IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili riunite nn. 282/2004 e 496/2004 R.G. promosse da: Carnevale Pietro, rappresentato e difeso da avv. M.E. Crippa, e Alberto Tealdi; Contro Fintur S.p.A. - Delfin S.p.A. - Generoso Egidio - Cannas Settimio S.r.l. - Cannas Barbara - Giuliana - Sabrina Maria - Varvello Giancarlo - Abbati Franco. Ritenuta l'opportunita' di riservare la decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale unitamente a quella di merito; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. in relazione agli artt. n. 24, comma 2, 111, comma 2 Cost. nella parte in cui non prevede l'obbligatorieta' della notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta anche agli altri co-convenuti i quali si trovano pertanto privati della possibilita' di conoscere le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e di dedurre eventuali mezzi istruttori, con conseguente lesione del diritto al pieno contraddittorio, lesione che risulta ancora piu' evidente allorquando i co-convenuti si trovino in posizione antitetica e confliggente tra di loro. Ritenuta la rilevanza dell'anzidetta questione avuto riguardo al fatto che gli attuali convenuti sono stati evocati nel medesimo giudizio quali coobbligati solidali in relazione alla pretesa del creditore e che pertanto ciascuno di essi aveva il diritto di svolgere proprie difese in questo processo non soltanto nei confronti dell'attore ma anche degli altri convenuti; Nell'ipotesi di specie, in cui l'attore (avv. Carnevale) si assume mandatario di alcuni soggetti che conviene in giudizio unitamente al suo sostanziale contraddittore (Delfin) perche' siano estesi loro gli effetti della sentenza che richiede, questi ultimi - pur rivestendo il ruolo di convenuti - si trovano in posizione di effettivo conflitto non solo verso chi li ha evocati in giudizio ma anche verso una parte che con loro e' stata chiamata in giudizio; Ritenuta altresi la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, Cost. nella parte in cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore a fronte della notifica di istanza a fissazione di udienza ad opera di altro convenuto; Ritenuta la rilevanza della questione atteso che - a fronte dell'intervenuta modifica della domanda ad opera dell'attore Carnevale - i convenuti non hanno avuto facolta' di replica stante il tempestivo deposito, da parte di altro convenuto, dell'istanza di fissazione di udienza collegiale; con conseguente lesione del diritto di difesa, essendo gli stessi stati privati della facolta' di replicare al mutamento della domanda operato dall'attore; Ritenuta l'irrilevanza sia della questione di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega tra quanto disposto e disciplinato dall'art. 24 d.lgs. n. 5/2003 e l'art. 12 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 - delega al Governo per la riforma del diritto societario -, sia della questione di illegittimita' costituzionale relativa al disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 5/2003 con gli artt. 24, comma 2, 111 Cost., atteso che nella fattispecie in esame la domanda cautelare risulta essere stata proposta dalla soc. Delfin nei confronti del solo Carnevale e che pertanto non e' ravvisabile la perpetrazione della violazione del diritto di difesa in capo agli altri convenuti, rigetta tali questioni; Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. sia manifestamente infondata e non rilevante, ne' avendo la difesa prospettato specifici motivi al riguardo;