ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1,
1-bis  e  2-ter;  2,  comma 5, lettera b); 3, commi 6, lettera a), 7,
lettere a)  e  d),  8,  9,  10,  lettera a), 11, lettere a) e b), 16,
lettere b), c), d) ed e), 19, lettera b); 4, commi 1, lettera c)-bis,
1-bis,   1-ter,   1-quinquies,   1-septies   e  1-octies;  5;  6  del
decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni
del  codice  della  strada)  convertito,  con modificazioni, in legge
1° agosto 2003, n. 214, promosso con ricorso della Provincia autonoma
di  Bolzano, notificato il 10 ottobre 2003, depositato in cancelleria
il 20 successivo ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16 novembre  2004  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma  di  Bolzano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  depositato  il  20 ottobre 2003 la Provincia
autonoma   di   Bolzano   ha  impugnato  una  serie  di  disposizioni
introdotte,  con  la  tecnica della sostituzione o dell'aggiunta, nel
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  dal  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed
integrazioni del codice della strada), convertito, con modificazioni,
in  legge 1° agosto 2003, n. 214, assumendo che esse invaderebbero le
competenze  legislative  ad  essa  spettanti,  sia ai sensi del testo
dell'art. 117   della   Costituzione,  come  modificato  dalla  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al Titolo V della
Parte  seconda  della  Costituzione),  sia  ai sensi dello statuto di
autonomia,  la' dove attribuisce espressamente alle Province autonome
competenze  legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative
competenze amministrative, in materia di viabilita' e lavori pubblici
di  interesse  provinciale, di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, di polizia locale urbana e rurale, di toponomastica, per
come   meglio   definite  ed  esplicitate  dalle  relative  norme  di
attuazione  di  cui  all'art. 19,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   22 marzo  1974,  n. 381  (Norme  di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di urbanistica ed opere pubbliche) ed all'art. 4-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 novembre 1987, n. 527
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto
Adige   in   materia   di  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse
provinciale).
    2.  -  La  prima  censura  concerne  la disposizione dell'art. 1,
comma 1, lettera b) e quella dell'art. 1, comma 1-bis del citato d.l.
n. 151 del 2003 - le quali, in tema di individuazione dei corpi e dei
servizi  ai  quali  spetta  l'espletamento  dei  servizi  di  polizia
stradale,  hanno  introdotto, rispettivamente, nell'art. 12, comma 1,
del  d.lgs.  n. 285  del  1992,  la lettera f-bis) ed il comma 3-bis,
dispositivo  il primo della spettanza di quell'espletamento anche «al
Corpo  di  polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed
il  secondo prevedente che i servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione,  «nonche'  i  conseguenti servizi diretti a regolare il
traffico»,  possano  essere effettuati anche da personale abilitato a
svolgere  scorte  tecniche  ai  veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizione di eccezionalita'.
    Le  due  disposizioni  violerebbero le competenze provinciali, di
cui  agli  articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto Adige), nonche' all'art. 19, secondo
comma,   del  d.P.R.  n. 381  del  1974  ed  all'art. 4  del  decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta'   statale   di  indirizzo  e  coordinamento),  in  relazione
all'art. 107  dello  stesso  d.P.R.  n. 670  del  1972; prima ancora,
tuttavia,  le  due  disposizioni  sarebbero  lesive  delle competenze
provinciali   emergenti   dall'art. 117   della   Costituzione,  come
modificato  dalla  legge  costituzionale  n. 3 del 2001, in relazione
all'art. 10 della stessa legge costituzionale.
    Sotto questo secondo profilo, si sostiene che le due disposizioni
sarebbero  riconducibili  alla materia della «circolazione stradale»,
la  quale  non  sarebbe annoverabile tra le materie che spettano allo
Stato in via esclusiva o concorrente (art. 117 Cost., secondo e terzo
comma),   e   sarebbe  invece  compresa  nella  potesta'  legislativa
esclusiva  residuale  delle  Regioni  ordinarie,  ex art. 117, quarto
comma,  Cost.  Ne  discenderebbe  che  tale  materia spetterebbe alla
potesta'  legislativa  esclusiva  delle Province autonome di Trento e
Bolzano,  in  base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sotto
il  profilo  che,  rispetto  ad  essa, si configurerebbe una forma di
autonomia  piu'  ampia  rispetto  a quella in precedenza riconosciuta
dallo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.
    Se  ne sarebbe reso conto lo stesso legislatore statale, poiche',
nel  corso  del dibattito parlamentare sulla legge di conversione del
d.l.  n. 151  del  2003,  era  stato  espressamente  riconosciuto  il
problema  che  «la  materia  della  circolazione stradale non risulti
espressamente  menzionata  tra  le misure di legislazione esclusiva e
concorrente  di  cui  all'art. 117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione».
    D'altro canto, sarebbero assai fragili e parrebbero «forzature» i
possibili  «agganci»  ad  ipotesi di competenza legislativa esclusiva
statale  e, in particolare, la tesi che la disciplina in parola possa
essere   ricondotta   all'«ordine   pubblico   e  sicurezza»  di  cui
all'art. 117,  secondo comma, lettera h), Cost. Infatti, tale materia
non si riferisce alla circolazione stradale ed alla prevenzione degli
incidenti  automobilistici, ma piuttosto all'esigenza di garantire la
pacifica  convivenza  rispetto ad atti di violenza, disordini o altri
atti  penalmente  rilevanti  e  non  potrebbe  essere  estesa  fino a
ricomprendere  ogni ambito di svolgimento di attivita' umane lecite e
pacifiche  che richiedano una qualche regolamentazione in ragione dei
rischi  connaturati  alle  stesse,  come  accadrebbe  nel  caso della
circolazione  stradale  e  cio'  analogamente ad altri casi quali, ad
esempio,   quello   della   «sicurezza   nel   lavoro»,   il   quale,
significativamente,  e'  considerato  quale materia a se', attribuita
dall'art. 117,  terzo comma, alla competenza concorrente dello Stato,
proprio  perche' si sarebbe preso atto che essa non poteva certamente
essere ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza».
    Per   altro  verso,  non  sarebbe  in  alcun  modo  possibile  la
riconduzione della disciplina in parola alla materia «giurisdizione e
norme   processuali;   ordinamento   civile   e   penale;   giustizia
amministrativa»,  di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), per
quel che attiene alle previste sanzioni ed ai ricorsi contro di esse.
Solo le norme relative all'impugnazione delle sanzioni amministrative
potrebbero effettivamente trovare un'idonea «copertura» nella materia
indicata,  mentre  in nessun caso potrebbero trovarla quelle relative
alla  loro irrogazione ed a maggior ragione quelle riconducibili alle
altre  funzioni  della  polizia  stradale,  quali  sarebbero le norme
impugnate.
