IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5173 del 2004
R.G., proposto da Davide Angeleri, Fabio Armanno, Marco Armanno,
Graziana Basta, Filippo Bernocchi, Roberto Biancardi, Daniela
Bodanza, Alessandra Braglia, Chiara Cancemi, Elvira Cardillo, Nicola
Carpenedo, Vittoria Castagna, Simona Castelluccio, Cesare Giada,
Daniele Cina', Alessandra Cucuzza, Laura Preite De Marchis, Giovanna
Dolfi, Giuliano Esposito, Maria Grazia Frezza, Silvia Gazzetti,
Cinzia Genetiempo, Giovanna Giaimo, Stefano Isidori, Maria Lucia
Mancosu, Luigi Manganiello, Daniela Monelli, Marina Muratore, Susanna
Negizzi, Giulia Nicoletti, Nadia Paolucci, Adriana Parlato, Diego
Pedrazzini, Rosalba Perfetto, Gaia Puglisi, Luca Ruggeri, Alberto
Russo, Luca Savastano, Sandra Scarabino, Rosa Sciotto, Antonio Serra,
Eugenio Stucchi, Ivan Teso, Carla Lucia Tropia, Laura Ungaro, Maria
Eleonora Vannucci e Francesco Zanetti, rappresentati e difesi
dall'avvocato Paolo Franceschetti elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'avvocato Paolo Moreschini, in Roma, via Eustachio
Manfredi n. 17;
Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
ex lege, il Consiglio superiore della Magistratura, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio e nei
confronti di Mauro Masnaghetti, non costituito in giudizio per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
a) del bando di concorso per la copertura di 380 posti di
uditore giudiziario indetto con d.m. 28 febbraio 2004, pubblicato
nella G.U. n. 17 del 2 marzo 2004 - 4ª serie speciale;
b) del bando di concorso per la copertura di 350 posti di
uditore giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, pubblicato nella
G.U. n. 24 del 26 marzo 2004 - 4ª serie speciale.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
giustizia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 16 giugno 2004 il primo
referendario Davide Soricelli; uditi altresi' l'avvocato
Franceschetti per i ricorrenti e l'avvocato Ferrante per il Ministero
della giustizia;
F a t t o
e d i r i t t o 1. - L'art. 17, comma 113, della legge
15 maggio 1997, n. 127 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu'
decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
1.1. - In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.
17 novembre 1997, n. 398. Il decreto in questione ha previsto -
relativamente agli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza a
decorrere dall'anno accademico 1998/1999 - che l'ammissione al
concorso per uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma di specializzazione per le professioni legali; esso ha
altresi' previsto in via residuale la possibilita' di ammissione al
concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza
(art. 6 che ha novellato l'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
In particolare il citato art. 124 e' stato cosi' modificato: «al
concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione
rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti dalle leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede peraltro che, qualora le domande di partecipazione al
concorso presentate dai candidati in possesso del diploma siano
inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e' bandito, «sono altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare di cui all'art. 123-bis ed in misura pari al numero
necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in possesso della sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge 13 febbraio 2001, n. 48 quest'ultima disposizione veniva
modificata eliminando - in armonia con la sua prevista soppressione e
con l'introduzione del sistema dei «correttori esterni» - il
riferimento alla prova preliminare.
1.2. - In applicazione della prescrizione di una introduzione
graduale del possesso del diploma di specializzazione nelle
professioni legali come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata quindi prevista, per i laureati in giurisprudenza non in
possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione al concorso, subordinatamente al superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
La prova in questione era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs.
n. 398 che introduceva nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
art. 123-bis: «1) La prova preliminare e' diretta ad accertare il
possesso del requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi informatizzati. 2) La prova preliminare ha luogo in sedi
decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'art. 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo
una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con
esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad
argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni
candidato e' assegnato un ugual numero di domande. 3) La graduatoria
e' formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del
punteggio assegnato alle risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso
un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai
sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta e' data
notizia secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di
grazia e giustizia. 5) Sono esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a)i
magistrati militari, amministrativi e contabili; b) i procuratori e
gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita'
in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro
che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le
professioni legali, benche' iscritti al corso di laurea in
giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. 6) Il mancato
superamento della prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai
fini di cui all'art. 126, primo comma.
