IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza riservata nella causa civile R.G.
59/C/04  promossa,  ex  art. 22  e  seguenti  legge  n. 689/1981,  da
Vecchiato  Luca,  residente  in  Finale  Ligure  ed ivi elettivamente
domiciliato   in  via  Brunenghi,  n. 21/1,  presso  e  nello  studio
dell'avv.  Marcella  Diotti  e  del  dott.  Umberto  Luzi, i quali lo
rappresentano  e  lo  difendono  in forza di procura ad litem posta a
margine  del ricorso introduttivo, contro il comune di Finale Ligure,
in  persona  del  sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e difeso dal
Sovrintendente Eleonora Chiccoli.

                                Fatto

    Con  ricorso  depositato in cancelleria in data 30 giugno 2004 il
sig.   Vecchiato   Luca  proponeva  opposizione  avverso  verbale  di
contestazione n. 25117/03/P emesso dalla Polizia Municipale di Finale
Ligure  in  data  7  novembre  2003  e  contestato  all'opponente con
raccomandata  a  mezzo  servizio  postale  del  9  febbraio 2004, per
violazione  dell'art. 158,  comma  2, lett. d)e 6, c.d.s., lamentando
che  a  seguito del verbale predetto gli veniva comminata la sanzione
pecuniaria  di  Euro 75,14,  comprensiva  di  Euro 6,89  per spese di
notifica,  oltre  alla  decurtazione  di  punti  due dalla patente di
guida.
    Sosteneva,  il  ricorrente,  di non essere stato alla guida della
propria  autovettura  nelle  circostanze  dell'accertamento  e di non
essere  in grado di fornire il nominativo dell'effettivo utilizzatore
del veicolo di che trattasi, ma che, pur tuttavia, nella sua qualita'
di proprietario del veicolo, gli veniva comunicata la decurtazione di
punti  due dalla propria patente di guida, ai sensi dell'art. 126-bis
c.d.s.
    Formulava,  pertanto,  eccezione  preliminare  e pregiudiziale di
incostituzionalita'  dell'art. 204-bis, legge n. 214/2003 nella parte
in   cui   prevede   l'obbligo   per   il   ricorrente   di   versare
anticipatamente,  mediante  deposito,  la  meta' del massimo edittale
previsto  per  la  sanzione  inflitta,  nonche' dell'art. 126-bis del
d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, come modificato dal d.l. n. 151 del
27  giugno  2003,  conv. nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, nella
parte  in cui prevede, in caso di mancata identificazione dell'autore
della  infrazione,  la  decurtazione  dei  punti  dalla  patente  del
proprietario  del  veicolo,  salvo  che  quest'ultimo  indichi, entro
trenta   giorni   dalla   richiesta   dell'autorita'  competente,  le
generalita' dell'effettivo conducente.
    Instava,  pertanto,  affinche'  il giudice sollevasse la relativa
questione  alla  Corte  costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24
Cost.  per  quanto  riguarda l'art. 204 -bis legge n. 214/2003, ed in
relazione  agli  artt. 3,  24,  27  e  111 Cost. con riferimento alla
normativa contenuta nell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/2002.
    Chiedeva, infine, la sospensione provvisoria della sanzione.

