LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento, iscritto al n. 18/04 R.G., promosso dalla Highlander di Dolcemascolo Sergio & C. S.n.c., in persona del suo rappresentante sig. Dolcemascolo Sergio avverso lo avviso di irrogazione della sanzione, determinata nel minimo in Euro 66.518,00, emessa dallo Ufficio dell'Entrate di Caltanissetta in data 27 settembre 2003 e notificato il 28 ottobre 2003. Sentito il relatore ed esaminati gli atti del procedimento; Ritenuto che l'Ufficio delle entrate di Caltanissetta con l'avviso in epigrafe indicato ha irrogato la sanzione, determinata in applicazione dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002 n. 73 recante «disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e lavoro irregolare», siccome competente a mente della disposizione contenuta nel successivo comma quinto della stessa disposizione; Ritenuto che la menzionata sanzione e' stata irrogata di seguito a visita ispettiva effettuata dall'INPS di Caltanissetta, con la quale era stata accertata la presenza nei locali della azienda della Highlander di numero tre lavoratori che prestavano irregolarmente la propria attivita' lavorativa subordinata; Ritenuto che il comma terzo dello art. 1 della legge n. 73/2002 prevede - ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste da altre disposizioni speciali dettate per il lavoro e per la previdenza - una ulteriore ed autonoma sanzione amministrativa conseguente all'«impiego dei lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altre documentazioni obbligatorie» da quantificarsi dal 200 al 400 per cento «... del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso dall'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione». Considerato che la menzionata sanzione appare, almeno ad avviso del collego, in contrasto con lo art. 3 della Costituzione oltre che sostanzialmente priva di intrinseca ragionevolezza sia perche' appare, di per se', idonea a concretamente realizzare trattamenti diversi per situazioni assolutamente identiche e sia perche', con riferimento al momento della contestazione ed ai correlativi criteri di determinazione della stessa sanzione rapportato «al periodo ricompreso dall'inizio dell anno e la data di contestazione», appare ingiustificatamente e irragionevolmente penalizzante della parte alla quale la contestazione sia stata effettuata nel mese di dicembre rispetto all'altra alla quale la medesima violazione sia stata contestata ed accertata nel mese di gennaio o in altro mese piu' prossimo al mese di gennaio; Considerato che la disposizione del quinto comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2002 n. 73, nella parte che attribuisce la competenza alla Agenzia delle entrate per la concreta irrogazione delle citata sanzione aggiuntiva mediante le modalita' previste dalle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 472 «ad eccezione dell'art. 16, comma secondo» - gia', di per se', in netta ed ingiustificata contrapposizione con la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) -, appare in evidente contrasto con l'art. 24 della Costituzione atteso che all'interessato non viene consentito, in via di mera ed ingiustificata ed irragionevole eccezione, di conoscere i dati di fatto e gli atti giustificativi della contestazione, incidendo, percio', negativamente sull'esercizio del dritto di difesa generalmente dalla Costituzione assicurato a tutti i cittadini; Considerato che il comma quinto dell'art. 1 della legge n. 73/2002 appare, ad avviso del collegio, anche in contrasto con l'art. 25 della Costituzione laddove attribuisce la competenza per la irrogazione della sanzione all'Ufficio delle entrate, nonostante la stessa sanzione comminata sia, seppure autonoma, riconducibile a violazioni di norme previdenziali e sul lavoro per le quali e' pur prevista una diversa competenza e un diverso giudice ordinario (del lavoro), costituisce, di per se', non solo una indebita sottrazione del trasgressore al giudice naturale all'uopo gia' costituito ( giudice ordinario), ma anche una ingiustificata ed irragionevole limitazione del diritto di difesa generalmente assicurato dall'art. 24 della Costituzione, tenuto presente che nei procedimenti avanti le Commissioni tributarie e' fatto espresso divieto - art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - alla parte di dedurre anche prove testimoniali e tenuto presente che alla stessa parte, anche a sensi dell'art. 32, terzo comma del d.P.R. n. 600/1973 - certamente applicabile nella sede contenziosa susseguente alla contestazione -, non e' consentito produrre «atti e documenti» non esibiti in sede di contestazione o di redazione del verbale ispettivo, imponendo, cosi', una ingiustificata compressione ed una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, seppure esso sia ampiamente assicurato nei procedimenti che debbono svolgersi avanti il giudice ordinario; Considerato che, per quanto esposto, per effetto dei menzionati rilievi, appare ricorrere il dubbio sulla legittimita' costituzionale delle menzionate disposizioni e considerato, altresi', che i medesimi non appaiono manifestamente infondati; Ritenuto che la decisione sulle questioni sollevate che la Corte costituzionale e' chiamata ad emettere e' rilevante rispetto alla decisione delle questioni di merito prospettate dalla Highlander con il proposto ricorso;