1.3. - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate le disposizioni disciplinanti la prova in questione (a
partire dal citato art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e
l'obiettivo di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del
concorso prima garantito dalla stessa e' stato affidato a «correttori
esterni»; in particolare l'art. 9, comma 5, della legge n. 48 ha
introdotto nel piu' volte citato r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
l'art. 125-quinquies che ha previsto, qualora i candidati siano in
numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli
elaborati concorsuali a «correttori esterni» individuati dai Consigli
giudiziari in magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in
materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilita'.
L'art. 18 della legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti
nell'organico della magistratura alla data della sua entrata in
vigore mediante tre concorsi da bandire entro tre anni dalla data
della sua entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in essi la prova scritta verte su solo due delle (tre) materie
indicate dal comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
Nelle more dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria cosi'
articolata: «qualora non sia possibile completare tempestivamente
l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti
secondo la disciplina prevista dall'art. 125-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il Ministro della giustizia puo', sentito il Consiglio superiore
della magistratura, differire, con proprio decreto motivato,
l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a
quelli previsti dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di
cui al medesimo comma 1 dell'art. 18 sono preceduti dalla prova
preliminare prevista dall'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore
della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al
capo III della presente legge; si applicano altresi' gli articoli
123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.4. - In concreto la condizione dell'impossibilita' di
organizzare il sistema di correzione basato sui cd. «correttori
esterni» si e' verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del termine di tre anni di cui al citato art. 18 - il Ministero della
giustizia ha bandito i due concorsi residui, prevedendo lo
svolgimento della prova preliminare in conformita' alla disciplina
dell'art. 123-bis.
2. - Questo sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
2.1. - Con tale ricorso i ricorrenti - tutti laureati in
giurisprudenza - impugnano i bandi di concorso indicati in epigrafe.
2.2. - E' opportuno precisare che i ricorrenti Davide Angeleri,
Fabio Armanno, Marco Armanno, Graziana Basta, Filippo Bernocchi,
Roberto Biancardi, Daniela Bodanza, Alessandra Braglia, Chiara
Cancemi, Elvira Cardillo, Nicola Carpenedo, Vittoria Castagna, Simona
Castelluccio, Cesare Giada, Daniele Cina', Alessandra Cucuzza, Laura
Preite De Marchis, Giovanna Dolfi, Giuliano Esposito, Maria Grazia
Frezza, Cinzia Genetiempo, Giovanna Giaimo, Stefano Isidori, Maria
Lucia Mancosu, Luigi Manganiello, Daniela Monelli, Marina Muratore,
Susanna Negizzi, Giulia Nicoletti, Nadia Paolucci, Adriana Parlato,
Diego Pedrazzini, Rosalba Perfetto, Gaia Puglisi, Luca Ruggeri,
Alberto Russo, Luca Savastano, Sandra Scarabino, Rosa Sciotto,
Antonio Serra, Eugenio Stucchi, Ivan Teso, Carla Lucia Tropia, Laura
Ungaro, Maria Eleonora Vannucci fanno presente di essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; una
parte dei ricorrenti e' altresi' in possesso di titoli di studio
postuniversitari diversi dal diploma di specializzazione per le
professioni legali; infine alcuni ricorrenti prestano servizio alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche.
2.3. - I ricorrenti denunciano che il d.m. 19 ottobre 2001 - con
cui il Ministro della giustizia, su conforme parere del C.S.M., ha
preso atto dell'impossibilita' di istituire in tempi brevi il sistema
di correzione degli elaborati basato sui cd. correttori esterni e
disposto l'applicazione ai concorsi ex art. 18 della legge n. 48 del
2001 della prova preliminare - e' viziato da insufficiente
motivazione e difetto di presupposti.
Essi denunciano altresi' l'illegittimita' in se' della previsione
della prova preliminare in quanto essa e' inidonea a selezionare le
persone piu' preparate, valorizzando esclusivamente le capacita' di
memorizzazione delle risposte ai quesiti (molti dei quali - si
sostiene - nessuna attinenza avrebbero con il bagaglio di conoscenze
giuridiche di un «futuro magistrato»), ed e' per di piu' inidonea a
ridurre significativamente il numero dei partecipanti alle prove
scritte.
