ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge
27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi
con ricorsi della Regione Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, notificati
il  28 febbraio  e  il  1° marzo  2003,  depositati in cancelleria il
7 marzo  successivo  ed  iscritti  al  n. 19  e al n. 25 del registro
ricorsi 2003.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28 settembre  2004 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  F.  Ferrari  per la Regione Valle
d'Aosta,  Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per
la  Regione  Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando'
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Le  Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna hanno proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale  di numerose disposizioni
della  legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003) e, tra queste, dell'art. 28.
    La  Regione  valdostana impugna l'intero articolo, in riferimento
agli  articoli 3,  5,  114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonche'
all'art. 10   della   legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione). La
Regione  Emilia-Romagna  indirizza  le  sue censure nei confronti dei
commi 5 e 6 dell'art. 28, denunciandone il contrasto con il principio
di leale collaborazione.
    La disposizione impugnata, dopo avere stabilito, nel comma 1, che
il  Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di assicurare
il  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  provvede
all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul comportamento degli
enti  ed  organismi  pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede,
al  comma 2,  che tutte le predette amministrazioni pubbliche debbano
codificare  con criteri uniformi gli incassi, i pagamenti e i dati di
competenza  economica  «al fine di garantire la rispondenza dei conti
pubblici  alle  condizioni  dell'articolo 104 del trattato istitutivo
della  comunita'  europea  e  delle  norme  conseguenti».  Il comma 5
attribuisce  poi  al Ministro dell'economia e delle finanze il potere
di disciplinare le modalita' e i tempi della codificazione con propri
decreti, sentita la Conferenza unificata.
    Il  comma 6,  infine, nel sostituire il comma 6 dell'art. 227 del
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali), stabilisce che gli enti locali
debbano  inviare telematicamente «il rendiconto completo di allegati,
le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo» alle sezioni
enti locali della Corte dei conti e ulteriormente dispone che «tempi,
modalita'   e   protocollo   di  comunicazione  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali e la Corte dei conti».
    Secondo  la  Regione  Valle  d'Aosta  la  disposizione oggetto di
impugnazione, dettando disposizioni di dettaglio in ambiti riferibili
a  materie  di  competenza  residuale  della  Regione  o  comunque di
legislazione  concorrente,  contravverrebbe  al  criterio  di riparto
delle potesta' legislative definito nell'art. 117 Cost.
    Secondo   la   medesima   ricorrente  la  disposizione  censurata
inciderebbe  sulla  materia «finanza pubblica», che sarebbe del tutto
sottratta  alla  competenza  legislativa  dello  Stato,  non  essendo
ricompresa   negli   elenchi   di   cui  ai  commi  secondo  e  terzo
dell'art. 117 Cost. Ove poi si ritenesse che la materia coinvolta sia
quella  della  «armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento
della   finanza  pubblica»,  affidata  alla  legislazione  ripartita,
l'impugnato    art. 28   sarebbe   comunque   lesivo   dell'autonomia
legislativa regionale, in quanto porrebbe una disciplina di analitico
dettaglio  e  comunque  farebbe  rinvio a decreti ministeriali in una
materia estranea all'ambito della legislazione esclusiva dello Stato.
Sarebbero  in  tal  modo  violati i commi terzo e sesto dell'art. 117
Cost.
    La  Regione  Emilia-Romagna  ha impugnato il medesimo art. 28 nei
commi 5  e  6.  Secondo  la  ricorrente,  le  disposizioni  censurate
potrebbero   ascriversi   alla   competenza   statale   in   tema  di
«coordinamento   informativo   statistico   e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione  statale, regionale e locale» (art. 117, secondo
comma,  lettera r).  Tuttavia  la previsione, nel comma 5, di un mero
parere,  anziche'  di  una intesa con la Conferenza unificata ai fini
della  definizione,  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze,   delle   modalita'   di  rilevazione  dei  dati  economici,
determinerebbe  una violazione del principio di leale collaborazione.
