IL TRIBUNALE Visto il ricorso presentato dall'avv. D. Mignosa avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte di assise di Siracusa in data 13 ottobre 2003; Visti gli atti del proc. n. 11/04 R.R.G.P.; O s s e r v a Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di compensi difensivi della Corte di assise di Siracusa. Questo giudice, per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che e' specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica. Tali norme, a giudizio di questo giudicante, violano quattro parametri nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui alIart. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto piu' che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi. In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., giacche' le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento. In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale e' sempre un giudice in composizione collegiale. Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, tra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999, n. 50, non e' indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega. La prospettata questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non puo' essere definito senza l'applicazione delle norme che si ritengono in contrasto con le norme costituzionali;