2.4. - In via logicamente subordinata, i ricorrenti denunciano
l'illegittimita' della mancata previsione dell'esonero per i
candidati in possesso della qualifica di avvocato ovvero di titoli di
studio post-universitari diversi dal diploma di specializzazione per
le professioni legali ovvero gia' in servizio presso amministrazioni
pubbliche.
2.5. - L'amministrazione si e' costituita in giudizio e resiste
al ricorso.
3. - Con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 16
giugno 2004 e' stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare. I ricorrenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato sono stati pertanto esonerati
dall'onere di sostenere la prova preliminare, in attesa - dopo la
pronuncia da parte della Corte costituzionale sulla questione di
costituzionalita' che viene sollevata con la presente ordinanza (ai
punti 8 e succ.) - della pronunzia definitiva sull'istanza di tutela
cautelare e della decisione di merito.
4. - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che i
bandi di concorso impugnati costituiscono puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto riguarda l'esonero dalla prova
preliminare per i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la
qualita' di magistrato militare, amministrativo o contabile,
procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi tre concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
art. 123-bis.
4.1. - Sul punto deve rilevarsi che le ragioni della censurata
«reintroduzione» della prova preliminare risiedono nella circostanza
che il sistema dei «correttori esterni» introdotto dalla legge n. 48
non e' stato attuato in tempi compatibili coi termini - peraltro
prorogati - previsti per l'indizione dei concorsi programmati
dall'art. 18. Si e' cioe' verificato il presupposto previsto
dall'art. 22, comma 3, della stessa legge per la transitoria
«sopravvivenza» del meccanismo di selezione dei candidati da
ammettere alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per la
conseguente ultrattivita' della disciplina degli articoli 123-bis,
123-quater e 123-quinquies del r.d. n. 12 del 1941, la cui
abrogazione da parte della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi previsti dall'art. 18 doveva considerarsi subordinata alla
condizione della istituzione dei correttori esterni. In altri
termini, l'abrogazione della prova preliminare (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema
dei correttori esterni di cui all'art. 125-quinquies, cosicche' la
mancata verificazione della condizione in questione comporta che la
prova (e la relativa normativa) continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'art. 18 della legge n. 48.
Al riguardo deve solo ulteriormente aggiungersi che il d.m.
19 ottobre 2001 appare immune dai vizi denunciati risultando la sua
motivazione - pur nella sua sinteticita' - sufficiente a dare
persuasivamente conto delle ragioni della mancata istituzione del
sistema di correzione basato sui «correttori esterni».
5. - In conclusione la previsione da parte dei bandi di concorso
impugnati della prova preliminare e della necessita' di
sottoposizione alla stessa dei candidati non rientranti in alcuna
delle categorie indicate dal quinto comma dell'art. 123-bis piu'
volte citato non e' il frutto di una scelta discrezionale
dell'amministrazione ma il risultato dell'applicazione di specifiche
disposizioni legislative: dunque la sostanza delle censure dedotte
finisce con il risolversi nella questione di legittimita'
costituzionale delle norme citate - cioe' del combinato disposto
degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui
individuano le categorie di candidati esonerati dal sostenimento
della prova preliminare ovvero, nell'operare tale individuazione -
non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di
particolare considerazione legislativa.
5.1. - Al riguardo e' necessario rilevare che la introduzione, a
scopi di semplificazione e accelerazione dell'iter concorsuale, della
necessita' di sottoporre i candidati ad una prova preliminare
preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti
culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente
di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte - con
conseguente riduzione della complessita' e dei tempi della procedura
- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parita' di
trattamento degli interessati; e' indiscutibile che tale sistema non
sia l'unico possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la
sua previsione e' il frutto di una scelta discrezionale del
legislatore che non risulta palesemente irragionevole.
6. - L'attenzione deve quindi, in conformita' agli altri motivi
dedotti, «spostarsi» sul regime degli «esoneri» dall'onere di
sottoposizione alla prova preliminare.
