IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 284/03, promossa con ricorso da Gualtieri Piero contro Unione Pian del Bruscolo (Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia), la cui Polizia municipale ha elevato verbale di contestazione n. 10005317 del 27 agosto 2003 per violazione della norma dell'art. 142, comma 8, C.d.S. Il ricorrente prospetta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui prevede che nel caso di mancata di identificazione del conducente, la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere a carico del proprietario, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La norma dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, ritenuta affetta di incostituzionalita', appare istituire un caso di responsabilita' oggettiva a carico del proprietario del veicolo per fatto altrui. Mentre, come nelle ipotesi previste dagli artt. 196 C.d.S. e 2054 c.c. puo' apparire corretto considerare responsabile solidale il proprietario del veicolo, per l'aspetto riparatorio, non e' condivisibile che il proprietario sia altresi' punito con sanzione di carattere personale per un fatto che non ha commesso e di cui non ha colpa. In proposito si osserva che la legge n. 689/1981 che stabilisce i principi generali che regolano le sanzioni amministrative, prevede all'art. 3 la responsabilita' personale in tema di sanzioni amministrative, pertanto la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida e' da considerarsi una misura avente carattere strettamente punitivo personale. Di conseguenza si viene a creare una disparita' di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori delle altre norme amministrative.