In   considerazione  della  forte  incidenza  di  tali  modalita'  di
rilevazione  sull'organizzazione  regionale  e  degli  enti locali, i
decreti  ministeriali  dovrebbero  infatti costituire il risultato di
una codeterminazione paritaria fra Stato, Regioni ed enti locali.
    Quanto  al comma 6, la Regione Emilia-Romagna, pur concedendo che
la  disposizione  in  oggetto  possa  essere ascritta alla competenza
statale  in  materia  di  coordinamento informativo, rileva come essa
incida  comunque  sull'organizzazione degli enti locali, ossia su una
materia demandata (salva la riserva allo Stato della disciplina degli
organi  di Governo) alla potesta' legislativa regionale residuale. Da
cio'  la  conclusione che il decreto sostanzialmente regolamentare al
quale l'impugnato comma 6 affida la determinazione delle modalita' di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati dovrebbe essere
emanato,  in  ossequio  al  principio di leale collaborazione, previa
intesa  con  la  Conferenza  unificata,  e non, come previsto, con il
semplice parere della stessa.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  e ha chiesto che tutte le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o comunque infondate.
    In  via  preliminare,  la  difesa  dello  Stato  osserva  che gli
artt. 117,  terzo  comma,  e 119, secondo comma, Cost., attribuiscono
allo   Stato   la   competenza   a  stabilire  principi  in  tema  di
coordinamento  della finanza pubblica, espressione che comprenderebbe
in  se'  la  finanza  «allargata».  Si  rileva  inoltre che nel testo
costituzionale  tale competenza risulta rinsaldata e ampliata nel suo
oggetto da numerose altre disposizioni e segnatamente: dall'art. 117,
primo   comma,   ove   sono  menzionati  come  limite  alla  potesta'
legislativa   regionale   «i   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario»,  fra  i  quali  sarebbero  certamente  da annoverare le
regole  poste  nel  trattato di Maastricht per il coordinamento delle
politiche  economiche  e  di  bilancio degli Stati membri dell'Unione
europea;  dal  medesimo  art. 117,  primo  comma,  nella parte in cui
assoggetta  le leggi regionali al rispetto della Costituzione e cosi'
rende  attivi  nei  confronti  dell'autonomia legislativa regionale i
precetti posti negli artt. 5, 81 e 95, primo comma, Cost; dal secondo
comma  dell'art. 117,  ove  si  affidano  alla legislazione esclusiva
statale:  la  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio  nazionale  (lettera m), le norme in materia di
previdenza  sociale  (lettera o)  e  la  perequazione  delle  risorse
finanziarie   (lettera e);   dall'art. 119,   quinto  comma,  ove  si
riconosce  allo Stato il compito di promuovere «lo sviluppo economico
e   la   coesione   e   la   solidarieta'   sociale»  anche,  ma  non
esclusivamente,   attraverso  interventi  «speciali»;  dall'art. 119,
quinto  comma,  ove si pone il principio dell'integrale finanziamento
delle funzioni attribuite ai diversi enti territoriali con le risorse
indicate  nel  medesimo art. 119, cio' che presuppone che lo Stato, e
il  Parlamento  in  primo  luogo,  possano  indirizzare  e  guidare i
processi  di acquisizione e distribuzione delle risorse finanziarie e
le «grandezze» della finanza pubblica.
    Con  specifico  riguardo  alla  censura  formulata  nei confronti
dell'art. 28  dalla  Regione  valdostana, l'Avvocatura replica che la
disposizione  e' volta ad acquisire informazioni sull'attivita' degli
enti  pubblici  al fine di conseguire obiettivi di finanza pubblica e
di contabilita' generale ed e' pertanto riconducibile alla competenza
esclusiva   dello   Stato   di   cui   alla   lettera l)  (recte:  r)
dell'art. 117,  secondo comma, Cost. L'esercizio, in tale materia, di
potesta'   regolamentare   da  parte  dello  Stato  sarebbe  pertanto
perfettamente  legittimo in quanto conforme alla regola di competenza
posta nel sesto comma dell'art. 117 Cost.
