IL TRIBUNALE Vista la richiesta di convalida dell'arresto di Munteanu Munres, nato il 22 giugno 1984 in Romania, sedicente, eseguito - in data 20 maggio 2004, alle ore 12,30 circa, da agenti di p.g. del Commissariato della p.s. di Sesto F.no - nella flagranza del reato di cui all'art. l4 comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/02; Premesso che Munteanu e' stato presentato a questo giudice nei termini di legge ex art. 14 cit. comma 5-quinquies; Ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimita' costituzionale in ordine al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone l'arresto in flagranza; Atteso che il giudizio di convalida non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione apparendo viziata da illegittimita' costituzionale la disposizione suddetta laddove prevede l'obbligatorieta' dell'arresto; Considerato che la questione non e' manifestamente infondata con riguardo: a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza in quanto un'ipotesi contravvenzionale, configurabile quindi anche a titolo di mera colpa e punita con pena edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, sotto il profilo dell'obbligatorieta' della misura restrittiva della liberta' personale, a fattispecie delittuose di particolare gravita' e che denotano spiccata pericolosita' sociale (art. 380 cpp), rilevando inoltre ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina vigente per tutti gli altri autori di anche piu' gravi reati contravvenzionali; b) all'art. 13 della Costituzione laddove stabilisce che i provvedimenti provvisori in materia di liberta' personale possono essere adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, mentre, pacifica per unanime dottrina e costante giurisprudenza la finalita' dell'arresto obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione da parte dell'autorita' giudiziaria della applicazione di misura coercitiva, una tale misura non potrebbe in ogni caso essere applicata, ne' giustificandosi l'arresto obbligatorio nella prospettiva dell'instaurazione del rito direttissimo che non presuppone affatto lo status detentionis quanto, piuttosto, situazioni di peculiare evidenza della prova; Ritenuto che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili termini di legge e che, dunque, Munteanu deve essere immediatamente liberato se non detenuto per altra causa, permanendo peraltro la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di convalida;