ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con
quattro  ordinanze del 17 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 309 a 312
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre
ordinanze  del  18 marzo  2003  (iscritte  ai numeri da 313 a 315 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 22,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza
del  20 marzo  2003 (iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza del 22 marzo 2003 (iscritta
al  n. 317  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  20 marzo  2003  (iscritta al n. 327 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 marzo
2003  (iscritta  al  n. 417  del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003),  con tre ordinanze del 27 febbraio 2003 (iscritte ai
numeri  da  464  a 466 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 28,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  quattro ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte
ai numeri da 520 a 523 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 33,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  da  528 a 532 del registro ordinanze 2003 e pu bblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 33,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  due  ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  592  e  593  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 34,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  tre  ordinanze del 19 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  da  686  a 688 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 37,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003), con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 689
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre
ordinanze  del  24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 690, 691 e 766 del
registro  ordinanze  2003  e pubblicate nellaGazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 e n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due
ordinanze  del  4 luglio  2003  (iscritte  ai  numeri  776  e 777 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 39,  1  ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con tre
ordinanze  del  5 luglio  2003  (iscritte  ai numeri da 778 a 780 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   n. 39,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  due
ordinanze  del  3 luglio  2003  (iscritte  ai  numeri  812  e 813 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   n. 41,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  due
ordinanze  del  22 luglio  2003  (iscritte  ai  numeri  824 e 825 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   n. 42,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  sei
ordinanze  del  25 luglio  2003  (iscritte ai numeri da 826 a 831 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   n. 42,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  due
ordinanze  del  26 luglio  2003  (iscritte  ai  numeri  832 e 833 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 42,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza
del 24  maggio 2003 (iscritta al n. 863 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 luglio 2003 (iscritta
al  n. 864  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 925
a  929  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con cinque ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 930
a  934  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con quattro ordinanze del 29 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 949 a
952 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 46,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
cinque  ordinanze  del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 953 a
957  del  re  gistro  ordinanze  2003  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 958 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46,  1ª  serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del
16 settembre  2003  (iscritte  ai  numeri  da  959 a 963 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46  e n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze
del  18 ottobre  2003 (iscritte ai numeri da 1156 a 1158 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004), con sette ordinanze del
17 novembre  2003  (iscritte  ai  numeri  da  63  a  69  del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con tre ordinanze del
18 novembre  2003  (iscritte  ai  numeri  da  73  a  75  del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10,  1ª serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del
21 novembre  2003  (iscritte  ai  numeri  da  91  a  94  del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10,  1ª serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del
22 novembre  2003  (iscritte  ai  numeri  da  99  a  102 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
27 dicembre  2003  (iscritta  al n. 103 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  tre  ordinanze  del 14 ottobre 2003
(iscritte  ai  numeri  da  341  a  343  del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con   ordinanza  del  16 ottobre  2003
(iscritta  al  n. 344  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 18,  1ª serie speciale, de
ll'anno 2004),  con  due  ordinanze del 27 dicembre 2003 (iscritte ai
numeri  348  e  349  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 18,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  dodici ordinanze del 26 gennaio 2004 (iscritte
ai numeri da 350 a 361 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 18,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  due ordinanze del 27 gennaio 2004 (iscritte ai
numeri  368  e  369  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 19,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004), con dieci ordinanze del 30 gennaio 2004 (iscritte ai
numeri  da  377  a 386 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 19,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del 30 marzo 2004 (iscritte ai
numeri  532  e  533  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 24,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  due  ordinanze del 31 marz o 2004 (iscritte ai
numeri  534  e  535  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 24,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  sei  ordinanze  del 3 aprile 2004 (iscritte ai
numeri  da  536  a 541 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 24,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che con centotrentotto ordinanze di analogo contenuto il
Tribunale  di  Roma  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3 e 13
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella  parte  in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della
medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti ai numeri da 309 a 317, 691, 766,
824,  863,  925,  949,  953, 962 del registro ordinanze del 2003 e ai
numeri  368,  369,  da 377 a 386, da 532 a 541 del registro ordinanze
del  2004  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   che   le   questioni  siano  dichiarate  inammissibili  o
infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.