    L'impossibilita'  di  ricondurre  la  «circolazione  stradale» ad
alcuna  delle  materie  oggi espressamente attribuite alla competenza
statale,  esclusiva  o  concorrente,  dall'art. 117 Cost., del resto,
sarebbe  confermata  dalla circostanza che nello schema di disegno di
legge  costituzionale  per  una  nuova  revisione del Titolo V, Parte
seconda,  della  Costituzione,  approvato  dal Consiglio dei ministri
l'11 aprile 2003, si propone[va] di inserire la voce «sicurezza della
circolazione»  tra  le  materie  di  competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
    Inoltre,  pur  volendo  ammettere  che  lo Stato possa, in alcuni
casi,  avocare a se', in applicazione del principio di sussidiarieta'
di cui all'art. 118 Cost., materie in cui esso e' privo di competenza
in  base all'art. 117 Cost., come la Corte ha ritenuto nella sentenza
n. 303  del  2003,  cio'  potrebbe  al piu' avvenire - come la stessa
Corte  ha  chiarito  -  esclusivamente  attraverso  un'intesa  con le
Regioni  e  le  Province  autonome,  la  quale nella specie non vi e'
stata.
    2.1.   -   Con   riferimento   allo   statuto  di  autonomia  del
Trentino-Alto  Adige  ed  alle  relative  norme  di  attuazione  (non
modificabili  o  derogabili  unilateralmente  dallo Stato al di fuori
della  procedura di cui all'art. 107 dello statuto), si rileva che lo
statuto  speciale  attribuisce  competenza legislativa esclusiva alla
Provincia  di  Bolzano in materia di «viabilita', acquedotti e lavori
pubblici  di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670
del  1972)  e  di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale
compresi  la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di
funivia»   (art. 8,   n. 18,   del  d.P.R.  cit.);  nonche'  potesta'
legislativa  concorrente  in  materia  di  «polizia  locale  urbana e
rurale»  (art. 9,  n. 1,  del  d.P.R.  cit.); ed inoltre che, in tali
materie,  spettano alla Provincia le funzioni amministrative, in base
all'art. 16 del citato d.P.R. n. 670 del 1972.
    Queste  attribuzioni  comprenderebbero  anche  la  competenza  ad
adottare  «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza
del   traffico»   sia,   naturalmente,   sulle  strade  di  interesse
provinciale,   che   sulle   strade   statali,   essendo  stata  essa
espressamente  delegata  dallo  Stato  alle  Province con le norme di
attuazione  delle  suddette disposizioni statutarie (art. 19, secondo
comma,  del d.P.R. n. 381 del 1974, che richiama anche le funzioni di
cui  all'art. 2  del  d.lgs.  26 febbraio  1994,  n. 143,  escluse le
autostrade).
    La  disciplina  di cui alla normativa in oggetto, in conseguenza,
sarebbe, da un lato illegittima in quanto dettata da norme di livello
statale  e  non da fonti provinciali, e, dall'altro, violerebbe anche
le competenze amministrative provinciali in materia, la' dove prevede
lo  svolgimento  delle  funzioni  di  polizia stradale nel territorio
provinciale  da  parte  anche  di  servizi  e corpi statali (come, in
particolare,  il  Corpo di polizia penitenziaria o il Corpo forestale
dello  Stato), anziche' soltanto da organi provinciali. Tali servizi,
che comprendono poteri di prevenzione, accertamento, controllo, ecc.,
non potrebbero, infatti, essere attribuiti ad organi statali, perche'
connessi  con le citate potesta' legislative spettanti alla Provincia
ricorrente,  giusta  l'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel
d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale «nelle materie di competenza
propria  della  regione  e  delle province autonome la legge non puo'
attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative, comprese
quelle  di  vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
violazioni  amministrative». I compiti previsti dalle disposizioni in
esame   -   essendo   indubbiamente  qualificabili  come  compiti  di
«vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative»  - potrebbero, dunque, essere affidati esclusivamente
ad  organi  amministrativi provinciali. E cio' non soltanto per tutte
le  strade  di  interesse  provinciale,  in  relazione  alle quali la
Provincia   e'  dotata  di  competenze  indiscutibilmente  «proprie»,
espressamente  previste  dalle  citate norme statutarie; ma anche con
riferimento  alle strade statali sulle quali la Provincia autonoma di
Bolzano svolge tutte le funzioni in materia di viabilita' stradale in
base  alla  delega contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974,
poiche'  tale  delega  e'  volta  ad integrare e rendere organiche le
competenze  proprie  della  Provincia  (delega  c.d.  devolutiva). In
sostanza,  non  solo  spetterebbe  alla Provincia, in base al riparto
costituzionale  delle  competenze  normative,  la  normazione  di cui
trattasi, ma, inoltre, soltanto ad organi provinciali potrebbe essere
affidato l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
    3.  - La seconda censura riguarda l'art. 1, comma 2-ter, del d.l.
n. 151  del 2003, il quale ha aggiunto nell'art. 37 del d.lgs. n. 285
del  1992 un comma 2-bis, che, nel disciplinare le lingue che possono
essere  utilizzate  nei  segnali  di  localizzazione territoriale del
confine  del  comune,  stabilisce  che  gli  enti  competenti possano
utilizzare   «lingue   o   idiomi   locali  presenti  nella  zona  di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
    Anche  in  riferimento  a  questa  norma  si  ripropone,  in  via
preliminare,   l'argomento  dell'esclusione  della  disciplina  della
«circolazione stradale» dalle competenze statali.
    In  subordine  si  sostiene,  altresi', la violazione delle norme
statutarie  che  attribuiscono  alla Provincia autonoma di Bolzano la
competenza  legislativa  esclusiva  in  materia di «viabilita' ... di
interesse  provinciale»  (art. 8,  n. 17)  e di «toponomastica, fermo
restando  l'obbligo  della bilinguita' nel territorio della Provincia
di   Bolzano»  (art. 8,  n. 2),  assumendosi  che,  in  base  a  tali
disposizioni  statutarie, non potrebbe che spettare alla Provincia la
determinazione delle lingue che possono essere utilizzate nei segnali
di  localizzazione  territoriale  del  confine  del Comune. Ulteriore
profilo  di  illegittimita' si configurerebbe perche' nella Provincia
autonoma  di  Bolzano esistono specifici vincoli in tema di uso della
lingua  tedesca  e  del ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e
102   dello   statuto.   Si  lamenta,  inoltre,  immotivatamente,  la
violazione dell'art. 16 dello statuto.
    4.   -   La  terza  censura  viene  mossa  all'art. 2,  comma 05,
lettera b),  del  d.l.  n. 151 del 2003, che ha aggiunto nell'art. 95
del  d.lgs.  n. 285  del 1992 il comma 1-bis, il quale attribuisce al
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  il  potere  di
stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio,
attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione.
