ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa all'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Augusto Cortelloni nei confronti di Giuseppe Pagliani ed altri, promosso dal Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, con ricorso depositato il 13 luglio 2004 ed iscritto al n. 272 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella. Ritenuto che il Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, nel corso di un processo civile proposto nel marzo 2001 da Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, nei confronti di Augusto Cortelloni, con ordinanza emessa l'8 gennaio 2004 (e pervenuta alla Corte a mezzo posta il 13 luglio 2004), ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata nella seduta del 26 novembre 2003, con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato che i fatti oggetto di quel processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, ricadono nella disciplina di cui all'art. 68 della Costituzione; che il giudizio, nel quale sono convenuti sia il senatore Cortelloni che il direttore responsabile del giornale «Nuova Gazzetta di Modena», concerne la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori, in conseguenza della pubblicazione - in data 7 giugno 2000, e cioe' due giorni dopo la lettura del dispositivo di una sentenza penale resa dai predetti giudici nel processo n. 166/1999, avente ad oggetto abusi sessuali nei confronti di minori - di un'intervista in cui, secondo la prospettazione attorea, il senatore Cortelloni avrebbe superato i limiti del diritto di critica, attribuendo ai componenti dell'organo giudicante comportamenti contrari ai doveri connaturali all'esercizio della funzione giurisdizionale; che, in punto di fatto, riferisce il ricorrente che, a fronte della domanda introduttiva del giudizio, il convenuto ha sollevato, in via pregiudiziale - segnatamente invocando il disposto dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) - eccezione di immunita', ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni da lui rese, asseritamente integranti diffamazione a mezzo stampa, e la sua attivita' di parlamentare, consistita in una serie di iniziative dirette ad accertare presunte illegalita' nella conduzione del dibattimento penale oggetto della critica; che a tanto gli attori hanno replicato contestando l'applicabilita' della prerogativa ed evidenziando piuttosto l'esistenza di un interesse personale del senatore agli esiti di quel processo, per essere egli difensore di alcuni degli imputati; che, nelle more della decisione, assunta in riserva, sulla sussistenza dei presupposti per la proposizione di questione di legittimita' costituzionale in ordine al menzionato art. 3 della legge n. 140 del 2003, specificamente eccepita dagli attori, e' pervenuta al Tribunale la delibera del Senato che, in accoglimento della richiesta formulata direttamente dal Cortelloni e in conformita' alla proposta della Giunta delle elezioni e immunita' parlamentari, ha dichiarato la insindacabilita' delle dichiarazioni oggetto di causa; che, tanto premesso, osserva il Tribunale di Ancona che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'operativita' della prerogativa di cui all'art. 68 Cost., le dichiarazioni asseritamente offensive, ove rese dal parlamentare extra moenia, devono essere correlate alla funzione svolta da un nesso di strumentalita', che, se va senz'altro riconosciuto in caso di dichiarazioni sostanzialmente riproduttive dell'opinione espressa in sede parlamentare (venendo allora esse ad assicurare alla denuncia svolta nella libera dialettica politica il necessario corollario della pubblicita), deve essere escluso allorche' vi sia semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione rilasciata ai mezzi di comunicazione e le critiche formulate in Parlamento; che, cosi' ricostruita l'area di operativita' dell'immunita' di cui all'art. 68 Cost., ritiene il ricorrente che nella fattispecie le dichiarazioni rese dal senatore Cortelloni (significativamente non limitate al metodo di acquisizione della prova nel processo penale, ma estese a profili spiccatamente personali, nonche' eccentriche rispetto al tema in discussione), lungi dall'essere strumentalmente collegate all'attivita' parlamentare, appaiono piuttosto condizionate da suoi interessi personali e professionali; che, non apparendogli (anche sulla base di ulteriori considerazioni) seriamente contestabile che le dichiarazioni rese dal Cortelloni siano del tutto slegate dalla funzione di parlamentare da lui svolta, il Tribunale di Ancona solleva conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la citata delibera del Senato della Repubblica e contestualmente questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., dell'art. 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003, in quanto obbliga il giudice a uniformarsi alla determinazione del Parlamento che dichiari la irresponsabilita'. Considerato che, in questa fase, la Corte e' chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e, pertanto, non potendo sotto alcun profilo esaminare, in questa sede, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale; che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta' del potere cui appartiene; che il Senato della Repubblica e' parimenti legittimato ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volonta' del potere cui inerisce, in ordine all'applicabilita' ai propri componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiche' il Tribunale di Ancona denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla citata delibera del Senato della Repubblica; che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva, anche in ordine all'ammissibilita' del ricorso.