IL TRIBUNALE

    Visto  il  ricorso  presentato  dall'avv.  D.  Mignosa avverso il
decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte
di assise di Siracusa in data 13 ottobre 2003;
    Visti gli atti del proc. n. 11/04 R.R.G.P.;

                            O s s e r v a

    Il  presente  ricorso  costituisce  un'ipotesi  di opposizione da
parte  del  difensore al decreto di compensi difensivi della Corte di
assise di Siracusa.
    Questo  giudice,  per  decidere  la  questione  sottoposta al suo
esame,   deve   necessariamente  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'art. 170  d.lgs.  30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115  e,  segnatamente,  quelle  relative  alla  competenza  che e'
specificamente  individuata  nel giudice in composizione monocratica.
Tali   norme,  a  giudizio  di  questo  giudicante,  violano  quattro
parametri nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione
monocratica  la  competenza  a  conoscere dell'opposizione avverso il
decreto  di  pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel
caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato
dal giudice in composizione collegiale.
    Anzitutto  il  principio  di  ragionevolezza e, in definitiva, il
principio   di  uguaglianza  di  cui  alIart. 3  della  Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
relativo a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24  Cost., giacche' le garanzie che compongono tale diritto
subiscono un concreto e oggettivo affievolimento.
    In  terzo  luogo,  il  principio  del  giudice  naturale  di  cui
all'art. 25  della  Costituzione,  atteso  che,  secondo  il  vigente
ordinamento,   il  giudice  di  appello  competente  a  decidere  dei
provvedimenti  emessi in composizione collegiale e' sempre un giudice
in composizione collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa
(art. 76 Cost.).
    Invero,  tra  i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge
delega  8  marzo  1999,  n. 50, non e' indicato quello che prevede il
mutamento  di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con
conseguente  contrasto  con  il disposto del richiamato art. 76 Cost.
per eccesso di delega.
    La  prospettata  questione  di legittimita' costituzionale appare
non  manifestamente  infondata  e  rilevante  nel  presente giudizio,
atteso  che il medesimo non puo' essere definito senza l'applicazione
delle   norme   che   si   ritengono   in   contrasto  con  le  norme
costituzionali;