IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 1252  del  Ruolo  Gen.  Affari  Civili  dell'anno  2003, tra Rossi
Daniela,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Enrico  Vigorito e
Francesco  Bendinelli,  con domicilio eletto presso il di loro studio
in La Spezia, Galleria Goito, 14, ricorrente, e Polizia municipale di
Massa,  in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Massa, piazza Mercurio, resistente.

                      Svolgimento del processo

    La  sig.ra  Rossi  Daniela  depositava ricorso avverso verbale di
contestazione n. 19835 elevato dalla Polizia municipale del Comune di
Massa  nei suoi confronti in data 23 dicembre 2003, per la violazione
dell'art. 146, comma 3.
    Il giudice fissava, con decreto, udienza di prima comparizione in
data 8 aprile 2004.
    Alla  Udienza  di prima comparizione l'avv. Miele in sostituzione
dell'avv.  Vigorito il quale insisteva come da ricorso, in particolar
modo   nelle   eccezioni  di  costituzionalita'  in  esso  contenute.
Preliminarmente   parte   ricorrente   eccepiva   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  della  norma  di  cui all'art. 204-bis,
comma  3  per violazione del principio di uguaglianza sostanziale, ex
art.  3  e  24  della  Costituzione, in riferimento alla possibilita'
uguale   per   tutti  di  avere  tutela  giurisdizionale.  Per  parte
resistente nessuno compariva.
    Il   giudice   si   riservava   in   ordine   alle  eccezioni  di
costituzionalita'   suesposta   sollevata  da  parte  ricorrente  con
separata ordinanza.
    Con  ordinanza  dell'11  aprile  2004  il  giudice  scioglieva la
riserva   con   la   seguente  motivazione:  ritenuto  che  la  Corte
costituzionale   con   decisione   del  5  aprile  2004  n. 114/2004,
depositata  in  data 8 aprile 2004, si e' pronunciata sulla questione
di   legittimita'   costituzionale   dell'art.  204-bis  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in  legge,  con  motivazioni, il
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 per contrasto con gli artt. 3 e
24.  della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui
prevede  «che  all'atto  del deposito del ricorso il ricorrente debba
versare   presso   la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  pena  di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Il giudice
pertanto rinviava la causa alla udienza del 26 maggio 2004.
    Alla udienza del 26 maggio 2004 compariva il dott. Pasquinelli in
sostituzione  dell'avv. Vigorito  e  dell'avv.  Bendinelli  il  quale
eccepiva preliminarmente, ritenuta la non manifesta infondatezza e la
rilevanza    della    questione,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis comma 2 del decreto-legge 30 aprile
1992  n. 285  c.d.s.  con  riferimento  agli  articoli  3  e 24 della
Costituzione.
    Insisteva  inoltre  nei  motivi  di  cui  a  ricorso affinche' il
verbale  della  Polizia  municipale  di Massa rilevato a carico della
ricorrente  venisse  dichiarato nullo ed inefficace. Parte ricorrente
pertanto  chiedeva ai sensi della sentenza della Corte costituzionale
n. 114/2004  del  5 aprile  2004  che  venisse  disposta  l'immediata
restituzione  della  somma versata a titolo di deposito cauzionale ex
art. 204-bis  comma  3  c.d.s.  a favore della ricorrente. Il giudice
disponeva  pertanto  la  restituzione della somma depositata a titolo
cauzionale  e  si  riservava  in  merito alla eccezione pregiudiziale
formulata da parte ricorrente.

