IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nelle  cause  civili riunite
nn. 282/2004   e   496/2004   R.G.  promosse  da:  Carnevale  Pietro,
rappresentato e difeso da avv. M.E. Crippa, e Alberto Tealdi;
    Contro  Fintur  S.p.A. - Delfin S.p.A. - Generoso Egidio - Cannas
Settimio  S.r.l.  -  Cannas  Barbara  -  Giuliana  -  Sabrina Maria -
Varvello Giancarlo - Abbati Franco.
    Ritenuta  l'opportunita' di riservare la decisione sull'eccezione
preliminare  di  incompetenza  territoriale  unitamente  a  quella di
merito;
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4  del  d.lgs.  n. 5/2003 e
s.m.i.  in  relazione  agli  artt. n. 24, comma 2, 111, comma 2 Cost.
nella  parte  in  cui non prevede l'obbligatorieta' della notifica da
parte  del  convenuto  della  comparsa  di  risposta anche agli altri
co-convenuti  i  quali si trovano pertanto privati della possibilita'
di  conoscere  le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e
di  dedurre  eventuali  mezzi istruttori, con conseguente lesione del
diritto  al  pieno  contraddittorio,  lesione che risulta ancora piu'
evidente   allorquando   i   co-convenuti  si  trovino  in  posizione
antitetica e confliggente tra di loro.
    Ritenuta  la rilevanza dell'anzidetta questione avuto riguardo al
fatto  che  gli  attuali  convenuti  sono  stati evocati nel medesimo
giudizio  quali  coobbligati  solidali  in relazione alla pretesa del
creditore  e  che  pertanto  ciascuno  di  essi  aveva  il diritto di
svolgere proprie difese in questo processo non soltanto nei confronti
dell'attore ma anche degli altri convenuti;
    Nell'ipotesi  di  specie,  in  cui  l'attore  (avv. Carnevale) si
assume  mandatario  di  alcuni  soggetti  che  conviene  in  giudizio
unitamente  al  suo sostanziale contraddittore (Delfin) perche' siano
estesi  loro gli effetti della sentenza che richiede, questi ultimi -
pur  rivestendo  il  ruolo  di convenuti - si trovano in posizione di
effettivo  conflitto  non solo verso chi li ha evocati in giudizio ma
anche verso una parte che con loro e' stata chiamata in giudizio;
    Ritenuta  altresi la non manifesta infondatezza dell'eccezione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8  del  d.lgs.  n. 5/2003 e
s.m.i. in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, Cost. nella
parte  in  cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare
alla  modifica  delle  domande  svolte  dall'attore  a  fronte  della
notifica  di  istanza  a  fissazione  di  udienza  ad  opera di altro
convenuto;
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  atteso  che - a fronte
dell'intervenuta   modifica   della   domanda  ad  opera  dell'attore
Carnevale - i convenuti non hanno avuto facolta' di replica stante il
tempestivo  deposito,  da  parte  di altro convenuto, dell'istanza di
fissazione di udienza collegiale; con conseguente lesione del diritto
di  difesa,  essendo  gli  stessi  stati  privati  della  facolta' di
replicare al mutamento della domanda operato dall'attore;
    Ritenuta  l'irrilevanza  sia  della  questione  di illegittimita'
costituzionale   per   eccesso   di  delega  tra  quanto  disposto  e
disciplinato  dall'art. 24  d.lgs.  n. 5/2003 e l'art. 12 della legge
delega  3 ottobre 2001, n. 366 - delega al Governo per la riforma del
diritto   societario   -,   sia  della  questione  di  illegittimita'
costituzionale relativa al disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 5/2003 con
gli  artt. 24,  comma  2,  111 Cost., atteso che nella fattispecie in
esame  la  domanda cautelare risulta essere stata proposta dalla soc.
Delfin  nei  confronti  del  solo  Carnevale  e  che  pertanto non e'
ravvisabile  la  perpetrazione della violazione del diritto di difesa
in capo agli altri convenuti, rigetta tali questioni;
    Ritenuto   che  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 19 d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. sia manifestamente infondata e
non  rilevante,  ne' avendo la difesa prospettato specifici motivi al
riguardo;