    Quanto  alle  doglianze fatte valere dalla Regione Emilia-Romagna
nei  confronti  dei  commi 5  e  6  del menzionato art. 28, la difesa
erariale,  rammentato  come  la  ricorrente non contesti la spettanza
allo  Stato  di  una  competenza  legislativa  esclusiva  in materia,
osserva  che  la  previsione  di un parere della Conferenza unificata
appare  del  tutto  idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento
delle  Regioni  e  degli  enti  locali, in considerazione del rilievo
eminentemente tecnico delle operazioni regolate dalla fonte statale.
    3.  -  Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 28 settembre 2004
hanno    depositato    ulteriori   memorie   difensive   la   Regione
Emilia-Romagna e l'Avvocatura dello Stato.
    In  replica alle difese dell'Avvocatura, la ricorrente deduce che
l'art. 28,   comma 6,   prevede   il  parere  della  sola  Conferenza
Stato-Citta'   (e  non  di  quella  unificata,  come  prescritto  nel
comma 5),  e che il carattere tecnico delle operazioni previste nelle
disposizioni  impugnate  non  rende, di per se', superflua l'intesa e
sufficiente  il  parere.  Si  sostiene,  al  contrario, che i profili
tecnici  sono  inevitabilmente connessi a quelli organizzativi e che,
in  virtu'  dell'interferenza dei poteri descritti nelle disposizioni
impugnate  con l'organizzazione degli enti territoriali, il principio
di  leale  collaborazione avrebbe imposto l'acquisizione, in entrambe
le fattispecie, dell'intesa con la Conferenza unificata.
    Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ha  depositato  memorie  con le quali
ulteriormente   argomenta  per  il  rigetto  di  entrambi  i  ricorsi
regionali.
    Con riguardo al ricorso della Regione Valle d'Aosta, si ribadisce
come  la  norma  censurata,  limitandosi a disporre l'acquisizione di
elementi   conoscitivi  e  la  codificazione  generalizzata  di  dati
economici,  non  incide  sulle  competenze  regionali  e  costituisce
esercizio   delle   competenze   legislative   dello   Stato  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed r), Cost.
    In   relazione   al   ricorso   della   Regione   Emilia-Romagna,
l'Avvocatura   ribadisce   che  entrambe  le  disposizioni  impugnate
(art. 28, commi 5 e 6) concernono prescrizioni di carattere meramente
tecnico-contabile  ed  operativo,  non  idonee  quindi  a coinvolgere
scelte  discrezionali  delle  Regioni.  Pertanto,  secondo  la difesa
erariale,  il  coinvolgimento  tramite parere, rispettivamente, della
Conferenza   unificata   e   della  Conferenza  Stato-Citta'  sarebbe
sufficiente  ad assicurare la leale collaborazione, tanto piu' ove si
consideri   che   la   codificazione   riguarderebbe  solo  gli  enti
territoriali e non anche le Regioni.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna hanno proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale  di numerose disposizioni
della  legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003).
    2.  -  Le  impugnazioni relative all'art. 28 vengono qui trattate
distintamente  rispetto  alle  altre  questioni proposte negli stessi
ricorsi,  riservate  a separate decisioni, e, per l'omogeneita' della
materia, possono essere decise con unica sentenza.
    3.  -  La  disposizione  impugnata  stabilisce  che  il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  allo  scopo  di  assicurare  il
perseguimento   degli   obiettivi   di   finanza  pubblica,  provvede
all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul comportamento degli
enti  ed  organismi  pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche
con  riferimento  all'obbligo  di  utilizzo  delle convenzioni CONSIP
(comma  1),  avvalendosi,  anche  in  caso  di  mancato  o tempestivo
riscontro,  del  collegio  dei  revisori  o  dei sindaci o ancora dei
nuclei  di  valutazione o dei servizi di controllo interno (comma 2).
