IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5784 del 2004
R.G.,  proposto  da  Antonella  Illuminati,  rappresentata  e  difesa
dall'avvocato Giuseppina Schettino, presso il cui studio in Roma, via
Condotti n. 9, e' elettivamente domiciliata;
    Contro  il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore  rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
presso  la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
ex lege, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione degli
articoli  6,  8,  9, 10, 11, 12, 13 e 14 del bando di concorso per la
copertura  di  350  posti  di  uditore  giudiziario  indetto con d.m.
23 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo
2004  -  4ª  serie  speciale - e di ogni altro atto e/o provvedimento
presupposto, connesso e/o consequenziale.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 23 giugno 2004 il primo
referendario  Davide  Soricelli;  uditi altresi' l'avvocato Schettino
per  la  ricorrente  e  l'avvocato  Ferrante  per  il Ministero della
giustizia,

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    1.  - L'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha
delegato  il  Governo  ad  emanare uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:
«semplificazione  delle  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e
introduzione  graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di
specializzazione  istituite nelle universita', sedi delle facolta' di
giurisprudenza».
    1.1.  -  In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre  1997,  n. 398.  Il  decreto  in  questione  ha  previsto  -
relativamente  agli  iscritti  al corso di laurea in giurisprudenza a
decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999  -  che  l'ammissione  al
concorso  per  uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali;  esso ha
altresi'  previsto  in via residuale la possibilita' di ammissione al
concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza
(art. 6 che ha novellato l'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
    In  particolare il citato art. 124 e' stato cosi' modificato: «al
concorso  sono  ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede peraltro
che,  qualora le domande di partecipazione al concorso presentate dai
candidati  in  possesso del diploma siano inferiori a cinque volte il
numero  dei  posti per i quali il concorso e' bandito, «sono altresi'
ammessi,   previo   superamento   della   prova  preliminare  di  cui
all'art. 123-bis   ed   in  misura  pari  al  numero  necessario  per
raggiungere  il  rapporto  anzidetto,  anche  i candidati in possesso
della  sola  laurea  in  giurisprudenza»  (comma  3). Con la legge 13
febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva modificata
eliminando  -  in  armonia  con  la  sua  prevista soppressione e con
l'introduzione  del sistema dei «correttori esterni» - il riferimento
alla prova preliminare.
    1.2.  -  In  applicazione  della prescrizione di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La  prova  in  questione  era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
art. 123-bis:  «1)  La  prova  preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  del  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con    le    modalita'    stabilite    dal    regolamento    di   cui
all'art. 123-quinquies,  alle  quali il candidato risponde scegliendo
una  delle  risposte  prefissate.  Le  domande  sono  predisposte con
esclusivo  riguardo  ai  testi normativi, escluso ogni riferimento ad
argomenti  ed  orientamenti  giurisprudenziali  e dottrinali. Ad ogni
candidato  e' assegnato un ugual numero di domande. 3) La graduatoria
e'  formata  avvalendosi  di  strumenti  informatici  sulla  base del
punteggio  assegnato  alle risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso
un  numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono  comunque  ammessi  alle  prove  scritte  i  candidati che hanno
riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che risulta ammesso ai
sensi  del  comma  3.  Della  ammissione  alla  prova scritta e' data
notizia  secondo  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di
grazia  e  giustizia.  5)  Sono  esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi  alla  prova  scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a) i
magistrati  militari,  amministrativi e contabili; b) i procuratori e
gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita'
in  uno  degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro
che   hanno   conseguito   il  diploma  di  specializzazione  per  le
professioni   legali,   benche'   iscritti  al  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  prima  dell'anno  accademico 1998/1999. 6) II mancato
superamento  della  prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai
fini di cui all'art. 126, primo comma.
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001 n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal  citato  art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e
l'obiettivo  di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del
concorso prima garantito dalla stessa e' stato affidato a «correttori
esterni»;  in  particolare  l'art. 9,  comma  5, della legge n. 48 ha
introdotto  nel  piu'  volte  citato  r.d.  30  gennaio  1941,  n. 12
l'art. 125-quinquies  che  ha  previsto, qualora i candidati siano in
numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli
elaborati concorsuali a «correttori esterni» individuati dai Consigli
giudiziari  in  magistrati,  avvocati  che  siano iscritti negli albi
speciali  per le giurisdizioni superiori e professori universitari in
materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilita'.
