ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
26    novembre   2003   relativa   all'insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  senatore  Augusto Cortelloni nei confronti di Giuseppe
Pagliani  ed altri, promosso dal Tribunale di Ancona, sezione seconda
civile,  con  ricorso  depositato  il  13  luglio 2004 ed iscritto al
n. 272 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che il Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, nel
corso  di  un  processo  civile  proposto  nel marzo 2001 da Giuseppe
Pagliani,  Eufemia  Milelli  e  Domenico  Pasquariello, magistrati in
servizio  presso  il  Tribunale  di  Modena, nei confronti di Augusto
Cortelloni,  con  ordinanza emessa l'8 gennaio 2004 (e pervenuta alla
Corte  a  mezzo  posta  il  13 luglio 2004), ha proposto conflitto di
attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato  avverso la delibera adottata
nella  seduta  del  26  novembre  2003,  con la quale il Senato della
Repubblica  ha  dichiarato  che  i  fatti  oggetto  di  quel processo
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio   delle  sue  funzioni  e,  pertanto,  ricadono  nella
disciplina di cui all'art. 68 della Costituzione;
        che  il  giudizio,  nel  quale sono convenuti sia il senatore
Cortelloni che il direttore responsabile del giornale «Nuova Gazzetta
di  Modena»,  concerne  la  richiesta  di risarcimento danni avanzata
dagli  attori,  in conseguenza della pubblicazione - in data 7 giugno
2000,  e  cioe'  due  giorni  dopo  la lettura del dispositivo di una
sentenza  penale  resa dai predetti giudici nel processo n. 166/1999,
avente  ad  oggetto  abusi  sessuali  nei  confronti  di  minori - di
un'intervista  in cui, secondo la prospettazione attorea, il senatore
Cortelloni   avrebbe  superato  i  limiti  del  diritto  di  critica,
attribuendo   ai   componenti  dell'organo  giudicante  comportamenti
contrari   ai   doveri   connaturali   all'esercizio  della  funzione
giurisdizionale;
        che, in punto di fatto, riferisce il ricorrente che, a fronte
della  domanda  introduttiva del giudizio, il convenuto ha sollevato,
in via pregiudiziale - segnatamente invocando il disposto dell'art. 3
della  legge  20  giugno  2003  n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'articolo  68  della  Costituzione nonche' in materia di processi
penali  nei  confronti delle alte cariche dello Stato) - eccezione di
immunita',  ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, per l'esistenza
di   un   nesso   funzionale   tra  le  dichiarazioni  da  lui  rese,
asseritamente  integranti  diffamazione  a  mezzo  stampa,  e  la sua
attivita'  di  parlamentare,  consistita  in  una serie di iniziative
dirette  ad  accertare  presunte  illegalita'  nella  conduzione  del
dibattimento penale oggetto della critica;
        che   a   tanto   gli   attori  hanno  replicato  contestando
l'applicabilita'   della   prerogativa   ed   evidenziando  piuttosto
l'esistenza di un interesse personale del senatore agli esiti di quel
processo, per essere egli difensore di alcuni degli imputati;
        che,  nelle  more  della decisione, assunta in riserva, sulla
sussistenza  dei  presupposti  per  la  proposizione  di questione di
legittimita'  costituzionale  in  ordine  al  menzionato art. 3 della
legge  n. 140  del  2003,  specificamente  eccepita  dagli attori, e'
pervenuta  al  Tribunale  la delibera del Senato che, in accoglimento
della   richiesta   formulata   direttamente   dal  Cortelloni  e  in
conformita'  alla  proposta  della  Giunta delle elezioni e immunita'
parlamentari,  ha  dichiarato la insindacabilita' delle dichiarazioni
oggetto di causa;
        che,  tanto  premesso, osserva il Tribunale di Ancona che, in
base  alla  giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'operativita'
della   prerogativa   di  cui  all'art. 68  Cost.,  le  dichiarazioni
asseritamente  offensive,  ove  rese  dal  parlamentare extra moenia,
devono   essere  correlate  alla  funzione  svolta  da  un  nesso  di
strumentalita',  che,  se  va  senz'altro  riconosciuto  in  caso  di
dichiarazioni  sostanzialmente riproduttive dell'opinione espressa in
sede  parlamentare  (venendo  allora esse ad assicurare alla denuncia
svolta  nella  libera  dialettica  politica  il necessario corollario
della  pubblicita),  deve  essere  escluso  allorche' vi sia semplice
comunanza  di  argomento  fra la dichiarazione rilasciata ai mezzi di
comunicazione e le critiche formulate in Parlamento;
        che,  cosi' ricostruita l'area di operativita' dell'immunita'
di cui all'art. 68 Cost., ritiene il ricorrente che nella fattispecie
le dichiarazioni rese dal senatore Cortelloni (significativamente non
limitate  al  metodo di acquisizione della prova nel processo penale,
ma  estese  a  profili  spiccatamente  personali, nonche' eccentriche
rispetto  al  tema in discussione), lungi dall'essere strumentalmente
collegate all'attivita' parlamentare, appaiono piuttosto condizionate
da suoi interessi personali e professionali;
        che,   non   apparendogli  (anche  sulla  base  di  ulteriori
considerazioni) seriamente contestabile che le dichiarazioni rese dal
Cortelloni  siano del tutto slegate dalla funzione di parlamentare da
lui  svolta, il Tribunale di Ancona solleva conflitto di attribuzioni
tra  poteri  dello  Stato avverso la citata delibera del Senato della
Repubblica    e    contestualmente    questione    di    legittimita'
costituzionale,   in  riferimento  agli  artt. 3,  24  e  101  Cost.,
dell'art. 3,  comma 8, della legge n. 140 del 2003, in quanto obbliga
il  giudice  a  uniformarsi  alla  determinazione  del Parlamento che
dichiari la irresponsabilita'.
    Considerato  che,  in  questa fase, la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),   a   delibare  esclusivamente  se  il  ricorso  sia
ammissibile,  valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se
sussistano  i  requisiti  soggettivo  e  oggettivo di un conflitto di
attribuzioni  tra  poteri  dello Stato e, pertanto, non potendo sotto
alcun profilo esaminare, in questa sede, la questione di legittimita'
costituzionale sollevata in via incidentale;
        che,   sotto   il  profilo  soggettivo,  va  riconosciuta  la
legittimazione  del  Tribunale  di  Ancona, sezione seconda civile, a
sollevare  conflitto,  in quanto organo giurisdizionale, in posizione
di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta'
del potere cui appartiene;
        che  il  Senato  della Repubblica e' parimenti legittimato ad
essere  parte  del  presente  conflitto,  quale  organo  competente a
dichiarare in modo definitivo la volonta' del potere cui inerisce, in
ordine  all'applicabilita'  ai  propri componenti dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che,  sotto  il  profilo  oggettivo,  sussiste la materia del
conflitto,  poiche'  il  Tribunale  di Ancona denuncia che la propria
sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente garantita, sarebbe stata
illegittimamente  menomata  dalla  citata  delibera  del Senato della
Repubblica;
        che,   infine,  dal  ricorso  si  rilevano  le  «ragioni  del
conflitto»  e «le norme costituzionali che regolano la materia», come
stabilito  dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione    spetta   alla   competenza   della   Corte,   restando
impregiudicata  ogni  ulteriore decisione definitiva, anche in ordine
all'ammissibilita' del ricorso.