    Si  fa  valere anche in questo caso l'argomento della sussistenza
della  competenza  esclusiva  residuale  della Provincia e si deduce,
inoltre,  che  la norma, tuttavia, sarebbe illegittima anche rispetto
alle  norme  statutarie di cui all'art. 8, numeri 17 e 18, del d.P.R.
n. 670  del  1972,  le  quali attribuiscono alla Provincia ricorrente
competenza  esclusiva  in  materia  di  «viabilita'  ... di interesse
provinciale»  e «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale»;
e  sarebbe  anche in contrasto con l'art. 107 dello statuto, poiche',
avendo  l'art. 4-bis,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19 novembre  1987,  n. 527  (Norme  di  attuazione  dello
statuto   speciale   per   il   Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale), delegato, a
decorrere  dal  1° gennaio  1996,  alle Province autonome di Trento e
Bolzano l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali
della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento
e  Bolzano,  stabilendo,  inoltre,  nel  comma  successivo,  che  «le
province  disciplinano  con  legge  l'organizzazione  delle  funzioni
delegate di cui al comma 1», il rilascio dei duplicati della carta di
circolazione - in quanto attribuito, in molti casi, agli uffici della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione (si rinvia
all'art. 2,  commi 4  e  5,  del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105) - nella
Provincia  di  Bolzano  spetterebbe  alla  Provincia  in  forza della
suddetta  delega e la relativa disciplina non potrebbe essere dettata
da  atti  di  livello statale, ma dovrebbe essere invece regolata, in
base   alle   norme   di   attuazione  appena  richiamate,  da  leggi
provinciali:  la  norma  impugnata si sarebbe, invece, sostanziata in
una  modifica  o  deroga unilaterale da parte dello Stato, lesiva del
citato  articolo dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente,
la violazione dell'art. 16 dello statuto.
    5.  -  Una  quarta  censura  viene proposta in riferimento ad una
serie  di  commi  dell'art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, convertito in
legge  n. 214  del  2003,  che,  in  tema di regole di condotta nella
guida,  hanno sostituito od aggiunto disposizioni in norme del d.lgs.
n. 285 del 1992, e precisamente con riguardo:
        a) al  comma 6,  lettera a)  (che  ha  sostituito  il comma 1
dell'art. 152  di  detto  d.lgs., che regola l'obbligo dell'uso delle
luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.);
        b) al  comma 7,  lettere a)  (che  ha  sostituito  il comma 1
dell'art. 153 di detto d.lgs., che regola prescrizioni sull'uso delle
luci di posizione e d'ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.) e
d) (che ha sostituito il comma 5 dell'art. 153 cit., che regola l'uso
dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva  durante  la  fermata o la
sosta);
        c) al   comma 8   (che   aggiunge   un   periodo  al  comma 2
dell'art. 157  di detto d.lgs., prescrivente l'obbligo di spegnimento
del motore del veicolo durante la sosta);
        d) al   comma 9   (che  ha  aggiunto  un  comma 4-bis  ed  un
comma 4-ter  nell'art. 162  di detto d.lgs., concernenti l'obbligo di
utilizzazione   di   dispositivi   retroriflettenti   di   protezione
individuale per operare su veicoli fermi);
        e)  al  comma 10,  lettera a)  (che  ha sostituito il comma 2
nell'art. 170  di  detto  d.lgs., in tema di limitazioni al trasporto
sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente);
        f)  al comma 11, lettere a) e b) (che, rispettivamente, hanno
sostituito  i commi 1 ed 1-bis nell'art. 171 di detto d.lgs., in tema
di  obbligo  di  indossare  il  casco  protettivo  su  ciclomotori  e
motoveicoli);
        g)   al   comma 16,   lettere b),   c),   d)   ed   e)  (che,
rispettivamente,   hanno   sostituito   il   comma 1,   inserito   il
comma 2-bis,  sostituito  il  comma 3,  ed  aggiunto  il  comma 6-bis
nell'art. 179 di detto d.lgs., disposizioni concernenti l'obbligo per
i  veicoli  di  circolare  provvisti di limitatore di velocita' e, in
alcuni    casi,    di    cronotachigrafo,   dotati   di   determinate
caratteristiche, funzionanti e non manomessi).
    Anche  rispetto  a  tali  disposizioni, viene ribadita la censura
basata  sull'esclusivita'  della  competenza  legislativa provinciale
sulla circolazione stradale.
    Inoltre,  le  norme in discorso sarebbero lesive delle competenze
legislative  esclusive  della Provincia in materia di «viabilita' ...
di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972)
e  di  «comunicazioni  e trasporti di interesse provinciale» (n. 18),
nonche'   delle  competenze  amministrative  nelle  medesime  materie
spettanti  alla  Provincia  ex  art. 16 dello statuto, poiche' queste
disposizioni  comprenderebbero  anche  la  competenza  ad adottare «i
provvedimenti   ritenuti   necessari  ai  fini  della  sicurezza  del
traffico»,  sia  sulle  strade  di  interesse  provinciale, sia sulle
strade  statali,  essendo  stata  quest'ultima espressamente delegata
dallo  Stato  alle  Province  in  sede  di  norme di attuazione delle
suddette  disposizioni statutarie. Siffatte competenze amministrative
non  sarebbero,  pertanto,  modificabili  senza  le  procedure di cui
all'art. 107   dello   statuto,  che  viene  evocato  come  parametro
unitamente  all'art. 19,  secondo  comma,  del d.P.R. n. 381 del 1974
(precisandosi,  inoltre,  che,  al  riguardo, occorre tenere presente
anche  l'art. 2  del  decreto  legislativo  26 febbraio 1994, n. 143,
«Istituzione   dell'Ente   nazionale   per   le  strade»,  richiamato
dall'art. 19). Infatti, le suddette attribuzioni sarebbero lese dalla
pretesa   statale   di  indicare  con  proprie  norme  le  regole  di
comportamento il cui rispetto e' considerato necessario ai fini della
sicurezza del traffico.
    6.  -  Una  quinta censura e' proposta in riferimento all'art. 3,
comma 19,  lettera b),  all'art. 4,  commi 1,  lettera c-bis), 1-bis,
1-ter,  1-quinquies,  1-octies,  all'art. 5  ed  all'art. 6, del d.l.
n. 151  del  2003,  convertito  in  legge  n. 214  del 2003 (i quali,
rispettivamente,   sostituiscono   l'art. 193,   comma 4,  aggiungono
all'art. 201    il   comma 5-bis,   aggiungono   il   comma 1-bis   e
sostituiscono  il  comma 2  dell'art. 203,  aggiungono all'art. 204 i
commi 1-bis  e  1-ter,  sostituiscono  nell'art. 205 i commi 3, 186 e
187).  Sulla premessa che tali norme sono tutte attributive di poteri
al   prefetto   nell'ambito   dei   procedimenti  sanzionatori  delle
infrazioni   alle   disposizioni  del  codice  della  strada  [ed  in
particolare:  del  potere  di  emanare l'ordinanza-ingiunzione per le
sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3,
comma 19,  lettera b);  di  disporre l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio  in  determinati casi (art. 4, comma 1, lettera c-bis);
di  decisione  del  ricorso  amministrativo  avverso  il  verbale  di
accertamento   e   di  adozione  dell'ordinanza-ingiunzione  (art. 4,
commi 1-bis,  1-ter,  1-quinquies);  della legittimazione passiva nel
giudizio    di   opposizione   in   sede   giurisdizionale   (art. 4,
comma 1-octies);  del potere di disporre la sospensione della patente
quale  sanzione  amministrativa  accessoria  per  guida  in  stato di
ebbrezza   o   di   alterazione   psicofisica  per  uso  di  sostanze
stupefacenti  (artt. 5  e  6)],  si  sostiene ancora una volta sia la
violazione   della  (asseritamente  acquisita)  competenza  esclusiva
provinciale sulla circolazione stradale, sia, subordinatamente, delle
competenze  provinciali  di  cui  agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9
(n. 1),  16  e  87  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R.  n. 670 del 1972) e delle relative norme d'attuazione (art. 4
del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all'art. 107 dello statuto.