    L'art. 18  della  legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di  uditori  giudiziari  per  la  copertura  di tutti i posti vacanti
nell'organico  della  magistratura  alla  data  della  sua entrata in
vigore  mediante  tre  concorsi  da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal  comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria cosi'
articolata:  «qualora  non  sia  possibile completare tempestivamente
l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti
secondo  la  disciplina  prevista  dall'art. 125-quinquies  del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il  Ministro  della  giustizia  puo',  sentito il Consiglio superiore
della   magistratura,   differire,   con  proprio  decreto  motivato,
l'applicazione  della  disciplina  medesima  ai concorsi successivi a
quelli  previsti  dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di
cui  al  medesimo  comma  1  dell'art. 18  sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12,  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e si svolgono secondo la disciplina di cui al
capo  III  della  presente  legge; si applicano altresi' gli articoli
123-quater  e  123-quinquies  del  citato  regio  decreto  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato sui c.d. «correttori
esterni» si e' verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del termine di tre anni di cui al citato art. 18 - il Ministero della
giustizia   ha   bandito   i  due  concorsi  residui,  prevedendo  lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'art. 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale  ricorso  la ricorrente - laureata in giurisprudenza in
possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della  professione  di
avvocato  e titolare dell'ufficio di vice-procuratore onorario presso
il  Tribunale  civile di Roma - impugna il bando di concorso indicato
in epigrafe.
    2.1.  - Ella denuncia anzitutto l'illegittimita' della previsione
della  prova  preliminare;  denuncia  altresi' l'illegittimita' della
mancata  previsione  ad  opera  del  bando  dell'esonero  dalla prova
preliminare dei candidati che rivestono la qualifica di avvocato o di
giudice onorario.
    2.2.   -  In  estrema  sintesi  la  ricorrente  denuncia  che  la
previsione  della  prova  preliminare e' irragionevole e contrastante
con  le  norme degli articoli 51 e 106 Cost., in quanto e' inidonea a
garantire  un reale accertamento del possesso dei requisiti culturali
e  della  preparazione  necessaria allo svolgimento della funzione di
magistrato.
    2.3.  -  In  via  logicamente  subordinata  la  ricorrente  - ben
consapevole  che  le  previsioni del bando di concorso applicano alla
lettera  le  norme  contenute  nell'art. 123-bis  del r.d. 30 gennaio
1941,  n. 12 - sostiene che quest'ultima disposizione dovrebbe essere
interpretata  «estensivamente»  in  quanto  un'applicazione  testuale
delle  previsioni in punto di esonero dalla prova preliminare in essa
contenute  condurrebbe  a  risultati  «incoerenti con la volonta' del
legislatore»;  in  particolare,  l'assunto  della  ricorrente  e' che
rispetto  ai titoli da lei vantati - abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato e ufficio di giudice onorario - il diploma di
specializzazione per le professioni legali costituirebbe un minus: di
qui  l'interpretazione  estensiva  proposta  secondo  cui  andrebbero
ricomprese  nelle  categorie  di  candidati  beneficiari di esonero i
soggetti in possesso di tali titoli.
    2.4. - Il Ministero della giustizia si e' costituito e resiste al
ricorso.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 23
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  La  ricorrente  e' stata pertanto esonerata dall'onere di
sostenere  la  prova  preliminare,  in  attesa - dopo la pronuncia da
parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita'
che viene sollevata con la presente ordinanza (ai punti 10 e succ.) -
della  pronunzia  definitiva sull'istanza di tutela cautelare e della
decisione di merito.
    4. - Nella controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il
bando  di  concorso  impugnato  costituisce puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
art. 123-bis.
    Pertanto  la  previsione da parte del bando di concorso impugnato
della  prova  preliminare  e  della necessita' di sottoposizione alla
stessa  dei  candidati  non  rientranti  in  alcuna  delle  categorie
indicate  dal quinto comma dell'art. 123-bis piu' volte citato non e'
il  frutto  di  una  scelta  discrezionale dell'amministrazione ma il
risultato  dell'applicazione  di specifiche disposizioni legislative:
dunque  la  sostanza  delle censure dedotte finisce con il risolversi
nella  questione  di legittimita' costituzionale delle norme citate -
cioe'  del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge
13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 - nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte
dei  candidati  alla  prova  preliminare  ovvero nella parte in cui -
nell'individuare le categorie esonerate da tale prova - non darebbero
rilevanza  ad  ulteriori  titoli  ritenuti  meritevoli di particolare
considerazione legislativa.