7.1. - Sul punto deve rilevarsi che la previsione dell'esonero
dalla prova preliminare a favore dei soggetti in possesso del diploma
di specializzazione per le professioni legali non appare
irragionevole, dato che tale diploma costituisce «a regime» il
requisito normalmente richiesto per l'ammissione al concorso,
ricollegandosi a un disegno di politica legislativa avente ad oggetto
non solo la semplificazione del concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria ma la «formazione comune dei laureati in
giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di
magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o
notaio» (art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398).
7.2. - Anche il mancato esonero per i candidati in possesso di
titoli di studio postuniversitari diversi dal diploma di
specializzazione per le professioni legali (diplomi di
specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente,
dottorato di ricerca etc. ...) ovvero gia' in servizio presso
pubbliche amministrazioni non appare irragionevole in quanto, da un
lato, risulta coerente con la normativa disciplinante «a regime» i
requisiti di ammissione al concorso per uditore giudiziario e,
dall'altro, appare giustificata dalla circostanza che la scuola di
specializzazione per le professioni legali - a differenza di altri
titoli - e' istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato in
giurisprudenza una formazione post-universitaria finalizzata allo
svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di
avvocato o notaio.
8. - L'ulteriore questione posta dal ricorso e' quella della
legittimita' costituzionale della mancata previsione dell'esonero
dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di
avvocato.
9. - Ritiene il Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
10. - Per quanto attiene al profilo della rilevanza della
questione, il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare ai concorsi per uditore giudiziario di cui all'art. 18
della legge n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate nel quinto comma dell'art. 123-bis devono, ai fini
dell'ammissione alle prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio' vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti,
abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato. In definitiva, nella previsione della legge, quest'ultima
condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui non
prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle
prove scritte del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
caducherebbe pertanto la norma che impone ai ricorrenti l'onere di
sostenere la prova preliminare, determinando la illegittimita' in
parte qua dei bandi impugnati, con conseguenti ricadute sulla
definitiva pronuncia sull'istanza di tutela cautelare e,
conseguentemente, sulla decisione sul merito del ricorso; vi e'
quindi una concreta incidenza della decisione della questione di
costituzionalita' sul successivo svolgimento della fase cautelare e
di quella di merito, tanto piu' che la definizione del merito del
ricorso, a seguito della pronuncia del giudice della legittimita'
delle leggi, potrebbe avvenire con sentenza succintamente motivata,
nel concorso dei presupposti di cui agli articoli 21, comma 10, e 26,
comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205; tanto e' sufficiente a far ritenere
rilevante la questione.
11. - Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
Ad avviso del Collegio la questione di legittimita'
costituzionale ha carattere di non manifesta infondatezza in
riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'art. 3 della Costituzione e ribadito, per quanto attiene
all'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 della Costituzione (ove
si parla di accesso ai pubblici uffici «in condizioni di
uguaglianza»).
12. - Al riguardo occorre fare una premessa: all'esame del
Tribunale e' la sola normativa transitoria relativa ai concorsi
previsti dall'art. 18 della legge n. 48. La normativa «a regime»
imperniata sulla previsione del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato» per l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che ha peraltro una sua intrinseca coerenza inserendosi in un
generale disegno di politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
12.1. - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto evidenziarsi che, secondo la previsione del d.m. 11
dicembre 2001 n. 475, il diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali e' valutato ai fini del
compimento della pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre che di notaio) per il periodo di un anno (in pratica il
tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un anno di tirocinio per l'ammissione all'esame di avvocato,
lascerebbe intendere che il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato costituisca un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che i diplomati siano ammessi direttamente al concorso a uditore
giudiziario e che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
Sul punto va sottolineato che la disposizione del d.m. in
questione attua la specifica previsione dell'art. 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».
A cio' si aggiunge che il titolo di avvocato e' condizione
sufficiente per l'esercizio delle funzioni di docente e di tutor
presso le scuole di specializzazione per le professioni legali; da
questo punto di vista un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema e' costituito dal fatto che chi puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non puo' invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario al pari dei suoi allievi che abbiano conseguito il
diploma.