    Con   riguardo   alla   censura   subordinata,   si   assume  che
l'attribuzione  al prefetto dei poteri sanzionatori di cui alle norme
in  parola  sarebbe  illegittima  anche perche', attribuendo le norme
statutarie  alla  Provincia la competenza in materia di regole per la
sicurezza  sulle  strade e, conseguentemente, anche in relazione alla
determinazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni
e   alla   loro   irrogazione,   tali  funzioni  non  possono  essere
disciplinate  con  norme  statali,  ne'  possono essere attribuite ad
organi dello Stato, come, appunto, il prefetto, giusta il gia' citato
disposto  dell'art. 4  delle norme di attuazione contenute nel d.lgs.
n. 266  del 1992. Inoltre, le norme in questione non terrebbero conto
che  in  base  allo  speciale  statuto  di  autonomia  della  Regione
Trentino-Alto  Adige,  nella  Provincia  di  Bolzano  le funzioni del
prefetto  sono  svolte (ex art. 87 dello statuto) dal Commissario del
Governo  per  la  provincia  di  Bolzano  (oltre  che,  in parte, dal
Presidente della Provincia o dai questori, ex art. 20 dello statuto).
    7. - Una sesta censura viene enunciata riguardo alla disposizione
di  cui  all'art. 4,  comma 1-septies,  del  d.l.  n. 151  del  2003,
convertito  in  legge  n. 214  del  2003,  che ha inserito nel d.lgs.
n. 285  del  1992  l'art. 204-bis  (che  prevede  al  comma 5  -  che
sostanzialmente  e' la norma censurata - che le somme dovute a titolo
di  sanzione  possano essere assegnate dal giudice di pace in caso di
rigetto  del  relativo  ricorso  «all'amministrazione  cui appartiene
l'organo   accertatore»),   sostenendosi   sia  la  violazione  delle
competenze  provinciali  di  cui  agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9
(n. 1) e 16 dello statuto e delle relative norme d'attuazione (art. 4
del  d.lgs.  n. 266  del 1992; art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974) in
relazione  all'art. 107  dello statuto, sia, preliminarmente e sempre
per   le   ragioni   gia'   viste,  la  lesione  dell'art. 117  della
Costituzione,  in  relazione  all'art. 10  della legge costituzionale
n. 3 del 2001.
    La  violazione  degli  artt. 8,  numeri 17 e 18, 9, n. 1, e 16 e'
argomentata adducendosi che, poiche' la suddetta disposizione implica
che le violazioni possano essere accertate da organi appartenenti non
soltanto  all'amministrazione provinciale, ma anche a quella statale,
sarebbe   violata   la   riserva  ad  organi  provinciali  in  ambito
provinciale   dell'accertamento   delle   violazioni  in  materia  di
circolazione stradale.
    Inoltre,  anche  se  il disconoscimento di tale riserva non fosse
illegittimo,    la    disposizione    impugnata    sarebbe   comunque
incostituzionale,  in  quanto  le  somme  dovute dovrebbero, infatti,
essere  comunque  attribuite alla Provincia anche nell'ipotesi in cui
le  relative  sanzioni  siano conseguenti ad accertamenti compiuti da
organi   statali.   Infatti,   l'attribuzione  alla  Provincia  delle
competenze  in  materia  di  viabilita', comunicazioni e trasporti di
interesse  provinciale  (art. 8,  numeri  17  e  18,  dello statuto),
integrate  dalla  delega  relativa a tutte le «funzioni in materia di
viabilita' stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS,
contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 - recante «norme di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile
soltanto  attraverso  la speciale procedura di cui all'art. 107 dello
statuto - implicando che sia proprio la Provincia a svolgere tutte le
funzioni   amministrative  (manutenzione,  sorveglianza,  apposizione
della  segnaletica,  ecc.)  relative  alle strade, anche statali, che
passano  sul  territorio  provinciale,  e,  quindi,  a  sostenerne  i
relativi  costi,  comporterebbe  che ad essa debbano essere assegnate
tutte  le  somme  dovute per le sanzioni amministrative relative alle
violazioni  delle norme sulla circolazione accertate su dette strade,
indipendentemente   da   quale  sia  l'organo  accertatore,  giacche'
l'attribuzione   delle   somme  in  questione  sarebbe  funzionale  a
consentire  lo  svolgimento  da  parte  della  Provincia  di tutte le
suddette funzioni ad essa attribuite.
    8.  - La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del d.l. n. 151
del  2003,  convertito in legge n. 214 del 2003, che hanno sostituito
gli  artt. 186  e 187 del d.lgs. n. 285 del 1992, per la parte in cui
disciplinano   i   poteri   degli  organi  di  Polizia  stradale  per
l'accertamento  dello  stato di ebbrezza e dello stato di alterazione
psico-fisica   per   l'utilizzo  di  sostanze  stupefacenti,  con  la
prescrizione  che  essi  debbano operare secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno.
    Vi  sarebbe  una  violazione  delle competenze provinciali di cui
agli  articoli 8  (numeri  17  e  18),  9  (n. 1)  e 16 dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle
relative  norme d'attuazione (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992)
in  relazione  all'art. 107 dello statuto; nonche' (preliminarmente e
sempre   per  le  ragioni  gia'  dette)  di  cui  all'art. 117  della
Costituzione,  in  relazione  all'art. 10  della legge costituzionale
n. 3 del 2001.
    Un   ulteriore   profilo   di  illegittimita'  deriverebbe  dalla
previsione  che  - nello svolgere i suddetti accertamenti - tutti gli
organi  di  Polizia  stradale,  e quindi anche quelli della Provincia
ricorrente,  debbano conformarsi alle direttive fornite dal Ministero
dell'interno:  poiche' la materia della circolazione stradale e della
sicurezza sulle strade appartiene, in forza delle osservazioni svolte
sopra,  alla  Provincia  autonoma di Bolzano, soltanto alla Provincia
spetterebbe  di  esercitare  le  relative  funzioni amministrative, e
quindi  il Ministero dell'interno non potrebbe impartire direttive al
riguardo.  Esse  non potrebbero nemmeno trovare giustificazione in un
generale potere statale di indirizzo, giacche' esso, secondo la nuova
disciplina  costituzionale,  e' venuto meno, sia in quanto non esiste
piu'  in  Costituzione  il  limite  generale  espresso dell'interesse
nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento di tale potere;
sia  in  quanto  l'art. 118  Cost.  prevede  una specifica ipotesi di
coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l'esistenza di un potere
generale di quel tipo. Infine, quando pure fosse ancora configurabile
il  suddetto  potere,  non  potrebbe che essere esercitato se non nei
limiti  e  nelle  forme  prescritti  dalle  norme  d'attuazione dello
statuto,  di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 (a cominciare,
quindi,  dalla  necessaria  previa  deliberazione  del  Consiglio dei
ministri).
