ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 167,
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004),  promosso  con  ricorso  della  Regione  Lazio,  notificato il
24 febbraio  2004,  depositato  in  cancelleria  il  3 marzo  2004 ed
iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2004.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 dicembre  2004  il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che,  con ricorso notificato in data 24 febbraio 2004 e
depositato  presso  la cancelleria della Corte il successivo 3 marzo,
la  Regione  Lazio  ha  impugnato  l'art. 4,  comma 167,  della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale
prevede  che  al fine di «potenziare la ricerca biomedica in Italia e
in  particolare  nelle  aree  territoriali di cui all'obiettivo 2, e'
assegnato   all'Universita'   campus   bio-medico   (CBM),   di   cui
all'articolo 19   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
28 ottobre   1991,   (...)  l'importo  di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2004   e  di  30  milioni  di  euro  per  l'anno 2005  per  la
realizzazione di un policlinico universitario»;
        che  la  ricorrente  ritiene  che  tale  norma si porrebbe in
contrasto  con gli artt. 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118,
primo  comma,  e 119 della Costituzione, nonche' con il «principio di
ragionevolezza,    sussidiarieta'   e   leale   collaborazione».   In
particolare,  essendo  l'oggetto  della disciplina della disposizione
impugnata  relativo  alla «ricerca biomedica», lo stesso rientrerebbe
nell'ambito  della  materia della «ricerca scientifica e tecnologica»
ricadente  nella  potesta' legislativa concorrente ex art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
        che  il  legislatore  statale  si  sarebbe,  pertanto, dovuto
limitare  a  fissare  i  principi fondamentali e non anche spingersi,
come e' avvenuto nel caso in esame, a dettare «un precetto puntuale e
mirato che concretizza una palese violazione della sfera di autonomia
regionale garantita dalla Costituzione»;
        che  la  ricorrente  evidenzia,  inoltre,  la  mancanza delle
condizioni  che  la giurisprudenza costituzionale (si richiama quanto
statuito nella sentenza n. 303 del 2003) ha indicato perche' si possa
realizzare,  ex  art. 118 della Costituzione, un'attrazione a livello
statale delle funzioni amministrative e legislative;
        che,   infatti:   «a)   non   e'  prevista  alcuna  forma  di
coinvolgimento  della  Regione  sul  cui  territorio sono destinati a
prodursi   gli   effetti   giuridici   dell'intervento   statale;  b)
l'intervento dello Stato (...) e' motivato in modo del tutto generico
e  non  e' fondato su una reale ed effettiva esigenza di tutela di un
interesse    unitario    della   Repubblica   non   suscettibile   di
localizzazione   a  livello  regionale;  c)  non  sono  rispettati  i
parametri   di   proporzionalita'  e  ragionevolezza,  in  quanto  la
realizzazione    di    un    Policlinico   universitario   da   parte
dell'Universita'   «Campus  Biomedico»  di  Roma  puo'  concretamente
alterare  e  vanificare  la  complessa  attivita'  di  programmazione
delineata  dalla Regione Lazio in materia sanitaria e di tutela della
salute e in materia di diritto allo studio (...)»;
        che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non si e'
costituito in giudizio;
        che  in  data 24 novembre 2004 la Regione Lazio ha depositato
atto di rinuncia al ricorso.
    Considerato  che,  in assenza di parti costituite, la rinuncia al
ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.