IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 561 del 2003 proposto da ICOS S.p.a., in persona dell'amministatore unico comm. Andrisi Rizzo, rappresentato e difeso dall'avv. Lino Spedicato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla via Calabria n. 1; Contro l'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Graziuso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 539/1997 del 17 febbraio - 13 maggio 1997, registrata il 6 giugno 1997, spedita in forma esecutiva il 26 giugno successivo e cosi' notificata il 30 giugno 1997; dell'atto di precetto notificato il 9 settembre 1997; dell'atto di precetto notificato il 21 luglio 1998; dell'atto di precetto notificato il 24 luglio 1999; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.A.C.P. di Brindisi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla Camera di consiglio del 10 luglio 2003 la relazione del dott. Luigi Costantini e udito, altresi', l'avv. Spedicato per il ricorrente e l'avv. Graziuso per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o Con sentenza n. 539/1997 del 17 febbraio - 13 maggio 1997 il Tribunale di Brindisi condannava l'I.A.C.P. provinciale a corrispondere alla creditrice ICOS S.p.a. la somma di lire 104.816.630, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonche' alle spese di giudizio complessivamente liquidate in lire 8.400.000 oltre iva e cap. Dopo aver infruttuosamente intimato precetto all'istituto debitore, la stessa ICOS S.p.a., intendendo perseguire anche la via del ricorso al giudice amministrativo onde ottenere il recupero del suo credito, con atto notificato il 2 ottobre 2002 diffidava l'I.A.C.P. ad adempiere l'obbligazione entro il termine di giorni 30. La stessa ICOS S.p.a., pertanto, nell'inerzia dell'I.A.C.P. propone il presente ricorso con il quale chiede al giudice adito di voler adottare i provvedimenti necessari per dare completa ed effettiva esecuzione alla sentenza innanzi indicata. Si e' costituito in giudizio I.A.C.P. il quale, nel chiedere il rigetto del ricorso, fondamentalmente rileva che, in virtu' dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, i creditori di enti costruttori di case popolari ed economiche «non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro dei lavori pubblici (ora Regione)». Alla Camera di consiglio del 10 luglio 2003, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa e' stata ritenuta per la decisione. D i r i t t o Il provvedimento giurisdizionale di cui l'ICOS S.p.a. chiede l'esecuzione e' costituito dalla sentenza n. 539/1997 del 17 febbraio - 13 maggio 1997 con la quale il Tribunale di Brindisi condannava l'I.A.C.P. al pagamento, in favore della stessa ICOS, della somma di lire 104.816.630, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonche' delle spese processuali. Orbene, l'ente intimato, costituendosi nel presente giudizio, riconosce che «non e' minimamente in discussione il giudicato» formatosi sulla suindicata sentenza; rileva, tuttavia, l'improcedibilita' dell'azione esecutiva in relazione a quanto disposto dell'art. 80, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, secondo cui i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti «non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministero per lavori pubblici (ora Regione)». Per converso la societa' ricorrente sostiene che la norma invocata da controparte, subordinando l'esercizio dell'azione giudiziaria al preventivo rilascio di un provvedimento amministrativo (nella fattispecie non intervenuto) risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e di effettivita' della funzione giurisdizionale, rispettivamente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. La proposta questione di incostituzionalita', in quanto rilevante e non manifestamente infondata, merita di essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Sotto il profilo della rilevanza occorre osservare che l'art. 80 del r.d. n. 1165/1938 trova applicazione, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, indipendentemente dall'esistenza di mutui o di contributi statali concessi in favore dell'I.A.C.P. Ne consegue che la pretesa esecutiva avanzata con il presente giudizio, intanto puo' trovare realizzazione, in quanto rimosse dall'ordinamento quelle disposizioni atte a paralizzare o ad ostacolare la normale azione esecutiva. D'altro canto la societa' ICOS, nell'inottemperaza della p.a., puo' rinvenire soltanto nell'azione esecutiva il rimedio giuridico per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie; sicche' limitarne l'esercizio significherebbe vanificare la stessa pronuncia giurisdizionale di accertamento del credito. Per quanto riguarda poi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, questo giudice ritiene che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantita a tutti dall'art. 24 della Cost. possa subire, cosi' come condizionato dall'art. 80 del r.d. n. 1165/1938, significative ed ingiustificate compressioni. Il Giudice delle leggi, invero, ha piu' volte ritenuto compatibili con il sistema costituzionale forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di rimedi di carattere amministrativi. La stessa Corte costituzionale, tuttavia, non ha esitato a dichiarare la decadenza di quelle norme che, attraverso una «compressione penetrante», si rivelassero tali da ostacolare o rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di azione (sent. n. 57/1972; n. 93/1979; n. 530/1989; n. 15/1991; n. 406/1993). Nel caso di specie l'atto regionale di controllo (nulla osta), necessariamente richiesto dall'art. 80 del r.d. n. 1165/1938 per l'esercizio o il proseguimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'ente controllato (I.A.C.P.) rende, ad avviso del Collegio, «impossibile o comunque estremamente difficoltoso» l'accesso alla tutela giurisdizionale. La norma in questione, infatti, non fissando alcuna regola per l'esercizio del potere autorizzatorio, impedisce al soggetto interessato di poterne verificare la conformita' a parametri normativi predeterminati. E cio' significa che l'azione giudiziaria resta subordinata, ex art. 80, r.d. n. 1165/1938, ad un provvedimento amministrativo (nulla osta) in cui si esprime la incontrollata discrezionalita', se non l'arbitrio, della p.a. Ne' il meccanismo previsto, per intraprendere o proseguire l'azione esecutiva nei confronti dell'I.A.C.P., puo' ritenersi giustificato dalla specificita' delle funzioni proprie dell'ente. Se e' vero, infatti, che, come osserva parte ricorrente e per altri aspetti la giurisprudenza, l'edilizia popolare e' da ritenersi «un servizio pubblico di protezione sociale», e' altrettanto vero che numerosi altri interessi pubblici affidati dall'ordinamento alla cura della p.a., non si sottraggono, ancorche' caratterizzati da pari o maggiore rilevanza sociale, al rischio di un possibile ritardo nell'espletamento della funzione. D'altro canto risulta difficile, sotto quest'ultimo profilo, rinvenire un qualche criterio logico atto a giustificare, senza pregiudizio al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, la diversa garanzia riservata ai creditori dell'ente pubblico, atteso che, pur in presenza di situazioni identiche, solo per alcuni si richiede il filtro di una determinazione amministrativa ai fini dell'accesso alla tutela giurisdizionale. In conclusione la prospettata questione di legittimita' costituzionale appare rilevante e non manifestamente infondata e, pertanto, il giudizio va sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.