IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 84/04  R.G.,  promossa dal sig. Rossi Edoardo, rappresentato e
difeso,  come  da  mandato  in  atti,  dall'avv. Giuseppe  Perrero ed
elettivamente  domiciliato  presso il suo studio in via Cavour n. 15,
Portogruaro, ricorrente;
    Contro  Comune  di  Caorle,  in  persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dal  tenente  Calcinotto  del comando della
polizia municipale di Caorle, resistente.
    Oggetto:  opposizione  a sanzione amministrativa ex art. 22 legge
n. 689/1981 e successive modifiche.
    1) Con ricorso presentato in data 14 febbraio 2004, il ricorrente
propose    opposizione    avverso   il   verbale   di   contestazione
n. 053678/P/03  registro  n. 008324/03,  emesso  in data 22 settembre
2003  dalla  polizia  municipale  del Comune di Caorle (Venezia), nel
quale  fu  contestata  la  violazione  dell'art. 146, comma 3, codice
della strada.
    Alle  ore  9.40,  in Strada nuova-Ponte Saetta, il conducente del
veicolo  tgAJ  961  SX,  di proprieta' del ricorrente, aveva commesso
l'infrazione  di cui all'art. 146 comma 3 del codice della strada, in
quanto   proseguiva   la   marcia   nonostante   il  divieto  imposto
dall'impianto  semaforico  proiettante luce rossa. Tale violazione fu
rilevata dall'agente Mario Miore dall'agente Carlo Vian.
    Si  precisava  nel  verbale  impugnato  che la violazione non era
stata   immediatamente  contestata  perche'  la  pattuglia  risultava
impossibilitata a fermare il veicolo.
    Il verbale precisava che la violazione comportava la decurtazione
di punti sei dalla patente di guida e che: «La decurtazione dei punti
della  patente di guida verra' posta a carico della S.V. (se titolare
della  patente),  salvo  che,  entro trenta giorni dalla notifica del
presente  verbale,  non  dichiari  ad  un organo di polizia stradale,
compilando  l'allegato  modello, i dati personali e della patente del
conducente  del  veicolo  al  momento  della  commessa violazione. La
decurtazione  dei  punti  verra' posta a carico della S.V., anche nel
caso in cui le notizie fornite non consentano comunque di risalire al
conducente...».
    In  data  22 aprile  2004  si costituiva per il ricorrente l'avv.
Giuseppe  Perrero  che si riportava integralmente alle difese ed alle
eccezioni del ricorrente.
    In  corso  di  udienza,  tenutasi  in data 14 maggio 2004, l'avv.
Perrero  sollevo'  eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis
comma  2,  codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285),  come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n 151,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214,
nella  parte  in  cui prevede, in caso di mancata identificazione del
conducente,   la   decurtazione   di  dei  punti  dalla  patente  del
proprietario  del  veicolo,  salvo  che  quest'ultimo  indichi, entro
trenta   giorni   dalla   richiesta   dell'autorita'  competente,  le
generalita'  dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3,
24  e  27  della  Costituzione,  e  riportandosi a quanto vergato dal
Giudice di pace di Pisa con ordinanza di rimessione.
    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
ricorrente, appare non manifestamente infondata, sul punto si osserva
quanto segue:
        A)  La  norma ex art. 126-bis del codice della strada prevede
una  decurtazione  automatica  di  punti  in capo al proprietario del
veicolo   qualora   non  sia  possibile  risalire  all'identita'  del
conducente.
    Tale  norma, sia che la si qualifichi norma cautelare, sia che la
si   qualifichi   norma  di  carattere  sanzionatorio,  lederebbe  il
principio  costituzionale  della  responsabilita'  personale previsto
dall'art. 27 della Costituzione.
    Infatti   la   dotazione   di  punti  e'  dotazione  strettamente
personale, e non puo esser equiparata a provvista monetaria.
    La  automatica  decurtazione dei punti comporterebbe l'inflizione
di  una  sanzione  di carattere personale a titolo di responsabilita'
personale  oggettiva. D'altro canto, se la decurtazione dovesse esser
vista  come  misura cautelare, non potrebbe rivestire effetto alcuno,
non   essendo  accertato  chi  fosse  il  presunto  trasgressore.  Il
principio  costituzionale della responsabilita' personale e' inverato
nell'art. 196   del   decreto  legislativo  30  aprile  1992  n. 285,
allorche' si prevede espressamente la solidarieta' tra proprietario e
conducente scdo in relazione alle sanzioni meramente pecuniarie.
        B) L'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, impone
al  proprietario  del  veicolo  la  denuncia, agli organi di polizia,
inquirenti dei dati della persona che conduceva il veicolo al momento
della  presunta  infrazione.  In  realta' il proprietario potra' solo
eventualmente  fornire  i  dati  del soggetto fisico a cui affido' la
disponibilita'  dell'automezzo,  senza  avere  alcuna certezza che il
soggetto  indicato  sia  effettivamente  il conducente del veicolo al
momento dell'infrazione: si sottolinea come il cittadino sia chiamato
ad  un  compito  non  a  lui attribuibile, bensi' di competenza delle
forze di polizia.
    Vieppiu',  si rileva come il cittadino, oberato da un si' gravoso
compito,  potrebbe  incorrere  in  gravi  errori  che  lo  potrebbero
addirittura  condurre  a  commettere  dei  reati  al fine di appurare
l'identita' del conducente che neppure gli organi preposti riuscirono
ad ottenere.
        C)  La  norma  ex  art. 126-bis,  comma  2,  del codice della
strada, inferisce un ulteriore iato al dettato costituzionale, per la
precisione    all'art. 3    della   Costituzione,   laddove   decurta
automaticamente  i  punti  al  proprietario del veicolo a prescindere
dalla presenza o meno del titolo abilitante alla guida.
    Si  osserva  come  il  proprietario  di  un  automezzo  non debba
necessariamente  aver conseguito la abilitazione alla guida: si viene
quindi  a  creare  una  disparita'  tra  i cittadini, in quanto viene
operata  una  distinzione in ambito prettamente giuridico in funzione
del  conseguimento  o meno di una abilitazione: vieppiu' si rileva la
eventuale  irragionevolezza  insita  nella  norma  oggetto  di vaglio
costituzionale  in  caso di proprieta' del mezzo da parte di soggetto
giuridico.   In   base   al   disposto  dell'art. 126-bis,  comma  2,
l'eventuale  decurtazione  dei  punti  e'  effettuata sulla dotazione
dell'amministratore  della  societa'  ovvero su persona delegata, che
potrebbe  anche  non  aver conseguito la abilitazione alla conduzione
dei veicoli oggetto di contestazione.
        D)  si  deve  aggiungere  che l'art. 126-bis del codice della
strada,  lederebbe  anche  il  principio  del giusto processo sancito
dall'art. 111 della Costituzione.
    Qualora il procedimento avverso la presunta infrazione del codice
della strada scaturisse da segnalazione di un cittadino, proprietario
di   automezzo,   che   indichi   un  altro  soggetto  come  presunto
trasgressore, quest'ultimo verrebbe ad esser giudicato in un processo
che  non  prevederebbe  un  contraddittorio  corretto tra le parti in
quanto   il  proprietario  dell'automezzo,  che  indico'  l'eventuale
trasgressore,  non  sarebbe  parte  nel  procedimento,  vulnerando il
principio costituzionalmente garantito del contraddittorio.