    9. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto,
in  via preliminare, l'inammissibilita' del ricorso, sotto il profilo
che  la  Provincia,  nell'invocare la clausola contenuta nell'art. 10
della  legge costituzionale n. 3 del 2001, non avrebbe individuato le
maggiori  competenze  che  da  essa  scaturirebbero a suo favore. Nel
merito,  ha  sostenuto che le competenze vantate in base allo statuto
ed in particolare quella di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992
operano  solo  in  ambito  provinciale  e  che  la  disciplina  della
circolazione  stradale  dovrebbe  ritenersi  compresa  nelle  materie
dell'ordine   pubblico   e   della  sicurezza  e  per  certi  aspetti
dell'ordinamento  civile che l'art. 117, secondo comma, lettere h) ed
l),    attribuisce    all'esclusiva    competenza    statale.   Donde
l'infondatezza    delle    censure   mosse   dalla   Provincia,   che
riguarderebbero  tutte  norme  volte  a  garantire la sicurezza della
circolazione  stradale  e  un  uso  conforme  sull'intero  territorio
nazionale del diritto alla mobilita'.
    Verrebbe,  altresi',  in  considerazione l'esigenza di assicurare
unitariamente gli stessi standards sul territorio nazionale, la quale
da  questa Corte, nella sentenza n. 303 del 2003 e' stata considerata
operante  anche  al  di fuori delle materie di competenza esclusiva o
concorrente statale.
    10.  -  Nell'imminenza  della  pubblica  udienza, la Provincia di
Bolzano ha depositato anche una memoria illustrativa.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  ricorso  depositato  il  20 ottobre 2003 la Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha  impugnato  una  serie  di disposizioni del
decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni
del codice della strada), convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214,
che  hanno  modificato  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), nelle parti concernenti l'individuazione
dei corpi cui spetta svolgere i servizi di polizia stradale in genere
e  quelli  di  scorta  ai  trasporti  eccezionali; l'uso delle lingue
regionali  o  degli  idiomi  locali nei segnali di localizzazione dei
confini comunali; il procedimento per il rilascio dei duplicati delle
carte  di  circolazione;  talune  regole  di condotta nella guida, di
seguito  specificamente  indicate;  l'irrogazione  di sanzioni per le
infrazioni  al  codice  della  strada  e  il  relativo  procedimento;
l'assegnazione    delle    somme    dovute    per    tali    sanzioni
all'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore; e infine
l'accertamento,  da  parte  della  polizia  stradale,  degli stati di
ebbrezza   e   di   alterazione   psico-fisica  da  uso  di  sostanze
stupefacenti.
    La  Provincia  ritiene  che  le  modifiche  apportate dalle norme
impugnate  al  codice della strada invadano le competenze legislative
ad  essa  spettanti  in  materia  di circolazione stradale, sotto due
profili.
    Esse, anzitutto, violerebbero l'art. 117 della Costituzione, come
modificato   dalla   legge   costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al  Titolo  V della Parte seconda della Costituzione), in
quanto,   nel   nuovo  assetto  delle  autonomie,  la  materia  della
circolazione   stradale   non   rientra  fra  quelle  riservate  alla
competenza  legislativa,  esclusiva o concorrente, dello Stato, ed e'
quindi  riconducibile  alla  competenza  esclusiva  (residuale) delle
Regioni  ordinarie,  e pertanto, ricorrendo i presupposti specificati
dall'art. 10  della  legge  costituzionale  citata,  a  quella  delle
Regioni  ad  autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
    Inoltre,  e  indipendentemente  da  tali  rilievi,  le  anzidette
disposizioni   violerebbero   lo   statuto   speciale  della  Regione
Trentino-Alto   Adige   (decreto   del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige»), che attribuisce alle citate Province autonome,
nei  limiti di cui all'art. 4, la competenza legislativa («primaria»)
in  materia di «viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale»  (art. 8,  n. 17),  di  «comunicazioni  e  trasporti  di
interesse   provinciale   compresi   la  regolamentazione  tecnica  e
l'esercizio  degli  impianti  di funivia» (art. 8, n. 18), nonche' in
materia di «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita'
nel  territorio  della  Provincia  di Bolzano» (art. 8, n. 2); e, nei
limiti  di cui all'art. 5, la potesta' legislativa («concorrente») in
materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1).
    La  Provincia  ritiene anche violati, in riferimento alla censura
in tema di toponomastica, gli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto,
per  lesione  degli  specifici  vincoli  ivi  previsti a tutela della
lingua tedesca; nonche', in riferimento a tutte le censure, l'art. 16
e  l'art. 107  dello  statuto  e le relative norme di attuazione, per
lesione delle sue corrispondenti competenze amministrative, proprie o
delegate.
    2. - Le questioni sono infondate sotto tutti i profili.
    3.  -  Il  problema  posto  con  le censure del primo gruppo deve
essere   risolto  nel  senso  che  -  nell'assetto  delle  competenze
legislative  derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda
della   Costituzione,   attuata   nel  2001  -  la  disciplina  della
circolazione stradale e' rimasta attribuita alla competenza esclusiva
dello Stato.
    In  ragione  della  capillare diffusione dei veicoli a motore, il
fenomeno  della  mobilita'  di  massa connota incisivamente sul piano
economico,  sociale  e  culturale  l'attuale stadio di sviluppo della
societa';  e  comporta  che la circolazione stradale esprima oggi una
delle  piu'  rilevanti  modalita'  di  esercizio  della  liberta'  di
movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.
    In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui
all'art. 16  della  Costituzione,  l'art. 120  vieta  alla Regione di
«adottare  provvedimenti  che  ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.».
    Orbene,  la circolazione stradale - pur non essendo espressamente
menzionata  nell'art. 117  della  Costituzione  - non per questo puo'
essere   collocata   nell'ambito  residuale  ascritto  alla  potesta'
legislativa  esclusiva  delle  Regioni ordinarie dal quarto comma del
medesimo art. 117.
    In  relazione  ai  vari profili sotto i quali essa puo' venire in
esame,  considerazioni  di  carattere sistematico inducono a ritenere
che   la  circolazione  stradale  sia  riconducibile,  sotto  diversi
aspetti,   a  competenze  statali  esclusive,  ai  sensi  del  citato
art. 117, secondo comma.
