IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
ruolo generale delle opposizioni con il n. 2896 anno 2004, trattenuta
in  riserva all'udienza del 7 luglio 2004, pendente tra Antonietta De
Angelis  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via Barberini, n. 86,
presso  lo  studio  dell'avv.  Maeco  Caliendo  che  la rappresenta e
difende   giusta  procura  a  margine  del  ricorso  in  opposizione,
opponente,  e Frida Russo elettivamente domiciliata in Roma, viale G.
Mazzini,  n. 142,  presso  lo studio dell'avv. Claudio Misiani che la
rappresenta  e  difende  per  procura  a  margine  della  comparsa di
costituzione e risposta, opposta.
    Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 000232/04-R.E. (P.P.T.).
    Premesso  che  con  ricorso  depositato  in  cancelleria  in data
15 gennaio  2004  e  notificato,  unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza  per  la  comparizione  delle parti, in data 20 febbraio
2004,  alla  signora  Frida  Russo,  opposta, la sig.ra Antonietta De
Angelis   ha   proposto   formale  opposizione  avverso  l'iniziativa
esecutiva  con la quale Frida Russo, creditore procedente nell'ambito
del  p.n. 000232/04 R.E. (P.P.T.), ha sottoposto a pignoramento tutte
le somme dovute dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani  «G.  Amendola»  ad  Antonietta  De  Angelis,  a  titolo  di
pensione,  fino  alla concorrenza di Euro 8.087,38, oltre interessi e
spese occorrende;
        che  con  la  predetta  opposizione,  l'opponente,  dopo aver
eccepito   l'assoluta   impignorabilita'   delle   pensioni   erogate
dall'Istituto,  giusta  quanto  disposto  dall'art. 1  della  legge 9
novembre   1955,   n. 1122,  ha  chiesto  che  il  tribunale,  previa
sospensione del procedimento esecutivo, dichiarasse l'inefficacia del
pignoramento;
        che  l'opposto,  costituitosi  in  giudizio,  ha  chiesto  il
rigetto   della  domanda  attesa  l'assoluta  irragionevolezza  della
disparita'  di  trattamento  tra  quanto previsto per i giornalisti e
quanto previsto per gli altri dipendenti anche alla luce dei numerosi
interventi della Corte costituzionale;
        che  il  tribunale,  all'udienza  di prima comparizione si e'
riservato di decidere sull'istanza di sospensione;
    Ritenuto che il giudizio di opposizione pendente innanzi a questo
giudice  non  puo'  essere  deciso  se  non attraverso l'applicazione
dell'art. 1  della  legge  9 novembre 1955, n. 1122 che espressamente
prevede   che  «le  pensioni,  le  indennita'  e  gli  altri  assegni
corrisposti  dall'Istituto  Nazionale  di  Previdenza dei Giornalisti
Italiani  «G.  Amendola»  non  sono  cedibili  ne'  sequestrabili ne'
pignorabili   eccezione   fatta   per   le  pensioni  e  gli  assegni
continuativi   che   possono   essere  ceduti  e  pignorati  soltanto
nell'interesse  dei  pubblici stabilimenti ospedalieri o di ricovero,
per  il  pagamento  delle  diarie  relative  e non oltre l'importo di
queste»;
    Ritenuto  che  il  regime  di  assoluta  impignorabilita' (con la
ricordata  eccezione)  che caratterizza, tuttora, le pensioni erogate
dall'INPGI   impone  la  valutazione  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1  della  legge  9  novembre  1955,  n. 1122  in  relazione
all'art. 3,  primo  comma, della Costituzione e comunque in relazione
al  principio  di  ragionevolezza,  nella  parte  in  cui esclude - a
differenza  di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma c.p.c. con
riguardo  alle  retribuzioni;  dall'art. 128  R.D.L.  4 ottobre 1935,
n. 1827  con riferimento alle pensioni, assegni ed indennita' erogati
dall'INPS e dagli artt. 1 e 2, primo comma del decreto del Presidente
della   Repubblica  5  gennaio  1950,  n. 180  con  riferimento  alle
pensioni,  indennita'  che  ne  tengono  luogo  ed  altri  assegni di
quiescenza  erogati  ai  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni,
siccome  individuati  dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente
della  Repubblica  1950/180  -  la  pignorabilita',  nei limiti di un
quinto, della pensione erogata dall'Istituto predetto.
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1  della  legge  9  novembre 1955 n. 1122 appare senz'altro
rilevante  in  quanto  non solo la predetta norma risulta applicabile
alla   controversia   de   qua,   ma   l'eventuale   declaratoria  di
incostituzionalita' inciderebbe sull'esito del ricorso in opposizione
siccome   articolato   dall'opponente  e,  nell'attuale  fase,  anche
sull'istanza di sospensione;
    Considerato,   infine,   che   questo   tribunale   ritiene   non
manifestamente   infondata  la  predetta  questione  di  legittimita'
costituzionale,   per  contrasto  con  l'art. 3  primo  comma,  della
Costituzione  e  comunque con il principio di ragionevolezza che deve
sempre informare le norme ritenute applicabili per la decisione della
controversia, in quanto:
        a)   l'attuale  regime  di  impignorabilita'  delle  pensioni
erogate  dall'INPGI  appare,  anzitutto, irragionevole se confrontato
con  il  regime  di generale pignorabilita' delle retribuzioni (fatte
salve  le limitazioni previste dalla legge): come e' stato ampiamente
chiarito  dalle  precedenti  pronunce  della  Corte costituzionale in
materia  di  pignorabilita'  di  stipendi  e pensioni, dei lavoratori
pubblici  e  privati, il presidio costituzionale (art.38) del diritto
dei  pensionati  a  godere  di  «mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita»,  in  quanto  fondato sul principio generale della solidarieta'
sociale, non e' tale da comportare, quale suo ineludibile corollario,
l'impignorabilita',   in  linea  di  principio,  della  pensione,  ma
soltanto  l'impignorabilita'  assoluta  di  quella  parte di essa che
vale,  appunto,  ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle
esigenze  di  vita. Facendo applicazione di questi principi, la Corte
costituzionale,  con la sentenza 20 novembre 2002, n. 506 e' giunta a
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4
ottobre  1935,  n. 1827  e,  per estensione, anche degli artt. 1 e 2,
primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950  n. 180  nella parte in cui escludono la pignorabilita' per ogni
credito  dell'intero  ammontare  di  pensioni,  assegni ed indennita'
erogati  dall'INPS  e  dagli  altri  soggetti di cui all'art. 1 dello
stesso  decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, anziche'
prevedere  l'impignorabilita',  con le eccezioni previste dalla legge
per  crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennita'
o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato
mezzi  adeguati  alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti
del quinto della residua parte. Fatte salve, pertanto, le limitazioni
riconducibili  al  principio  della  solidarieta'  sociale,  anche la
pensione   ritorna   «bene»,   assoggettabile   alla  responsabilita'
patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c.;
        b)  alla  luce di quanto detto al punto a), appare ancor piu'
irragionevole  che le pensioni erogate dall'INPGI continuino a godere
del  privilegiato  regime  di  impignorabiita'  assoluta:  una  volta
chiarita,  infatti,  la  portata  del  presidio costituzionale di cui
all'art. 38,  non  sembrano  ipotizzabili  altri  valori  che possano
giustificare il persistere del regime di favore.