Il  comma 3,  al  fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici
alle  condizioni  fissate  dall'articolo 104  del trattato istitutivo
della  comunita' europea, prescrive che debbano essere codificati con
criteri  uniformi  su  tutto  il  territorio nazionale gli incassi, i
pagamenti   e   i   dati   di  competenza  economica  rilevati  dalle
amministrazioni pubbliche, di cui al gia' citato art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   n. 165   del  2001,  vale  a  dire  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed
amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province,   i   comuni,  le  comunita'  montane  e  loro  consorzi  e
associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi
case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie   di   cui   al   d.lgs.   30 luglio  1999,  n. 300  (Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59).
    Nel  successivo  comma 4  si  impone  alle  banche incaricate dei
servizi  di  tesoreria  e di cassa e agli uffici postali che svolgono
analoghi  servizi  un  divieto di accettare disposizioni di pagamento
prive  di  tale codificazione. Il comma 5 attribuisce poi al Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  il  potere  di stabilire con propri
decreti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,  la codificazione, le
modalita'  e  i  tempi  per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3  e 4, nonche' di provvedere ad apportare, con propri decreti,
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
    Secondo  la  Regione  Valle  d'Aosta  la  disposizione oggetto di
impugnazione, dettando disposizioni di dettaglio in ambiti riferibili
a  materie  di  competenza  residuale  della  Regione  o  comunque di
legislazione  concorrente,  contravverrebbe  al  criterio  di riparto
delle  potesta' legislative definito nell'art. 117 Cost. Inoltre, nel
fare  rinvio  a  decreti  ministeriali in materia estranea all'ambito
della  legislazione  esclusiva  dello  Stato, essa violerebbe i commi
terzo e sesto dell'art. 117 Cost.
    La Regione Emilia-Romagna lamenta invece la lesione del principio
di  leale  collaborazione  da parte del comma 5 del medesimo art. 28,
nella parte in cui prevede un mero parere, anziche' una intesa con la
Conferenza  unificata,  ai  fini della definizione delle modalita' di
rilevazione   dei   dati  economici.  Analogamente,  in  ossequio  al
principio  di  leale collaborazione, il decreto ministeriale al quale
il  comma 6  dell'art. 28 affida la determinazione delle modalita' di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati dovrebbe essere
emanato  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  e non, come
previsto, con il semplice parere della stessa.
    4. - Tutte le questioni proposte sono infondate.
    La disposizione censurata racchiude in se' due distinti ambiti di
disciplina.  I commi da 1 a 4 concernono l'attivita' di acquisizione,
da  parte del Ministero dell'economia, delle informazioni concernenti
la  gestione  finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Si mira in
tal  modo  ad  assicurare  al  Ministero  gli  strumenti  conoscitivi
necessari   per   seguire  le  complessive  dinamiche  della  finanza
pubblica, cosi' da facilitare la verifica del rispetto degli obblighi
derivanti,  in via diretta (art. 104 TCE) o mediata (alla stregua del
cosiddetto   `Patto   di   stabilita'   interno),   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
    I  commi 5  e  6  abilitano lo Stato, con decreti ministeriali, a
determinare  le  caratteristiche  uniformi nella rappresentazione dei
dati  contabili delle amministrazioni pubbliche, nonche' le modalita'
di  invio  dei  bilanci  da  parte  degli enti locali alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti.
    Cosi'   chiariti   i   contenuti  regolativi  della  disposizione
impugnata,  non  e'  difficile  rinvenire nella disciplina recata dai
primi   quattro  commi  l'espressione  della  competenza  legislativa
concorrente  in  tema  di  «coordinamento  della  finanza  pubblica»;
materia  che,  come  questa Corte ha avuto modo di chiarire (sentenza
n. 36  del 2004), legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali
quando  lo  rendano  necessario  ragioni di coordinamento finanziario
connesse   ad   obiettivi   nazionali   (comprensivi,  dunque,  della
cosiddetta  «finanza  pubblica allargata»), a loro volta condizionati
dagli obblighi comunitari.