    In    primo   luogo   l'esigenza,   connessa   alla   strutturale
pericolosita'  dei  veicoli  a  motore,  di  assicurare l'incolumita'
personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti,
trasportati,  pedoni)  certamente pone problemi di sicurezza, e cosi'
rimanda   alla   lettera h)  del  secondo  comma  dell'art. 117,  che
attribuisce  alla  competenza  statale  esclusiva  la materia «ordine
pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della polizia amministrativa
locale».  Del  tutto  correttamente,  quindi,  l'art. 1  del  decreto
legislativo  n. 285  del  1992, recante il nuovo codice della strada,
nell'individuare    i    «principi    generali»   della   disciplina,
esplicitamente  dichiara  che  «la  sicurezza  delle  persone,  nella
circolazione  stradale,  rientra  tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato».
    In  quanto  funzionale alla tutela dell'incolumita' personale, la
disciplina  della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire
una  serie  di  reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le
lesioni  colpose;  e  pertanto  la  sua  collocazione,  sotto  questo
profilo,  nella  citata  materia  non contrasta con la giurisprudenza
della  Corte  che  riferisce  la «sicurezza» prevista dalla ricordata
norma   costituzionale   all'adozione   delle  misure  relative  alla
prevenzione   dei  reati  ed  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico
(sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004).
    Dal  suo  canto,  la  disciplina  dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei  veicoli  a  motore  - cui pure si riferiscono alcune delle norme
impugnate  -  si  inquadra  agevolmente  nella lettera l) del secondo
comma  dell'art. 117,  nella  parte  che  attribuisce alla competenza
statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile».
    Infine   -   per   quanto  concerne  il  settore  delle  sanzioni
amministrative  per  le  infrazioni  al codice della strada - vale il
principio  generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina
sanzionatoria  rientra  in  quella  a  porre  i  precetti  della  cui
violazione  si  tratta,  mentre  per  le successive fasi contenziose,
amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella
parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie
della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione».
    La  rilevata  estraneita'  della  circolazione stradale al quarto
comma   dell'art. 117   della  Costituzione  comporta  l'infondatezza
dell'argomento  che  la  ricorrente  trae  dall'art. 10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001.
    4.  -  Con le censure del secondo gruppo la Provincia denunzia la
violazione,   da   parte  delle  norme  impugnate,  delle  competenze
legislative  (e di quelle amministrative, proprie o delegate) ad essa
riconosciute  dallo  statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto
Adige e dalle relative norme di attuazione.
    Anche tali censure sono infondate.
    Le  norme  impugnate  non contengono alcun elemento che si riveli
idoneo  a  derogare allo statuto di autonomia, avente natura di legge
costituzionale;  e  percio'  ben possono essere interpretate in senso
conforme allo statuto stesso ed alle norme di attuazione.
    5.  -  La prima censura concerne l'art. 1, comma 1, lettera b), e
comma 1-bis,  del  decreto-legge  n. 151  del  2003  che - in tema di
individuazione  dei  corpi  cui  spetta l'espletamento dei servizi di
polizia  stradale,  sia in generale che in riferimento alla scorta di
trasporti    eccezionali   -   hanno,   rispettivamente,   introdotto
nell'art. 12  del  decreto  legislativo  n. 285  del  1992 la lettera
f-bis)  del  comma 1  (secondo cui i servizi di polizia stradale sono
svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale
dello  Stato)  ed il comma 3-bis (secondo cui i servizi di scorta per
la  sicurezza  delle  circolazione, e i conseguenti servizi diretti a
regolare  il  traffico, possono essere effettuati anche dal personale
abilitato  a  svolgere  scorte  tecniche  ai veicoli eccezionali e ai
trasporti in condizione di eccezionalita).
    5.1.  -  Secondo  la  ricorrente,  tali  norme  violano anzitutto
l'art. 8 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che - ai numeri 17
e  18  - attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la
competenza  legislativa  in materia, rispettivamente, di «viabilita',
acquedotti   e   lavori  pubblici  di  interesse  provinciale»  e  di
«comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale  compresi la
regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia».
    La censura e' infondata.
    La competenza legislativa delle Province in materia di strade (ed
altri impianti di trasporto, ad es. funivie) esistenti nel territorio
provinciale  va intesa come riferita agli aspetti piu' specificamente
inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade
stesse, come e' rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici,
e  non  anche  in  via  diretta  alla  circolazione che su di esse si
svolge.
    5.2.  -  La  ricorrente ritiene poi violato l'art. 9, n. 1, dello
statuto,   che   attribuisce   alle  Province  autonome  la  potesta'
legislativa in materia di «polizia locale urbana e rurale».
    La censura e' infondata.
    Le  norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto di
autonomia  e  ben possono interpretarsi in senso ad esso conforme, in
particolare  nel  senso  che  non  sottraggono  ad organi provinciali
funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale.
    Infatti  l'art. 12,  comma 1, del codice della strada, modificato
dalle  norme impugnate - che indica in via generale i corpi abilitati
ad  espletare  il  servizio  di  polizia  stradale su tutte le strade
italiane  -  include nel catalogo, con la lettera f-bis), il Corpo di
polizia  penitenziaria  e  il  Corpo forestale dello Stato, ma con la
lettera  d-bis) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia
provinciale  nell'ambito  del  territorio  di competenza». E nulla in
esso induce a ravvisare deroghe all'art. 8, n. 21, dello statuto, che
attribuisce   la  disciplina  del  «Corpo  forestale»  alla  potesta'
legislativa provinciale.
    Altrettanto  si  deve  dire per il comma 3-bis dell'art. 12. Esso
prevede  che  il  personale  abilitato  a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali puo' espletare, su tutto il territorio nazionale,
i  servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della  circolazione  e  i
conseguenti  servizi  diretti a regolare il traffico. Ma nel contempo
impone  a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di
polizia  di  cui  al  comma 1,  e  quindi  anche quelle della polizia
locale,  cui  non vieta percio' di intervenire sui servizi di scorta,
nell'ambito di sua competenza.
    5.3.  -  La  ricorrente ritiene poi leso l'art. 16 dello statuto,
che  attribuisce  alle  Province  autonome le funzioni amministrative
nelle materie in cui hanno potesta' legislativa.
    La  censura  e'  infondata,  per  le  ragioni  gia' illustrate al
n. 5.1.   Le   norme  impugnate  -  non  incidendo  sulle  competenze
legislative  provinciali - non sottraggono funzioni amministrative ad
organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana.
    5.4.  -  La  ricorrente  inoltre  ritiene  le  norme impugnate in
contrasto  con  l'art. 19,  secondo  comma, del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di urbanistica ed opere pubbliche),
che  delega  alle  Province  autonome, per i rispettivi territori, le
funzioni  «in  materia di viabilita' stradale» dello Stato quale ente
proprietario  e dell'Ente nazionale per le strade, comprese quelle di
cui  all'art. 2  del  decreto  legislativo  26 febbraio  1994, n. 143
(Istituzione   dell'Ente   nazionale   per  le  strade),  escluse  le
autostrade.
    La  censura  -  peraltro  del  tutto  generica - e' infondata, in
quanto  le  norme  impugnate,  attesa  la nozione di viabilita' sopra
specificata,  sono  del  tutto  estranee  ai  poteri  in tale materia
spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui
si riferisce la delega invocata dalla Provincia.