                       Motivi della decisione

    L'art. 126-bis/II  prevede  che  allorquando la contestazione sia
definita, ossia una volta esperiti e conclusi i ricorsi ovvero pagata
la  sanzione pecuniaria ovvero spirato il termine bimensile senza che
impugnazione   alcuna   sia   stata  proposta,  l'organo  accertatore
comunichi  all'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida  il
nominativo e i dati della patente di guida del trasgressore.
    A  seguito  della  stessa  in via informatica il Dipartimento dei
Trasporti   Terrestri   (D.T.T.)   effettuera'  la  decurtazione  del
punteggio  nella  misura corrispondente a quella indicata nel verbale
di  accertamento.  Laddove  il  responsabile, ossia il conducente del
veicolo,  non  sia  stato  identificato,  poiche' l'infrazione non fu
immediatamente  contestata,  la  comunicazione all'anagrafe abilitati
alla  guida  dovra'  essere  inoltrata  a carico del proprietario sul
presupposto  che costui non abbia, nei trenta giorni dalla richiesta,
comunicato  all'organo  accertatore  i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione.
    Tale  disposizione  si presta a notevoli censure sotto il profilo
della   conformita'   ai   principi   e   al   dettato   della  Carta
costituzionale.
    In primo luogo si osserva come la stessa introduca in sostanza un
regime  di  responsabilita'  oggettiva  della  sanzione relativa alla
decurtazione dei punti.
    Il  proprietario  del  veicolo,  e'  in  sostanza posto di fronte
all'alternativa  di  comunicare  l'identita'  di  un  soggetto terzo,
lasciar  trascorrere  il  termine  senza  comunicare alcunche' ovvero
ancora autodenunciarsi.
    Laddove non sia in grado di dichiarare, non solo il nominativo ma
altresi'  gli  estremi  della  patente  di  guida entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta, l'organo accertatore dovra', una volta
definita  la  contestazione,  avviare la procedura' ex art. 126-bis a
carico dello stesso.
    In  definitiva  senza  che  alcun  accertamento circa l'identita'
dell'autore dell'illecito sia stato effettuato dall'organo di Polizia
Stradale.
    La   legge  n. 214  del  1° agosto  2003  che  ha  convertito  il
decreto-legge   n. 151/2003,   istituendo  sul  punto  una  sorta  di
responsabilita'  oggettiva,  se  da  un lato ancorato la procedura di
decurtazione  alla contestazione immediata o in alternativa all'onere
di  comunicare  i  dati  dell'effettivo  trasgressore,  dall'altro ha
gravato  il proprietario-non conducente di una dichiarazione in molti
casi, come in quello di specie, impossibile a rendersi».
    Costui  puo'  infatti non conoscere o non ricordare il nome della
persona  che  in  quel determinato momento si trovava presumibilmente
alla guida del veicolo in sua proprieta'.
    Non solo! Costui puo' ben ricordare il nome di colui che aveva la
disponibilita' materiale del mezzo, ma puo' di contro ignorare chi ne
fosse  effettivamente alla guida nell'istante in cui la violazione fu
accertata  o comunque non esserne certo. Ancora, costui puo' ignorare
e  non  essere  in grado di reperire i dati relativi alla patente del
conducente cosi' come richiede la disposizione censurata. E del resto
anche  nel  caso  in  cui  la  persona  del trasgressore e quella del
proprietario  dovessero  coincidere il proprietario sarebbe costretto
in definitiva ad autodenunciarsi.
    Non  vi  e' traccia di norma, in tutto l'ordinamento, che imponga
un siffatto dovere giuridico.
    E  di  un  vero  e  proprio  obbligo  giuridico puo' parlarsi con
riferimento  alla  previsione  di  sanzioni  per  il  caso di mancata
osservanza, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 180 ult. comma
(art. 126-bis/II c.d.s.).
    Se la mancata contestazione immediata, anche laddove sia conforme
al  dettato  normativo, tende a comprimere notevolmente il diritto di
difesa   del  trasgressore  (impossibilita'  di  controdedurre,  fare
osservazioni all'organo accertatore, inserire dichiarazioni a verbale
a  propria  discolpa  etc...),  il, meccanismo introdotto dalla legge
n. 214/2003  e  delineato  all'art. 126-bis  c.d.s.  lo azzera in via
definitiva.
    Cio'  che  sebbene  discutibile  e'  tuttavia  accettabile per le
sanzioni  pecuniarie,  del  tutto  criticabile  e'  con riferimento a
provvedimenti  successivi  che  incidano  sulla  sfera  personale del
soggetto quali la decurtazione di punti sulla patente di guida.
    E  cio'  soprattutto  in  ragione  del  fatto  che  a subire tali
conseguenze  e'  un  soggetto  individuato  sulla  base di un sistema
meramente  nominalistico,  quale  l'intestazione  formale del veicolo
risultante dal P.R.A..
    In  soccorso  della norma censurata appare altresi' arbitrario il
riferimento  alla figura dell'obbligato ex art. 196 c.d.s., concepito
con riferimento all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della
sanzione pecunaria.
    Peraltro  si  osserva  come  di  fatto la norma crei disparita' e
situazioni limite, come la stessa possa essere utilizzata agevolmente
da  coloro  che,  senza  mai subire conseguenze giuridiche dei propri
comportamenti, possono utilizzare il meccanismo della responsabilita'
oggettiva   quale   schermo   formale  di  condotte  incuranti  della
disciplina stradale.
    Si  pensi  ai nuclei familiari in cui piu' autoveicoli fanno capo
al  medesimo  soggetto.  Si rifletta altresi' sulle problematiche che
insorgono  per  i  mezzi  di  cui  sia titolare un ente o una persona
giuridica.
    Che  il  rappresentante legale di queste debba subire gli effetti
di comportamenti in alcun modo controllabili.
    Tali  osservazioni  sono state peraltro limpidamente sintetizzate
dallo stesso Presidente dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) Franco
Lucchesi  nella lettera dell'8 ottobre 2003 inviata al Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  Lunari affinche' il governo valuti
l'opportunita'  di  reintervenire  su  un  meccanismo,  quello  della
responsabilita' oggettiva, definito come un nostrum giuridico.
                   Della rilevanza della questione
         e della non manifesta infondatezza della questione
    E'  pertanto  evidente  la  non  manifesta infondatezza (art. 23,
legge  n. 28/1953)  della  questione  sollevata, perche' contraria al
principio  di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
nonche' lesiva del diritto di difesa di cui all'art. 24 comma secondo
Cost.
    E'   altresi'   sussistente   il  requisito  della  rilevanza  in
considerazione  della  pregiudizialita'  della  questione rispetto al
thema decidendum.