    I  poteri  di  determinazione,  rispettivamente, della cosiddetta
«codificazione»  dei  dati  contabili  e  delle modalita' di invio da
parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono,
in tal senso, pienamente partecipi della finalita' di coordinamento e
insieme  di  regolazione  tecnica,  rilevazione dati e controllo, che
connotano  la  legislazione  in  tema  di coordinamento della finanza
pubblica.
    Quanto  poi  al  denunciato  carattere  puntuale della disciplina
statale,  e'  stato  da  questa  Corte precisato che il coordinamento
finanziario  «puo'  richiedere,  per  la  sua  stessa  natura,  anche
l'esercizio  di  poteri  di  ordine  amministrativo,  di  regolazione
tecnica,  di  rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere
«finalistico»  dell'azione  di  coordinamento  postula che «a livello
centrale  si possano collocare non solo la determinazione delle norme
fondamentali  che  reggono  la materia, ma altresi' i poteri puntuali
eventualmente  necessari  perche' la finalita' di coordinamento», per
sua  natura  eccedente  le  possibilita'  di  intervento  dei livelli
territoriali  sub-statali,  «possa  essere  concretamente realizzata»
(sentenza  n. 376  del  2003).  Da  cio' l'infondatezza delle censure
proposte dalla Regione Valle d'Aosta.
    Riguardo  ai  commi 5  e  6,  che concernono, rispettivamente, la
predisposizione  di  modalita'  uniformi  di codificazione di dati di
rilievo contabile (incassi e pagamenti) e di trasmissione dei bilanci
degli  enti  locali  alla  competente  sezione della Corte dei conti,
viene  invece in rilievo un puntuale titolo di competenza legislativa
esclusiva  dello Stato: quello in tema di coordinamento statistico ed
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
(art. 117,  primo  comma, lettera r, Cost.). La disciplina impugnata,
infatti,  ha  ad  oggetto la predisposizione di modalita' uniformi di
rappresentazione  (comma  5)  e  di  trasmissione  (comma  6) di dati
contabili (incassi e pagamenti), che vengono resi omogenei al fine di
aggregarli per poter cosi' predisporre la base informativa necessaria
al controllo delle dinamiche reali della finanza pubblica.
    Versandosi  in  un  ambito  riservato alla competenza legislativa
esclusiva   dello   Stato,   va   pertanto  decisa  nel  senso  della
infondatezza    anche    la   denunciata   violazione   del   riparto
costituzionale   della   potesta'   regolamentare,   per   avere   le
disposizioni  impugnate  affidato  a decreti ministeriali la concreta
predisposizione  delle  modalita'  di «codificazione». In una materia
rimessa  alla  propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato ben
puo', infatti, esercitare, nelle forme che ritenga piu' opportune, la
potesta' regolamentare.
    Neppure  si  puo' sostenere che, pur in una materia ascritta alla
competenza  legislativa esclusiva, il rispetto del principio di leale
collaborazione  imporrebbe  allo  Stato  di  garantire  alle Regioni,
quando   esso  regoli  attivita'  di  queste  ultime,  una  forma  di
codeterminazione  paritaria  del  contenuto dell'atto. La previsione,
nel  comma 5,  di  un  parere  (e non di una intesa) della Conferenza
unificata,  al  contrario,  appare  del tutto idonea ad assicurare il
necessario  coinvolgimento  delle  Regioni e degli enti locali, tanto
piu'  in  considerazione  della  natura  eminentemente  tecnica della
disciplina di coordinamento statale.
    Deve infine aggiungersi che la previsione di obblighi informativi
e' di per se' inidonea a ledere sfere di autonomia costituzionalmente
garantita (si veda ancora la sentenza n. 376 del 2003).