IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Con atto depositato in cancelleria in data 23 dicembre 2003, il sig. Pellero Nicola ha proposto ricorso avverso il verbale n. 4556/2003 del 31 agosto 2003, con il quale agenti della polizia municipale del Comune di Varazze hanno contestato la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, perche' alla guida del veicolo Renault Laguna, targato CE 599 XD, nella citta' di Varazze, all'intersezione tra viale Nazioni Unite e via Motegrappa, «non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'obbligo imposto dalla segnaletica sita in luogo». Nel verbale di cui trattasi, alla voce «sanzioni accessorie», e' prevista la «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti». All'udienza del 22 giugno 2004, presente il comandante della Polizia municipale di Varazze, sono state richiamate le contro deduzioni da questi depositate in cancelleria il 28 febbraio 2004: «il ricorso e' da considerarsi inammissibile in quanto il verbale e' stato pagato tramite c/c postale in data 17 dicembre 2003 dall'obbligato in solido "Nolauto Genova System", interrompendo cosi' la procedura sanzionatoria». Stante quanto dichiarato dalla Polizia municipale di Varazze, l'adito giudice dovrebbe pertanto confermare l'inammissibilita' del ricorso prevedendo l'art. 126-bis (patente a punti), comma secondo, del nuovo codice della strada, piu' esattamente, che «La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria» Parte ricorrente, preso atto, ha chiesto termine per formalizzare con memoria una istanza di eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del Codice della Strada in relazione al sopra citato art. 126-bis comma secondo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il precedente art. 3 della stessa. Al ricorrente, nella fattispecie, a fronte dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido, viene preclusa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, ogni possibilita' di «agire in giudizio», con ricorso al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.), avverso un verbale che, come nello specifico, va ben al di la' della pur rilevante sanzione pecuniaria che coinvolge responsabilmente l'obbligato in solido, implicando la applicazione dell'ulteriore contestuale sanzione, e cio' ad esclusivo carico e danno del solo ricorrente, della decurtazione di punti dalla patente ex art. 126-bis e persino della sospensione della stessa in caso di recidiva ex art. 145, undicesimo comma. Il diritto di difesa di un soggetto, il ricorrente, risulta palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido. Il verbale impugnato, cosi' come formulato, potrebbe far erroneamente ritenere che con la «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti» si siano individuate possibili ulteriori sanzioni, accessorie di quella principale pecuniaria, soggette, previa separata valutazione, ad un successivo provvedimento amministrativo, a sua volta impugnabile da parte del ricorrente che potrebbe cosi', in un secondo momento, rimettere in discussione la legittimita' del verbale stesso. Trattasi, invece, di una unica sanzione comprendente, sia quella pecuniaria (art. 145 comma decimo, c.d.s.) con relativa decurtazione dei punti (art. 126-bis comma 1, c.d.s.). che quella sospensiva della patente in caso di recidiva (art. 145, undicesimo comma, c.d.s). Parte ricorrente, nella memoria del 2 settembre 2004, depositata nell'udienza del 21 settembre 2004, lamenta inoltre la evidente «disparita' di trattamento tra l'ipotesi di violazione del codice della strada commessa da soggetto che e' altresi unico titolare ed utilizzatore del veicolo e l'ipotesi in cui l'autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario o altro soggetto comunque obbligato in solido ex art. 196 c.d.s.». Giustamente parte ricorrente rileva che «nel primo caso l'autore della violazione nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa avra' la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti dalla patente ovvero proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione, nel secondo caso tale scelta non potra' essere operata in piena liberta' perche' sara' condizionata dal comportamento di un terzo normalmente portatore di un interesse configgente con quello dell'autore della violazione». Con tale disparita' di trattamento risulterebbe pertanto violata la norma prevista dall'art. 3 della Costituzione. Per tutto quanto precede, ritiene questo giudice la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' sollevate dalla parte e la rilevanza nel procedimento che esse dispiegano talche' il ricorso non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione, per la quale appare necessario adire il Giudice delle leggi.