IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 84/04 R.G., promossa dal sig. Rossi Edoardo, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Perrero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Cavour n. 15, Portogruaro, ricorrente; Contro Comune di Caorle, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal tenente Calcinotto del comando della polizia municipale di Caorle, resistente. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e successive modifiche. 1) Con ricorso presentato in data 14 febbraio 2004, il ricorrente propose opposizione avverso il verbale di contestazione n. 053678/P/03 registro n. 008324/03, emesso in data 22 settembre 2003 dalla polizia municipale del Comune di Caorle (Venezia), nel quale fu contestata la violazione dell'art. 146, comma 3, codice della strada. Alle ore 9.40, in Strada nuova-Ponte Saetta, il conducente del veicolo tgAJ 961 SX, di proprieta' del ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 146 comma 3 del codice della strada, in quanto proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dall'impianto semaforico proiettante luce rossa. Tale violazione fu rilevata dall'agente Mario Miore dall'agente Carlo Vian. Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata perche' la pattuglia risultava impossibilitata a fermare il veicolo. Il verbale precisava che la violazione comportava la decurtazione di punti sei dalla patente di guida e che: «La decurtazione dei punti della patente di guida verra' posta a carico della S.V. (se titolare della patente), salvo che, entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale, non dichiari ad un organo di polizia stradale, compilando l'allegato modello, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. La decurtazione dei punti verra' posta a carico della S.V., anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente...». In data 22 aprile 2004 si costituiva per il ricorrente l'avv. Giuseppe Perrero che si riportava integralmente alle difese ed alle eccezioni del ricorrente. In corso di udienza, tenutasi in data 14 maggio 2004, l'avv. Perrero sollevo' eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis comma 2, codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, e riportandosi a quanto vergato dal Giudice di pace di Pisa con ordinanza di rimessione. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, appare non manifestamente infondata, sul punto si osserva quanto segue: A) La norma ex art. 126-bis del codice della strada prevede una decurtazione automatica di punti in capo al proprietario del veicolo qualora non sia possibile risalire all'identita' del conducente. Tale norma, sia che la si qualifichi norma cautelare, sia che la si qualifichi norma di carattere sanzionatorio, lederebbe il principio costituzionale della responsabilita' personale previsto dall'art. 27 della Costituzione. Infatti la dotazione di punti e' dotazione strettamente personale, e non puo esser equiparata a provvista monetaria. La automatica decurtazione dei punti comporterebbe l'inflizione di una sanzione di carattere personale a titolo di responsabilita' personale oggettiva. D'altro canto, se la decurtazione dovesse esser vista come misura cautelare, non potrebbe rivestire effetto alcuno, non essendo accertato chi fosse il presunto trasgressore. Il principio costituzionale della responsabilita' personale e' inverato nell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, allorche' si prevede espressamente la solidarieta' tra proprietario e conducente scdo in relazione alle sanzioni meramente pecuniarie. B) L'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, impone al proprietario del veicolo la denuncia, agli organi di polizia, inquirenti dei dati della persona che conduceva il veicolo al momento della presunta infrazione. In realta' il proprietario potra' solo eventualmente fornire i dati del soggetto fisico a cui affido' la disponibilita' dell'automezzo, senza avere alcuna certezza che il soggetto indicato sia effettivamente il conducente del veicolo al momento dell'infrazione: si sottolinea come il cittadino sia chiamato ad un compito non a lui attribuibile, bensi' di competenza delle forze di polizia. Vieppiu', si rileva come il cittadino, oberato da un si' gravoso compito, potrebbe incorrere in gravi errori che lo potrebbero addirittura condurre a commettere dei reati al fine di appurare l'identita' del conducente che neppure gli organi preposti riuscirono ad ottenere. C) La norma ex art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, inferisce un ulteriore iato al dettato costituzionale, per la precisione all'art. 3 della Costituzione, laddove decurta automaticamente i punti al proprietario del veicolo a prescindere dalla presenza o meno del titolo abilitante alla guida. Si osserva come il proprietario di un automezzo non debba necessariamente aver conseguito la abilitazione alla guida: si viene quindi a creare una disparita' tra i cittadini, in quanto viene operata una distinzione in ambito prettamente giuridico in funzione del conseguimento o meno di una abilitazione: vieppiu' si rileva la eventuale irragionevolezza insita nella norma oggetto di vaglio costituzionale in caso di proprieta' del mezzo da parte di soggetto giuridico. In base al disposto dell'art. 126-bis, comma 2, l'eventuale decurtazione dei punti e' effettuata sulla dotazione dell'amministratore della societa' ovvero su persona delegata, che potrebbe anche non aver conseguito la abilitazione alla conduzione dei veicoli oggetto di contestazione. D) si deve aggiungere che l'art. 126-bis del codice della strada, lederebbe anche il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione. Qualora il procedimento avverso la presunta infrazione del codice della strada scaturisse da segnalazione di un cittadino, proprietario di automezzo, che indichi un altro soggetto come presunto trasgressore, quest'ultimo verrebbe ad esser giudicato in un processo che non prevederebbe un contraddittorio corretto tra le parti in quanto il proprietario dell'automezzo, che indico' l'eventuale trasgressore, non sarebbe parte nel procedimento, vulnerando il principio costituzionalmente garantito del contraddittorio.