ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Como con
ordinanza  del  21 febbraio  2003  (iscritta  al  n. 303 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
25 febbraio  2003  (iscritta  al n. 336 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del
18 marzo  2003  (iscritta  al  n. 366  del  registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  Tribunale di Como con ordinanza del
5 marzo  2003  (iscritta  al  n. 412  del  registro  ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  due  ordinanze  del  12 maggio 2003
(iscritte  ai  numeri  539  e  540  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Acqui Terme con ordinanza
del  16 aprile 2003 (iscritta al n. 565 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del
31 luglio  2003  (iscritta  al  n. 820  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza del 9 agosto 2003 (iscritta
al  n. 821  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con ordinanza del 15 settembre 2003 (iscritta al n. 1029 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
22 ottobre  2003  (iscritta  al n. 1108 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con  ordinanza  del  23 dicembre  2003
(iscritta  al  n. 235  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 14,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  16 gennaio  2004  (iscritta al
n. 277  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  sette  ordinanze  del 31 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 775 a
781 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 41,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004), con
ordinanza   del  6 aprile  2004  (iscritta  al  n. 782  del  registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con tre ordinanze del
7 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 783 a 785 del registro ordinanze
2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004), con sei ordinanze del 17 aprile 2004
(iscritte  ai  numeri  da  786  a  791  del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il Tribunale di Bologna e il Tribunale di Como hanno
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 13 (anche congiuntamente
evocati) della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella  parte  in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della
medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
        che  analoga  questione  e'  stata sollevata dal Tribunale di
Acqui  Terme  in  riferimento  agli  artt. 3,  13  e 97 (quest'ultimo
evocato solo in motivazione) Cost;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai  numeri  565,  820 e 1029 del
registro   ordinanze  del  2003  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.