    5.5.  - La ricorrente invoca poi l'art. 4 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di   indirizzo   e  coordinamento),  secondo  cui  nelle  materie  di
competenza  propria  delle  Province  autonome (e, quindi, in tema di
viabilita' e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i
compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
violazioni  amministrative»  sono  affidati  esclusivamente ad organi
amministrativi provinciali.
    La  censura e' infondata, essendosi gia' chiarito come le materie
di  competenza  propria invocate dalla Provincia (viabilita' e lavori
pubblici;  comunicazioni  e trasporti) non riguardino direttamente la
circolazione stradale.
    5.6.  -  Infine  la ricorrente deduce la violazione dell'art. 107
dello   statuto,   che   prevede   un  particolare  procedimento  per
l'emanazione,  e  quindi  anche  per  la  modifica,  delle  norme  di
attuazione dello statuto stesso.
    La  censura  e' infondata, non venendo in rilievo alcuna modifica
unilaterale  delle  norme  di  attuazione  dello  statuto  in tema di
competenze provinciali.
    6.  -  La  seconda  censura  riguarda  l'art. 1, comma 2-ter, del
decreto-legge  n. 151 del 2003, il quale ha introdotto il comma 2-bis
nell'art. 37  del  decreto  legislativo  n. 285  del 1992. Tale comma
stabilisce  che  i  Comuni  e  gli  altri  enti  indicati dal comma 1
«possono  utilizzare,  nei segnali di localizzazione territoriale del
confine  del  comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella
zona  di  riferimento,  in  aggiunta  alla denominazione nella lingua
italiana».
    La   ricorrente  ritiene  violati  l'art. 8  dello  statuto,  che
attribuisce  alla  competenza  legislativa  primaria  delle  Province
autonome  (al  n. 17)  la  materia  della  «viabilita'...di interesse
provinciale»  e  (al  n. 2)  la  materia  della «toponomastica, fermo
restando  l'obbligo  della bilinguita' nel territorio della Provincia
di  Bolzano»;  gli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo statuto, che
prevedono  specifici  vincoli  a  tutela  della  lingua tedesca e del
ladino;  e  l'art. 16,  che  attribuisce  alla  Provincia le funzioni
amministrative nelle indicate materie.
    La censura e' infondata.
    La  norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme
generali,  da  interpretare,  in difetto di contrarie indicazioni del
legislatore,  secondo  il canone per cui la legge generale posteriore
non deroga a quella speciale previgente.
    Percio'  in  nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati
dalla  Provincia,  in  particolare  su quelli concernenti la potesta'
legislativa  ad  essa  spettante  in  materia  di  toponomastica.  Ne
consegue  l'infondatezza  della  censura  relativa alla lesione delle
funzioni amministrative.
    7.  -  La  terza censura riguarda l'art. 2, comma 05, lettera b),
del  decreto-legge  n. 151 del 2003, che ha introdotto il comma 1-bis
nell'art. 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo cui «il
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce  il
procedimento   per   il   rilascio,  attraverso  il  proprio  sistema
informatico,   del   duplicato   delle  carte  di  circolazione,  con
l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa, anche con
il  coinvolgimento  dei  soggetti  di  cui  alla legge 8 agosto 1991,
n. 264».
    7.1.  -  La  ricorrente  ritiene anzitutto violato l'art. 8 dello
statuto,  che  (ai gia' citati numeri 17 e 18) attribuisce competenza
legislativa  alle  Province autonome in materia di «viabilita' ... di
interesse  provinciale»  e di «comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale».
    La censura e' infondata.
    La carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono
a  verificare l'idoneita' del veicolo alla circolazione stradale, che
non  ha attinenza ne' con la viabilita', ne' con le comunicazioni e i
trasporti,  intesi  nei  sensi  prima  indicati.  Quindi la norma non
invade le indicate competenze legislative provinciali.
    7.2.  -  La  ricorrente  evoca  poi  l'art. 16 dello statuto, che
attribuisce  alle  Province autonome le funzioni amministrative nelle
materie in questione.
    Quanto  detto  a  proposito  della  censura  precedente  comporta
l'infondatezza  di  quella  in  esame:  la norma impugnata, in quanto
estranea alle materie di competenza legislativa provinciale, non puo'
violare  le  regole  relative  alle  funzioni  amministrative in tali
materie.
    7.3.  -  La norma impugnata, ad avviso della ricorrente, lede poi
l'art. 4-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987,  n. 527,  che  (al  comma 1) delega alle Province autonome, dal
1° gennaio  1996,  l'esercizio  delle funzioni attribuite agli uffici
provinciali   della   motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
concessione  (ridenominati  Uffici  del  dipartimento per i trasporti
terrestri dall'art. 17 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante:  «Disposizioni  integrative  e  correttive  del nuovo codice
della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo
2001, n. 85») di Trento e di Bolzano; e (al comma 2) attribuisce alle
stesse  Province il potere di disciplinare con legge l'organizzazione
delle  funzioni delegate; nonche' l'art. 107 dello statuto, che vieta
modifiche  o  deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme
di attuazione dello statuto.
    Le  censure  -  che  possono  esaminarsi  congiuntamente  -  sono
infondate.
    La disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza
espressamente  derogare  alla  speciale  norma  di  attuazione  dello
statuto  che  ha  attribuito  alle  Province autonome il rilascio del
duplicato e la regolamentazione del procedimento.
    L'assenza  di  ogni elemento che riveli una portata derogatoria e
la  natura  delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la
norma  impugnata  si  ponga  in  contrasto  con  la  citata delega di
funzioni.
    8.  -  La  quarta censura riguarda una serie di commi dell'art. 3
del decreto-legge n. 151 del 2003, che, in tema di regole di condotta
nella guida, hanno modificato le disposizioni del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
    Si   tratta  in  particolare  del  comma 6,  lettera a)  (che  ha
sostituito  il comma 1 dell'art. 152 del decreto legislativo, in tema
di   obbligo   dell'uso  delle  luci  di  posizione,  dei  proiettori
anabbaglianti,  ecc.);  del comma 7, lettera a) (che ha sostituito il
comma 1  dell'art. 153  del decreto legislativo, in tema di uso delle
luci  di posizione e d'ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.),
e  lettera d) (che ha sostituito il comma 5 dello stesso art. 153, in
tema di uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata
o  la  sosta);  del  comma 8  (che  ha aggiunto un periodo al comma 2
dell'art. 157 del decreto legislativo, in tema di obbligo di spegnere
il  motore  durante  la  sosta);  del  comma 9  (che  ha  aggiunto  i
commi 4-bis  e 4-ter all'art. 162 del decreto legislativo, in tema di
obbligo  di  utilizzare  i dispositivi retroriflettenti di protezione
individuale  per  operare su veicoli fermi); del comma 10, lettera a)
(che  ha sostituito il comma 2 nell'art. 170 del decreto legislativo,
in  tema di limitazioni al trasporto sui ciclomotori di altre persone
oltre  al  conducente);  del  comma 11,  lettere a)  e  b) (che hanno
sostituito,  rispettivamente,  i  commi 1  e  1-bis nell'art. 171 del
decreto  legislativo,  in  tema  di  obbligo  di  indossare  il casco
protettivo  su  ciclomotori e motoveicoli); del comma 16, lettere b),
c),  d)  ed  e)  (che  nell'art. 179  del decreto legislativo, hanno,
rispettivamente,  sostituito  il  comma 1,  inserito  il comma 2-bis,
sostituito  il comma 3, e aggiunto il comma 6-bis, in tema di obbligo
di  circolare  con veicoli provvisti di limitatore di velocita' e, in
certi casi, di cronotachigrafo).
