LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 455/2001 depositato il 9 aprile 2001, avverso silenzio rifiuto istanza rimborso IRPEF contro Agenzia entrate - Ufficio Grosseto, proposto dal ricorrente: Giarnieri Teodoro, via Gorizia n. 21/A - 58100 Grosseto difeso da Vannetti avv. Roberto via Gorizia n. 21/A - 58100 Grosseto. Conclusioni delle parti Per il ricorrente: «Voglia la C.T.P., previo rinvio atti alla Corte costituzionale, accogliere la richiesta restitutoria versamenti Erario - con vittoria spese». Per il resistente «reiezione ricorso - vinte le spese.». Svolgimento del processo. Portato a discussione il ricorso ad oggetto, rimborso versamenti per ritenute ex art. 16 comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 della stessa posta questione di legittimita' costituzionale, la causa riportata in trattazione per come segue: Il Collegio, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 9 luglio 2002, ascoltate le parti e lette le memorie illustrative O s s e r v a Il ricorrente introduce con ricorso ritualmente notificato una domanda di rimborso di imposta a suo dire illegittimamente versate all'erario dal sostituto di imposta. Infatti, a seguito di una transazione in materia di lavoro (che aveva portato anche ad un ricorso alla sezione lavoro del Tribunale di Grosseto, procedimento poi non coltivato), il Giarnieri aveva ottenuto quale ristoro delle proprie pretese una somma (ovvero L. 14.00.000) che l'ex datore di lavoro (ditta edile Piccionetti) si era impegnata a pagare in cambio della rinuncia all'azione giudiziaria. Tale somma e' stata sottoposta a ritenuta ex art. 16, comma 1, lettera a) d.P.R. n. 917/1986, poiche' tale norma prevede che «... le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro..». Sostiene il ricorrente che tale disciplina si costituzionalmente illegittima poiche' la stessa si pone in netta antitesi non solo con la norma previgente, ma anche con i generali principi del diritto tributario per i quali una somma a titolo di risarcimento danni non produce mai reddito imponibile. L'Ufficio sostiene come tali somme abbiano natura retubutiva e come quindi la norma sia pienamente legittima ed in linea con i generali principi del diritto tributario. Tale tesi e' priva di pregio in quanto la costante giurisprudenza della Commissione tributaria centrale nonche' della Suprema Corte (vedi ad esempio Cass. n. 5643/88, n. 498/89, n. 12511/92 e CTC n. 1197/98) hanno, correttamente qualificato tali somme come aventi natura risarcitoria, impostazione pienamente condivisa da questo Collegio. In particolare nel ricorso introduttivo al giudice del lavoro il Giarnieri domandava sia la reintegra sul posto di lavoro, sia il risarcimento dei danno subito, come previsto dall'art. 18 della legge 300 del 20 maggio 1970 e a seguito di accordo transattivo, le parti concordavano su un'indennita' da corrispondere al Giarnieri. Non puo' quindi esservi dubbio sulla natura delle somme assoggettate ad imposizione, posto che le stesse non si basano minimante sulla qualita' e quantita' del lavoro prestato (che consentirebbe loro di avere natura retributiva) ma su altri presupposti che evidenziano la loro natura risarcitoria. In particolare e' pur vero che tali somme sono assoggettate ad imposizione ex art. 16, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 917/1986, ma e' proprio questo il motivo di doglianza del ricorrente, ed il Collegio intende accoglierlo per i motivi che seguono. Innanzitutto e' palese la rilevanza della questione nel giudizio a quo poiche' ove la norma di cui sopra venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, non vi sarebbe alcun titolo per l'Ufficio a ritenere le somme detratte a suo tempo dal sostituto di imposta per il semplice motivo che l'indennita' attribuita al Giarmeri a titolo risarcitorio non sarebbe comunque imponibile e per l'effetto non e' quindi possibile decidere la causa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, essendo proprio questa la questione prospetta dal ricorrente e l'unico motivo del ricorso a questa Commissione tributaria. A giudizio del Collegio poi, la questione non e' manifestamente infondata. Infatti numerose norme della Costituzione repubblicana affermano 11 valore del lavoro (art. 1\4) e lo tutelano in tutte le sue forme (artt. 35/36/37/38), anche attraverso la costituzione del CNEL-art. 99. Tali affermazioni della Carta costituzionale stridono in modo evidente con la disciplina prevista dal d.l. 41/1995 (poi convertito nella legge n. 85/95) la quale non solo non tutela il lavoro, ma rende imponibili delle somme che, nel caso de quo, rappresentano per il Giarnieri il ristoro per un licenziamento illegittimo. Il contraddittorio comportamento del legislatore e' evidente, se solo si pensa che mentre il giudizio del lavoro e' esente da imposte e tasse proprio per agevolare i ricorrenti (spesso lavoratori subordinati), rende pero' imponibile cio' che gli stessi ivoratori percepiscono a titolo risarcitorio a seguito di sentenza o transazione relativa al predetto rapporto di lavoro. Del resto una simile disciplina normativa non esisteva nel nostro ordinamento fino al 1995, poiche' da sempre le somme de quibus venivano considerate non imponibili con costante conferma giurisprudenziale. Inoltre si deve rilevare come, data la evidente natura risarcitoria delle somme versate al Giarnieri, la loro percezione non costituirebbe neanche un indice di capacita' patrimoniale, proprio perche' le stesse non rappresentano un arricchimento del contribuente, ma sono versate quale ristoro di una perdita (del posto di lavoro, della relativa retribuzione, ecc...) e cio', se conferma ulteriormente la natura risarcitoria di tali somme, ne rende assai dubbia la tassazione ex art. 53 della Costituzione proprio perche' non manifestano alcuna capacita' contributiva. Appare pertanto fondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 comma 1 d.l. n. 41/1995 - convertito in legge n. 85/1995 per violazione degli articoli 1/2/3/4/35/36/37/38 e 53 della Costituzione.