IL TRIBUNALE

    Vista  la richiesta di convalida dell'arresto di Munteanu Munres,
nato  il  22 giugno 1984 in Romania, sedicente, eseguito - in data 20
maggio   2004,   alle   ore  12,30  circa,  da  agenti  di  p.g.  del
Commissariato della p.s. di Sesto F.no - nella flagranza del reato di
cui all'art. l4 comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla
legge n. 189/02;
    Premesso  che  Munteanu  e' stato presentato a questo giudice nei
termini di legge ex art. 14 cit. comma 5-quinquies;
    Ritenuto  di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3,
legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimita' costituzionale
in  ordine  al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone
l'arresto in flagranza;
    Atteso  che  il  giudizio  di  convalida non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione apparendo viziata
da  illegittimita'  costituzionale  la  disposizione suddetta laddove
prevede l'obbligatorieta' dell'arresto;
    Considerato  che la questione non e' manifestamente infondata con
riguardo:
        a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio
di    ragionevolezza    in   quanto   un'ipotesi   contravvenzionale,
configurabile  quindi  anche a titolo di mera colpa e punita con pena
edittale  dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, sotto
il   profilo  dell'obbligatorieta'  della  misura  restrittiva  della
liberta'  personale, a fattispecie delittuose di particolare gravita'
e  che  denotano  spiccata  pericolosita'  sociale  (art.  380  cpp),
rilevando  inoltre  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
alla  disciplina  vigente  per  tutti  gli altri autori di anche piu'
gravi reati contravvenzionali;
        b)  all'art. 13  della  Costituzione laddove stabilisce che i
provvedimenti  provvisori  in  materia  di liberta' personale possono
essere  adottati  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza solo in casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza, mentre, pacifica per unanime
dottrina   e   costante   giurisprudenza  la  finalita'  dell'arresto
obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione
da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  della  applicazione di misura
coercitiva,  una  tale  misura  non  potrebbe  in  ogni  caso  essere
applicata,   ne'   giustificandosi   l'arresto   obbligatorio   nella
prospettiva   dell'instaurazione   del   rito  direttissimo  che  non
presuppone   affatto   lo   status   detentionis  quanto,  piuttosto,
situazioni di peculiare evidenza della prova;
    Ritenuto  che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili
termini  di  legge e che, dunque, Munteanu deve essere immediatamente
liberato  se  non  detenuto  per  altra causa, permanendo peraltro la
rilevanza  della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di
convalida;