    5.  -  Al  riguardo  e' opportuno rilevare che la introduzione, a
scopi  di  semplificazione  e  accelerazione  del-l'iter concorsuale,
della  necessita'  di sottoporre i candidati ad una prova preliminare
preordinata  ad  accertare  il  possesso  da  parte loro di requisiti
culturali  di  base non appare irragionevole; essa, infatti, consente
di  ridurre  il  numero  dei  partecipanti  alle  prove scritte - con
conseguente  riduzione della complessita' e dei tempi della procedura
- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parita' di
trattamento  degli interessati; e' indiscutibile che tale sistema non
sia  l'unico  possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la
sua   previsione  e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale  del
legislatore che non risulta palesemente irragionevole.
    6.  - L'attenzione deve quindi essere «spostata» sul regime degli
«esoneri» dall'onere di sottoposizione alla prova preliminare.
    Sul  punto  deve  rilevarsi  che la previsione dell'esonero dalla
prova  preliminare  a  favore dei soggetti in possesso del diploma di
specializzazione  per le professioni legali non appare irragionevole,
dato che tale diploma costituisce «a regime» il requisito normalmente
richiesto per l'ammissione al concorso.
    7.  -  L'esonero previsto in favore di magistrati amministrativi,
contabili  e  militari  e  di  avvocati  e  procuratori  dello  Stato
parimenti  non  appare  irragionevole;  se  la  funzione  della prova
preliminare   e'  quella  di  accertare  il  possesso  dei  requisiti
culturali  (come  testualmente  stabilisce  l'art. 123-bis piu' volte
citato), e' giustificabile che la prova non debba essere sostenuta da
parte  di  soggetti  vincitori  di  concorsi  pubblici in larga parte
analoghi  a quello previsto per l'accesso alla magistratura ordinaria
(in  alcuni casi addirittura si tratta di concorsi di secondo grado);
non  dissimili  considerazioni  possono  farsi  per  la categoria dei
soggetti  risultati  idonei  non  vincitori  in precedenti concorsi a
uditore  giudiziario.  Tra l'altro deve aggiungersi che il numero dei
beneficiari  dell'esonero appartenenti alle categorie in esame appare
decisamente  esiguo  e tale quindi da non incidere significativamente
sulle   esigenze   di   semplificazione   e  accelerazione  dell'iter
concorsuale che giustificano la previsione della prova preliminare.
      8.  -  Per  quanto  riguarda  il  mancato  esonero dei soggetti
titolari dell'ufficio di giudice onorario, tale previsione non appare
arbitraria  o  irragionevole  in  quanto la diversita' di trattamento
rispetto ai magistrati professionali e a procuratori e avvocati dello
Stato sembra potersi giustificare in base alla circostanza che questi
sono   vincitori  di  un  concorso  pubblico  avente  caratteristiche
analoghe  a  quelle  previste  per  il  concorso  per  l'ingresso  in
magistratura ordinaria.
    8.1.  -  Nessuna irragionevole disparita' di trattamento puo' poi
ritenersi  sussistente  rispetto  alla  categoria  dei  titolari  del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali; la ratio
dell'esonero  di  questa  categoria  di  soggetti  risiede, come gia'
accennato,  nella circostanza che tale diploma costituisce «a regime»
il  requisito  per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario e
si collega a un disegno di politica legislativa avente ad oggetto non
solo  la  semplificazione  del  concorso ma la «formazione comune dei
laureati  in  giurisprudenza  attraverso  l'approfondimento  teorico,
integrato   da   esperienze   pratiche,   finalizzato  all'assunzione
dell'impiego   di   magistrato   ordinario   o   all'esercizio  delle
professioni  di  avvocato  o  notaio» (art. 16 del d.lgs. 17 novembre
1997, n. 398).
    9. - Da cio' deriva che la disposizione che esonera i titolari di
specializzazione  per  le professioni legali dalla prova preliminare,
in  considerazione  della  disomogeneita'  delle  situazioni poste in
confronto,  non  puo'  essere  invocata come tertium comparationis al
fine  di fondare la valutazione di irragionevolezza per disparita' di
trattamento del mancato esonero dei soggetti titolari dell'ufficio di
giudice onorario.
    10.   -   Cio'  premesso,  deve  esaminarsi  la  questione  della
legittimita'   costituzionale   della  previsione  della  generale  e
indifferenziata  necessita'  di sottoposizione alla prova preliminare
dei  candidati  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato.
    Ritiene  il  Collegio  che  la  questione  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata.
