo che
sia dichiarata la non fondatezza della questione;
        che  con ordinanza del 13 gennaio 2003 (reg. ord. n. 1032 del
2003), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli'
ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 96  del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115;
        che il giudice a quo premette: a) che l'istanza di ammissione
al  patrocinio  a  spese dello Stato era stata depositata l'8 gennaio
2003 in relazione ad un procedimento penale pendente; b) che ai sensi
dell'art. 96  del  d.P.R.  n. 115  del 2002, il magistrato competente
deve  decidere  sull'istanza,  a  pena  di nullita' assoluta ai sensi
dell'art. 179,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,  entro  dieci giorni dal
deposito  in  cancelleria, anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere
le  informazioni  di  cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 96; c) che
nel  caso di istanza formulata in udienza il magistrato deve decidere
immediatamente  in  tutte  le  suddette  ipotesi,  sempre  a  pena di
nullita' assoluta;
        che  lo stesso giudice sostiene la violazione degli artt. 3 e
24  della  Costituzione per irragionevolezza e lesione del diritto di
difesa, atteso che il termine di decadenza non colpisce l'inattivita'
della  parte,  ma  del  giudice  competente  a  decidere,  e rispetto
all'inattivita'   del  quale  la  parte,  che  pure  ne  sopporta  le
conseguenze,  non ha alcun rimedio, e che, nelle ipotesi in cui siano
necessarie   informazioni,   la   parte   e'   esposta   al   rischio
dell'inattivita' di tali organi accertatori;
        che  un  altro profilo di irragionevolezza e' individuato dal
giudice  a  quo  nella  circostanza che e' prevista la sanzione della
nullita'  tipica  della  giurisdizione  contenziosa penale, mentre il
procedimento  per  la concessione del patrocinio - che si riferisce a
tutti i processi - rientra nella giurisdizione non contenziosa;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
manifestamente  infondata, per essere stata la questione sollevata in
termini  astratti  ed  ipotetici,  atteso  che  il  giudice, anziche'
decidere  sull'istanza,  si  pone  preventivamente  il problema delle
conseguenze  del  mancato  rispetto  del  termine  da parte sua e per
effetto  della  richiesta  di  informazioni, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'art. 96   citato,   senza   peraltro  chiarire  se  ricorrano  i
presupposti per tali ultime richieste;
        che,  secondo  la  difesa erariale, e' erroneo il presupposto
interpretativo  del  remittente,  ritenendo  questi  che  il  mancato
rispetto del termine ridonderebbe in pregiudizio dell'istante.
    Considerato  che due ordinanze sono identiche e che la terza pone
una  questione  analoga,  con  la  conseguenza che i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
        che  il  giudice  del  Tribunale di Ancona, con due identiche
ordinanze  (reg.  ord.  nn. 788 e 789 del 2003), solleva questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 96,   comma 1,  del  d.P.R.
30 maggio  2002,  n. 115 e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo
2001,  n. 134,  riprodotto  nel  suddetto  t.u.,  nella  parte in cui
prevedono  per  il  giudice  l'obbligo  di provvedere sull'istanza di
ammissione  al  patrocinio  a  spese dello Stato entro i dieci giorni
dalla sua presentazione, a pena di nullita' assoluta della decisione,
ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., prospettando la
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che il giudice del Tribunale di Forli' (reg. ord. n. 1032 del
2003),  solleva questione di legittimita' costituzionale dello stesso
art. 96,  nella  parte  in  cui  prevede  l'obbligo per il giudice di
decidere  sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria
(comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni
di  cui  ai  commi 2  e  3,  nonche'  nella parte in cui, nel caso di
istanza  formulata  in  udienza,  prevede l'obbligo per il giudice di
decidere  immediatamente  in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena
di  nullita'  assoluta,  ai  sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc.
pen., in riferimento agli stessi parametri costituzionali;
        che,   al   momento   dell'emanazione   delle   ordinanze  di
rimessione,  l'art. 6,  comma 1,  della legge 29 marzo 2001, n. 134 -
che,  nel  novellare  l'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ha
introdotto  la sanzione di nullita' - era stato trasfuso nell'art. 96
suddetto,  ed  espressamente abrogato a partire dalla data di entrata
in vigore di quest'ultima norma;
        che entrambi i giudici remittenti, nel prospettare sotto vari
profili  la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, partono
dal   presupposto  interpretativo  che  la  nullita'  prevista  dalla
disposizione  impugnata  colpirebbe  il  provvedimento  che essi sono
chiamati  a prendere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato;
        che   questa   Corte,   in  pronunce  concernenti  la  stessa
disposizione  (sentenza. n. 304 del 2003 e ordinanza n. 94 del 2004),
ha affermato che la nullita' e' evidentemente finalizzata a garantire
l'effettivita'   del   diritto   di   difesa  dei  non  abbienti  nel
procedimento  penale  cui l'istanza si riferisce, sul presupposto che
la  nullita'  concerna  gli  atti  del  processo  principale e non il
sub-procedimento per l'ammissione al beneficio;
        che  -  come  la  dottrina non ha mancato di rilevare - se si
riferisse  la  nullita' al sub-procedimento l'interpretazione sarebbe
in  contrasto  proprio  con la ratio dell'intervento del legislatore,
volta a garantire l'effettivita' del diritto di difesa;
        che,  anche  secondo  la  giurisprudenza  di legittimita', la
sanzione  di  nullita'  riguarda gli atti del processo penale, non il
provvedimento che decide sull'istanza;
        che  le  questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente
infondate,  in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo
(ordinanze n. 294 e n. 100 del 2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.