ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di  diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano
con  ordinanza  del  13 marzo  2003  (iscritta al n. 403 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con tre ordinanze del
3 aprile  2003  (iscritte  ai  numeri  428,  429  e  447 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27  e n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del
14 marzo  2003  (iscritta  al  n. 480  del  registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza del 19 marzo 2003 (iscritta
al  n. 481  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del 13 febbraio 2003 (iscritta al n. 482 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze in data
11 aprile  2003  (iscritte ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza del 20 maggio 2003
(iscritta  al  n. 541  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 33,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con ordinanza del 7 maggio 2003 (iscritta al n. 542
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 33,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
ordinanza  in  data  8 maggio  2003  (iscritta al n. 543 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
16 maggio  2003  (iscritta  al  n. 544  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  due  ordinanze  del  5 maggio  2003
(iscritte  ai  numeri  627  e  629  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 16 luglio 2003 (iscritta
al  n. 760  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  10 luglio  2003 (iscritta al n. 761 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza del 30
giugno 2003  (iscritta  al  n. 765  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta
al  n. 819  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con ordinanza del 25 settembre 2003 (iscritta al n. 1132 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del 23
giugno 2003  (iscritta  al  n. 145  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del  7 luglio  2003
(iscritte  ai  numeri  147  e  148  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  15 settembre  2003
(iscritta  al  n. 156  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 12,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  30 ottobre  2003  (iscritta al
n. 243  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del 28 novembre 2003 (iscritta al n. 244 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
9 dicembre  2003  (iscritta  al  n. 245 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del 23 ottobre 2003
(iscritte  ai  numeri  287  e  288  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con   ordinanza  del  20 gennaio  2004
(iscritta  al  n. 413  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 21,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  7 febbraio  2004  (iscritta al
n. 619  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del 20 febbraio 2004 (iscritta al n. 620 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 20 marzo
2004  (iscritta  al  n. 654  del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004),  con ordinanza del 7 aprile 2004 (iscritta al n. 655
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  13  e  97  (quest'ultimo evocato solo nelle ordinanze
iscritte  ai  numeri 627 e 629 del registro ordinanze del 2003) della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede   per   il   reato  di  cui  al  comma 5-ter  della  medesima
disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi iscritti ai numeri 481, 482, 507, 508, 627,
629,  760,  819 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 413, 619,
620  del registro ordinanze del 2004 e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.