IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa n. 284/03,
promossa  con  ricorso  da  Gualtieri  Piero  contro  Unione Pian del
Bruscolo   (Comuni   di  Colbordolo,  Monteciccardo,  Sant'Angelo  in
Lizzola,  Tavullia),  la cui Polizia municipale ha elevato verbale di
contestazione  n. 10005317  del  27  agosto 2003 per violazione della
norma dell'art. 142, comma 8, C.d.S.
    Il    ricorrente   prospetta   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella
parte  in  cui prevede che nel caso di mancata di identificazione del
conducente,  la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di
guida, deve essere a carico del proprietario, salvo che lo stesso non
comunichi,  entro  30  giorni,  i  dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione.
    La  questione  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata
rispetto   all'art. 3   della   Costituzione   e   al   principio  di
ragionevolezza.
    La norma dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, ritenuta
affetta   di   incostituzionalita',   appare  istituire  un  caso  di
responsabilita'  oggettiva  a carico del proprietario del veicolo per
fatto altrui.
    Mentre, come nelle ipotesi previste dagli artt. 196 C.d.S. e 2054
c.c.  puo'  apparire  corretto  considerare  responsabile solidale il
proprietario   del   veicolo,   per  l'aspetto  riparatorio,  non  e'
condivisibile che il proprietario sia altresi' punito con sanzione di
carattere  personale per un fatto che non ha commesso e di cui non ha
colpa.
    In proposito si osserva che la legge n. 689/1981 che stabilisce i
principi  generali  che  regolano le sanzioni amministrative, prevede
all'art. 3   la   responsabilita'   personale  in  tema  di  sanzioni
amministrative,  pertanto  la  sanzione accessoria della decurtazione
dei punti della patente di guida e' da considerarsi una misura avente
carattere strettamente punitivo personale.
    Di  conseguenza  si  viene a creare una disparita' di trattamento
tra  i  trasgressori  di  alcune  norme  del codice della strada ed i
trasgressori delle altre norme amministrative.