12.2. - Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
12.2.1. - Un primo elemento e' costituito dall'art. 126-ter del
r.d. n. 12 del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio dalla
legge n. 48 piu' volte citata e detta una normativa che si inserisce
nel sistema «a regime» di accesso all'ufficio di magistrato
ordinario.
In sintesi l'articolo in questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario - un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano
esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando a tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di magistrato di tribunale, «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
12.2.2. - Questa disposizione - benche' non ancora entrata in
vigore - si inserisce in un sistema che, per l'accesso alle
magistrature speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
L'art. 14 n. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso al concorso a referendario di Tribunale amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di iscrizione
all'albo professionale (ed e' interessante osservare che l'anzianita'
originariamente prevista era di 4 anni).
Analogamente l'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel
disciplinare l'accesso al concorso a referendario della Corte dei
conti (altro concorso cd. di secondo grado), prevede che ad esso
possano partecipare gli avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo
professionale.
Ancora analogamente l'art. 1 della legge 20 giugno 1995, n. 519,
nel disciplinare l'accesso al concorso a avvocato dello Stato
(ulteriore concorso cd. di secondo grado), prevede che ad esso
possano partecipare gli avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo
professionale (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
In tutti e tre i casi al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
13. - Il quadro normativo cosi' delineato presenta dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
Appare sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo esercizio della professione» possano essere ammessi ad un
concorso ad essi riservato per l'accesso alla carriera di
magistratura con la qualifica di magistrati di tribunale e che,
viceversa, il titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai fini
dell'esonero dalla prova preliminare prescritta per l'accesso alle
prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario (cioe' alla
qualifica iniziale della carriera di magistratura) previsti dalla
normativa dell'art. 18 della legge n. 48.
Nello stesso tempo tale previsione non potrebbe essere
giustificata in base al rilievo che la normativa dell'art. 126-ter
non e' ancora concretamente operativa proprio perche' non si e'
ancora esaurita la fase dell'espletamento dei concorsi di cui
all'art. 18.
Essa infatti si innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo attribuisce rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur congiuntamente ad una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo albo professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado per l'accesso a magistrature speciali e all'avvocatura dello
Stato.
Da questo punto di vista appare invero singolare e poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione all'albo professionale possano essere ammessi a concorsi
di secondo grado per l'accesso alla magistratura amministrativa,
contabile e all'avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai magistrati ordinari con qualifica di magistrato di tribunale, e
che quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado) per uditore giudiziario, debbano sottoporsi ad una prova
preliminare da cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle scuole di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
14. - Questo sistema potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle esigenze di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato, nel concorso a uditore giudiziario, l'introduzione
della prova preliminare e che tendenzialmente giustificano che ad
essa sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che il legislatore - con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare un efficace e giusto contemperamento tra l'esigenza di
snellimento del concorso e quella di attribuire ragionevole
rilevanza, ai fini dell'ammissione diretta alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati all'esercizio della professione di avvocato, in
particolare, appare - in relazione al contesto normativo sopra
delineato - irrazionale e, soprattutto, tale da determinare una
ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli appartenenti
alle categorie beneficiarie invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto ai diplomati nelle scuole di specializzazione per le
professioni legali.
15. - Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la massima rilevanza a esigenze di snellimento della procedura
concorsuale, garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe costituito esplicazione di discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 della
Costituzione secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire
in «condizioni di uguaglianza».
16. - Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli aspiranti partecipanti al concorso, particolari categorie di
soggetti esentati dall'onere di sostenere la prova preliminare in
ragione del possesso di particolari titoli che, evidentemente, si
presume assicurino il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
Tale scelta comportava pero' per il legislatore l'onere di
individuare tali titoli o condizioni nel rispetto di canoni di
ragionevolezza e di coerenza del sistema normativo, in modo da
garantire il rispetto del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come accennato, il necessario bilanciamento di tali principi con le
esigenze di semplificazione dell'iter concorsuale sottese alla
previsione della prova preliminare.
Per le ragioni sopra indicate non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
- tale bilanciamento sia avvenuto con previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 della Costituzione.
17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta alle prove scritte del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.