                               Diritto

    Il  ricorso  si  oppone ad un verbale di contestazione elevato in
data  7  novembre 2003, sotto la vigenza della novella legislativa di
cui alla legge n. 214 del 1° agosto 2003.
    Quanto  alla  eccezione  di incostituzionalita' dell'art. 204-bis
legge  n. 214/2003,  la  stessa deve ritenersi superata dalla recente
pronuncia della Corte n. 114 del 5 - 8 aprile 2004., e, pertanto, non
si dara' corso al suo esame.
    Quanto, invece, all'analoga eccezione sollevata dal ricorrente in
merito all'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, ritiene, questo giudice,
la  sua  rilevanza e non manifesta infondatezza, stante la violazione
degli artt. 3, 24, 27 Cost.
    La norma in esame dispone che in presenza di violazioni al c.d.s.
che prevedano la decurtazione di punti dal documento di guida «... la
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi,   la   segnalazione  deve  essere  effettuata  a  carico  del
proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della
commessa violazione ...».
    La  previsione normativa contenuta nel testo novellato del c.d.s.
importa  una responsabilita' oggettiva del proprietario del veicolo e
la  conseguente decurtazione dei punti assume carattere sanzionatorio
nei confronti dello stesso.
    Orbene  la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente  nei motivi sopra esposti appare rilevante nel giudizio in
corso,   pur   non  essendosi  ancora  effettivamente  verificata  la
decurtazione  del  punteggio in pendenza del giudizio di opposizione,
in   quanto   l'eventuale  rigetto  del  ricorso,  proposto  non  dal
conducente   del  veicolo  rimasto  finora  sconosciuto,  bensi'  dal
proprietario   del   predetto   veicolo,  comporterebbe  l'automatica
decurtazione  del  punteggio  dalla patente di guida di quest'ultimo,
alla  luce  della  dichiarata impossibilita' da parte dello stesso di
indicare  chi  fosse  alla  guida  nel  giorno  in  cui  fu  rilevata
l'infrazione.
    Inoltre  la  questione di legittimita' di che trattasi appare non
manifestamente  infondata,  atteso  che  la  decurtazione  dei  punti
patente  ad  un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta
applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al
vigente sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.
    La  legge  n. 689/1981  stabilisce,  infatti,  al  suo art. 3 che
«nelle  violazioni  in cui e' applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e  volontaria,  sia  essa  dolosa o colposa», con cio' sancendo anche
nell'ambito  delle  sanzioni  amministrative  il principio secondo il
quale  la  responsabilita'  derivante  dalle  violazioni  di legge e'
personale  (art. 27, comma 1, Cost.), dal che deriva l'impossibilita'
di chiamare a risponderne un soggetto al posto di un altro.
    Appare,  altresi',  censurabile  anche  in relazione all'art. 24,
comma  2,  Cost.  l'art. 126-bis  d.lgs.  n. 285792,  quando  prevede
l'obbligo  di  denuncia,  a  carico  del  proprietario  del  veicolo,
dell'autore  della violazione qualora gli organi di polizia non siano
riusciti  ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste
solo in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni,
mentre  analogo  obbligo  di denuncia dell'effettivo utilizzatore del
veicolo  imposto  al  proprietario  limita  il  diritto di difesa del
cittadino, nel quale e' ricompresso anche il diritto al silenzio.
    Del  pari  la  norma  all'esame introduce degli elementi di grave
disuguaglianza  tra  i  cittadini  in  aperto  contrasto con l'art. 3
Cost., dal momento che la sanzione della decurtazione dei punti dalla
patente    di    guida   del   proprietario   del   veicolo   oggetto
dell'accertamento  si presenta come sanzione eventuale, applicandosi,
da  una  parte,  solo  se  il  proprietario  del  mezzo e' munito del
documento  di  guida  e  colpendo, dall'altra, non il proprietario in
quanto  tale,  ma  solo  se  non  comunica all'organo accertatore nei
termini  prescritti  i  dati  personali  dell'effettivo  utilizzatore
dell'autovettura.
    La  norma, infine, appare ulteriormente contraria al principio di
ragionevolezza  e  legalita',  non essendo comprensibile la finalita'
cautelare  della  sanzione  che  di  fatto viene applicata a soggetto
diverso  da  colui  che  ha  commesso l'illecito; inoltre l'oggettiva
impossibilita'   per  il  proprietario  del  veicolo  di  rendere  la
dichiarazione  di cui all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., non essendo,
questi, materialmente presente sul luogo dell'accertamento e potendo,
al piu', solo ed esclusivamente fornire le generalita' del soggetto a
cui  ha  affidato  l'auto,  ma non anche quelli dell'effettivo autore
dell'illecito,   ha   come   conseguenza,   in   tale   ultimo  caso,
l'applicazione   nei   suoi   confronti  di  una  sanzione  personale
conseguente all'omissione di un comportamento del tutto impossibile.