    10.1.  -  Per  quanto  attiene  al  profilo della rilevanza della
questione,  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis dei regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare  ai  concorsi  per uditore giudiziario di cui all'art. 18
della  legge  n. 48  e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate   nel   quinto   comma  dell'art. 123-bis  devono,  ai  fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio'   vale   evidentemente  anche  per  i  candidati  che,  come  la
ricorrente,  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio della
professione di avvocato. In definitiva, nella previsione della legge,
quest'ultima condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli
22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone  alla  ricorrente  l'onere  di  sostenere la prova
preliminare,  determinando  la  illegittimita' in parte qua dell'atto
impugnato,   con  conseguenti  ricadute  sulla  definitiva  pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  della  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  articoli 21,  comma  10,  e 26, comma 5, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034,  come  modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
tanto e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    In  ricorso  sono indicati come parametri costituzionali rispetto
ai quali si porrebbe un problema di illegittimita' della normativa in
esame gli articoli 3 e 97.
    Ad   avviso   del   Collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  ha  carattere  di  non manifesta infondatezza solo in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'art. 3  e  ribadito,  per quanto attiene all'accesso ai pubblici
uffici,  dall'art. 51 (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in
condizioni di uguaglianza»).
    Per  quanto  riguarda  invece  il  riferimento  all'art. 97 della
Costituzione  -  cioe'  alla  norma  che  prescrive  che l'accesso ai
pubblici uffici, ivi compreso quello di magistrato ordinario, avvenga
mediante concorso (art. 106 della Costituzione) - nella previsione di
una  prova  preliminare  all'ammissione alle prove scritte non sembra
ravvisabile  alcuna  violazione  delle stesse; sul punto non puo' che
ribadirsi  quanto  gia'  sopra  espresso  circa  il  carattere di non
irragionevole scelta politica del legislatore che la previsione della
prova in questione presenta.
    12.  -  Piu'  articolato - sia pur nell'ambito di una valutazione
limitata  alla  «non  manifesta  infondatezza»  della  questione - e'
invece   il   discorso   relativo   alla  sottoposizione  alla  prova
preliminare dei soggetti abilitati alla professione di avvocato.
    Al riguardo occorre fare una premessa: all'esame del Tribunale e'
la   sola   normativa   transitoria  relativa  ai  concorsi  previsti
dall'art. 18  della  legge  n. 48. La normativa «a regime» imperniata
sulla   previsione   del   diploma   rilasciato   dalle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1.  - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto   evidenziarsi   che,   secondo   la  previsione  del  d.m.
11 dicembre  2001,  n. 475,  il  diploma  rilasciato  dalle scuole di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini del
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  d.m. in
questione  attua  la  specifica  previsione  dell'art. 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  del
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'art. 126-ter del
r.d.  n. 12 del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio dalla
legge  n. 48 piu' volte citata e detta una normativa che si inserisce
nel   sistema   «a  regime»  di  accesso  all'ufficio  di  magistrato
ordinario.
    In  sintesi  l'articolo in  questione  prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di tribunale, «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'art. 14  n. 6  della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034,  come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di iscrizione
all'albo professionale (ed e' interessante osservare che l'anzianita'
originariamente prevista era di 4 anni).
    Analogamente l'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel
disciplinare  l'accesso  al  concorso  a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  c.d.  di secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo
professionale.
    Ancora  analogamente l'art. 1 della legge 20 giugno 1995, n. 519,
nel  disciplinare  l'accesso  al  concorso  a  avvocato  dello  Stato
(ulteriore  concorso  c.d.  di  secondo  grado),  prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
    Appare  sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo  esercizio  della professione» possano essere ammessi ad un
concorso   ad   essi   riservato   per  l'accesso  alla  carriera  di
magistratura  con  la  qualifica  di  magistrati  di tribunale e che,
viceversa,  il titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai fini
dell'esonero  dalla  prova  preliminare prescritta per l'accesso alle
prove   scritte  dei  concorsi  a  uditore  giudiziario  (cioe'  alla
qualifica  iniziale  della  carriera  di magistratura) previsti dalla
normativa dell'art. 18 della legge n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al rilievo che la normativa dell'art. 126-ter
non  e'  ancora  concretamente  operativa  proprio  perche' non si e'
ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento  dei  concorsi  di  cui
all'art. 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla magistratura amministrativa,
contabile e all'avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di tribunale, e
che  quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
    14.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
    L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati   all'esercizio   della   professione   di   avvocato,   in
particolare,  appare  -  in  relazione  al  contesto  normativo sopra
delineato  -  irrazionale  e,  soprattutto,  tale  da determinare una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto agli appartenenti
alle  categorie  beneficiarie  invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto  ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 della
Costituzione  secondo  cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire
in «condizioni di uguaglianza».
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il necessario bilanciamento di tali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
(tale  bilanciamento  sia  avvenuto  con  previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 della Costituzione.
    17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli  articoli  3  e  51  Costituzione,  del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.