IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza riservata nella causa civile R.G. 59/C/04 promossa, ex art. 22 e seguenti legge n. 689/1981, da Vecchiato Luca, residente in Finale Ligure ed ivi elettivamente domiciliato in via Brunenghi, n. 21/1, presso e nello studio dell'avv. Marcella Diotti e del dott. Umberto Luzi, i quali lo rappresentano e lo difendono in forza di procura ad litem posta a margine del ricorso introduttivo, contro il comune di Finale Ligure, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Sovrintendente Eleonora Chiccoli. Fatto Con ricorso depositato in cancelleria in data 30 giugno 2004 il sig. Vecchiato Luca proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. 25117/03/P emesso dalla Polizia Municipale di Finale Ligure in data 7 novembre 2003 e contestato all'opponente con raccomandata a mezzo servizio postale del 9 febbraio 2004, per violazione dell'art. 158, comma 2, lett. d)e 6, c.d.s., lamentando che a seguito del verbale predetto gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di Euro 75,14, comprensiva di Euro 6,89 per spese di notifica, oltre alla decurtazione di punti due dalla patente di guida. Sosteneva, il ricorrente, di non essere stato alla guida della propria autovettura nelle circostanze dell'accertamento e di non essere in grado di fornire il nominativo dell'effettivo utilizzatore del veicolo di che trattasi, ma che, pur tuttavia, nella sua qualita' di proprietario del veicolo, gli veniva comunicata la decurtazione di punti due dalla propria patente di guida, ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s. Formulava, pertanto, eccezione preliminare e pregiudiziale di incostituzionalita' dell'art. 204-bis, legge n. 214/2003 nella parte in cui prevede l'obbligo per il ricorrente di versare anticipatamente, mediante deposito, la meta' del massimo edittale previsto per la sanzione inflitta, nonche' dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, come modificato dal d.l. n. 151 del 27 giugno 2003, conv. nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione dell'autore della infrazione, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente. Instava, pertanto, affinche' il giudice sollevasse la relativa questione alla Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per quanto riguarda l'art. 204 -bis legge n. 214/2003, ed in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. con riferimento alla normativa contenuta nell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/2002. Chiedeva, infine, la sospensione provvisoria della sanzione. Diritto Il ricorso si oppone ad un verbale di contestazione elevato in data 7 novembre 2003, sotto la vigenza della novella legislativa di cui alla legge n. 214 del 1° agosto 2003. Quanto alla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 204-bis legge n. 214/2003, la stessa deve ritenersi superata dalla recente pronuncia della Corte n. 114 del 5 - 8 aprile 2004., e, pertanto, non si dara' corso al suo esame. Quanto, invece, all'analoga eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, ritiene, questo giudice, la sua rilevanza e non manifesta infondatezza, stante la violazione degli artt. 3, 24, 27 Cost. La norma in esame dispone che in presenza di violazioni al c.d.s. che prevedano la decurtazione di punti dal documento di guida «... la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione ...». La previsione normativa contenuta nel testo novellato del c.d.s. importa una responsabilita' oggettiva del proprietario del veicolo e la conseguente decurtazione dei punti assume carattere sanzionatorio nei confronti dello stesso. Orbene la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente nei motivi sopra esposti appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione del punteggio in pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso, proposto non dal conducente del veicolo rimasto finora sconosciuto, bensi' dal proprietario del predetto veicolo, comporterebbe l'automatica decurtazione del punteggio dalla patente di guida di quest'ultimo, alla luce della dichiarata impossibilita' da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida nel giorno in cui fu rilevata l'infrazione. Inoltre la questione di legittimita' di che trattasi appare non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti patente ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente sistema sanzionatorio penale ed amministrativo. La legge n. 689/1981 stabilisce, infatti, al suo art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», con cio' sancendo anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio secondo il quale la responsabilita' derivante dalle violazioni di legge e' personale (art. 27, comma 1, Cost.), dal che deriva l'impossibilita' di chiamare a risponderne un soggetto al posto di un altro. Appare, altresi', censurabile anche in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. l'art. 126-bis d.lgs. n. 285792, quando prevede l'obbligo di denuncia, a carico del proprietario del veicolo, dell'autore della violazione qualora gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni, mentre analogo obbligo di denuncia dell'effettivo utilizzatore del veicolo imposto al proprietario limita il diritto di difesa del cittadino, nel quale e' ricompresso anche il diritto al silenzio. Del pari la norma all'esame introduce degli elementi di grave disuguaglianza tra i cittadini in aperto contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo oggetto dell'accertamento si presenta come sanzione eventuale, applicandosi, da una parte, solo se il proprietario del mezzo e' munito del documento di guida e colpendo, dall'altra, non il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore nei termini prescritti i dati personali dell'effettivo utilizzatore dell'autovettura. La norma, infine, appare ulteriormente contraria al principio di ragionevolezza e legalita', non essendo comprensibile la finalita' cautelare della sanzione che di fatto viene applicata a soggetto diverso da colui che ha commesso l'illecito; inoltre l'oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., non essendo, questi, materialmente presente sul luogo dell'accertamento e potendo, al piu', solo ed esclusivamente fornire le generalita' del soggetto a cui ha affidato l'auto, ma non anche quelli dell'effettivo autore dell'illecito, ha come conseguenza, in tale ultimo caso, l'applicazione nei suoi confronti di una sanzione personale conseguente all'omissione di un comportamento del tutto impossibile.