    La  ricorrente ritiene che tali norme violino l'art. 8, numeri 17
e 18, e l'art. 16 dello statuto, l'art. 19, secondo comma, del d.P.R.
n. 381  del  1974,  e l'art. 107 dello statuto, tutti precedentemente
citati.
    Le censure sono infondate per le ragioni prima esposte: si tratta
infatti  di  norme  di  comportamento,  espressione  della competenza
statale in tema di circolazione stradale.
    In  particolare,  le norme impugnate non riguardano le competenze
provinciali   sulla  viabilita'  di  interesse  provinciale  e  sulle
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ne' (di riflesso)
l'attribuzione  alla  Provincia delle funzioni amministrative in tali
materie;  non  violano  la  delega  alle  Province  delle funzioni in
materia  di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e
dell'Ente  Nazionale  per  le  Strade,  e  non modificano le norme di
attuazione dello statuto.
    9.  -  La  quinta censura riguarda talune norme del decreto-legge
n. 151  del  2003,  che hanno modificato precedenti norme del decreto
legislativo  n. 285  del  1992,  concernenti i poteri del prefetto in
tema   di   sanzioni   per  infrazioni  al  codice  della  strada,  e
precisamente   l'art. 3,  comma 19,  lettera b)  (che  ha  sostituito
l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema
di  ordinanza-ingiunzione  prefettizia  per  mancato  rispetto  degli
obblighi  assicurativi);  l'art. 4,  comma 1,  lettera c-bis) (che ha
aggiunto il comma 5-bis all'art. 201 del decreto legislativo, in tema
di  procedimento  sanzionatorio  per  infrazioni  commesse da veicoli
intestati  a  soggetti  pubblici  istituzionali), comma 1-bis (che ha
aggiunto   il  comma 1-bis  all'art. 203  del  decreto  legislativo),
comma 1-ter  (che  ha sostituito il comma 2 dell'art. 203 del decreto
legislativo),  comma 1-quinquies  (che  ha  aggiunto all'art. 204 del
decreto  legislativo  i  commi 1-bis  e  1-ter),  tutti  in  tema  di
decisione   del   ricorso   amministrativo   contro   il  verbale  di
accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione; comma 1-octies
(che  ha sostituito il comma 3 dell'art. 205 del decreto legislativo,
in tema di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede
giurisdizionale); gli artt. 5 e 6 (che hanno sostituito gli artt. 186
e  187  del  decreto legislativo in tema di poteri del prefetto sulla
sospensione  della  patente per guida in stato di ebbrezza o in stato
di alterazione psico-fisica da stupefacenti).
    9.1.  -  La  ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto
con  l'art. 8,  numeri  17  e 18, con l'art. 9, n. 1, e con l'art. 16
dello  statuto,  gia'  citati; e con l'art. 4 del decreto legislativo
n. 266  del  1992,  secondo  cui, nelle materie di competenza propria
delle  Province  (e,  quindi,  relativamente alle strade di interesse
provinciale), i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di
accertamento  di  violazioni  amministrative» possono essere affidati
esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
    Le censure sono infondate.
    Le  norme  impugnate  concernono  poteri sanzionatori. Orbene, la
competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia,
in  quanto  -  secondo  un  principio  generale  - consegue a quella,
spettante  allo  Stato, sulla materia della circolazione stradale cui
si riferiscono le infrazioni sanzionate.
    9.2.  -  La ricorrente deduce anche la violazione del gia' citato
art. 107  dello statuto. Ma il parametro e' inconferente, non essendo
nella  specie  intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di
attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
    9.3.  -  Infine  la  ricorrente  ritiene  violato l'art. 87 dello
statuto,  secondo  il  quale  le  funzioni  del Prefetto sono svolte,
nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia.
    La  censura  e'  infondata,  in  quanto  la  norma  impugnata, di
carattere  generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza
dei  poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da
una  norma  speciale preesistente, di rango statutario: essi pertanto
restano salvi.
    10.  -  La  sesta censura riguarda l'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge   n. 151   del   2003,  che  ha  inserito  nel  decreto
legislativo  n. 285  del 1992 l'art. 204-bis, il quale - al comma 5 -
dispone  che  le  somme  dovute  a  titolo di sanzione possono essere
assegnate  dal  giudice  di  pace,  in  caso  di rigetto del ricorso,
«all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore».
    Secondo  la ricorrente - che rinvia agli stessi parametri evocati
a  proposito  della  prima  doglianza  - le somme in esame dovrebbero
essere   attribuite   alla   Provincia,   che   svolge   le  funzioni
amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo
territorio, e ne sostiene i costi.
    La  censura e' infondata, per le ragioni in precedenza esposte in
ordine  all'estraneita'  della circolazione stradale all'ambito delle
competenze provinciali.
    11.   -   La  settima  censura  concerne  gli  artt. 5  e  6  del
decreto-legge  n. 151  del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e
187  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo (in tema di
poteri  degli  organi della Polizia stradale per l'accertamento degli
stati   di   ebbrezza  e  di  alterazione  psico-fisica  da  sostanze
stupefacenti)  che  essi  operino  secondo le direttive del Ministero
dell'interno.
    La  ricorrente  rinvia  agli stessi parametri evocati a proposito
della  prima  censura,  e,  subordinatamente  -  per  il  caso che le
direttive  possano considerarsi espressione di un legittimo potere di
indirizzo  statale  -  all'art. 3  del decreto legislativo n. 266 del
1992,  in  quanto le direttive non osserverebbero i limiti e le forme
da tale norma stabiliti.
    La censura e' infondata.
    La  norma  impugnata  disciplina  poteri  di  polizia finalizzati
all'accertamento   di   condotte   che   legittimano   l'adozione  di
provvedimenti    amministrativi    sulla    patente   o   addirittura
costituiscono reato.
    Tali  poteri  sono  totalmente  estranei all'ambito della polizia
urbana  locale;  e  nel  secondo caso sono direttamente riconducibili
alla  materia  di  competenza  esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione.
    Quanto  all'art. 3  del decreto legislativo n. 266 del 1992, esso
riguarda gli atti statali di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative  delle  Regioni  e Province autonome. Nella specie, le
direttive riguardano invece materie di competenza dello Stato.
    12.  -  Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato in ogni
sua parte.