la commissione tributaria provinciale

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 332/04 depositato
il 4 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9KLS0100030
sanz.  amministr.  2003,  contro  Agenzia  entrate - Ufficio Macerata
proposto  dal  ricorrente Stipa Loris, via del Torrione, 41/A - 62012
Civitanova   Marche   (Macerata),   difeso   da  Bianchini  Vitaletti
Vitaliana,  Bianchini  Renato  e  Mauro,  via Crescimbeni, 42 - 62100
Macerata (MC).
    Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva.
                          Fatto  e  diritto
    I) Ha   presentato   ricorso   a  questa  Commissione  tributaria
provinciale Stipa Loris titolare della ditta Schoemaker Good di Loris
Stipa  esercente  l'attivita di produzione di calzature in Civitanova
Marche avverso l'atto di erogazione di sanzione n. R 9 KL501000302004
-  annualita'  2003  emesso,  ai  sensi dell'art. 3, comma 3 del d.l.
22 febbraio  2002,  n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73,
dell'Agenzia  delle  entrate  di  Macerata,  per  aver impiegato n. 3
lavoratori   dipendenti  non  risultanti  da  scritture  o  da  altra
documentazione  obbligatoria;  l'accertamento e' avvenuto con verbale
ispettivo INAIL del 25 settembre 2003.
    L'importo della sanzione erogata, ammontante a Euro 63.192,18, e'
stato  calcolato  per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la
data  del  verbale  di  contestazione della violazione e cioe' dal 1°
gennaio  2003  al  25 settembre 2003; i tre lavoratori che al momento
dell'accertamento  - 25 settembre 2003 - si trovavano al lavoro hanno
dichiarato di essere in azienda dal 22 settembre 2003, e solo per una
questione di tempo non erano stati ancora registrati nei libri paga e
in quelli matricola.
    II) Eccepisce innanzitutto la parte ricorrente:
        IIa) che  i  lavoratori  al  momento  dell'accesso dell'INAIL
stavano  ancora  verificando  la  strumentazione e la loro attitudine
all'uso,  e l'azienda stava valutando la loro idoneita' alle mansioni
lavorative;  inoltre non erano trascorsi i cinque giorni previsti per
regolarizzare l'assunzione;
        IIb) l'applicazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 3
della  legge  n. 73/2002  viola  i  principi  di costituzionalita' in
riferimento  agli  articoli 3,  25,  27  e  102 della Costituzione in
quanto:
        IIb.1) l'ufficio  irroga  la sanzione calcolando il costo del
lavoro   per   il  periodo  che  va  dall'inizio  dell'anno  2003  al
25 settembre  2003, mentre avrebbe dovuto ragguagliare le sanzioni al
periodo  dell'effettivo  svolgimento del lavoro irregolare. Il metodo
di  calcolo seguito dall'ufficio e' anomalo e discriminante in quanto
il valore su cui quantificare la sanzione varia molto se l'infrazione
viene  rilevata  all'inizio  dell'anno  piuttosto che alla fine dello
stesso  anno,  aumentando  in  maniera arbitraria se il rilievo viene
effettuato   alla  fine  dell'anno.  La  sua  determinazione  non  e'
oggettiva ne' proporzionale all'illecito commesso.
    Tale   disparita'  di  trattamento  in  presenza  della  medesima
infrazione   determina   una  discriminazione  del  contribuente  con
violazione  del principio di uguaglianza e di proporzionalita' di cui
agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
        IIb.2) violazione  del  diritto  di  difesa  circa  la durata
effettiva del rapporto che si ripercuote sul principio generale della
proporzionalita'   della   sanzione   rispetto  alla  gravita'  della
violazione  con  riferimento  agli  artt. 3,  25,  27,  e  102  della
Costituzione.
    La  sanzione  in  oggetto,  inoltre,  non essendo correlata ad un
tributo,  non dovrebbe essere di competenza della giurisdizione delle
Commissioni    tributarie   e   l'esclusivita'   dell'amministrazione
finanziaria   limita   notevolmente   il   diritto   di   difesa  del
trasgressore;
        IIb.3) infine  la  sanzione  in  esame  e' nuova ed ha natura
amministrativa   e   si   aggiunge   ad  altre  gia'  previste  dalla
legislazione  del  lavoro  e  della  previdenza e resta estranea alle
riduzioni  di legge previste per il cd. «concorso formale». Il cumulo
che  si  crea  evidenzia una violazione della naturale funzione della
sanzione ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, e del principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    III) Eccepisce   la   parte   ricorrente   anche  il  difetto  di
motivazione dell'atto impugnato del quale chiede l'annullamento.
    IV) Si   e'   costituita  l'Agenzia  delle  entrate  di  Macerata
evidenziando  innanzitutto  che  la  societa'  ricorrente  non  aveva
istituito   ne'   il   libro  paga  ne'  il  libro  matricola  e  che
incontestabilmente i tre operai stavano al lavoro.
    Contesta  inoltre  la  eccepita  incostituzionalita' della norma,
rivendicandone la sua legittima applicazione.
    V) Ritiene    questa    Commissione    che    l'eccezione   della
illegittimita'  costituzionale  della  norma  sotto  diversi  profili
formulata appare rilevante e non manifestamente infondata.
    Il  comma  3  dell'art. 3  della legge n. 73/2002 in esame sembra
porsi in contrasto con l'art. 3 e con gli articoli 25, 27 e 102 della
Costituzione.
    1.  - Appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione perche' la norma in questione crea una
evidente  ed  ingiustificata  disparita' di trattamento sanzionatorio
tra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari il cui
accertamento  avvenga all'inizio dell'anno, e il datore di lavoro che
si  avvalga  anch'esso di lavoratori irregolari e che, pur trovandosi
nelle  stesse condizioni, e' invece oggetto di accertamento alla fine
dell'anno,   in   quanto   e'  il  momento  dell'accesso  dell'organo
ispettivo,  di  carattere  del  tutto  discrezionale, arbitrario, che
determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione. Per cui
in  presenza  di una medesima condotta antigiuridica si possono avere
sanzioni  di diverso ammontare; con violazione anche del principio di
proporzionalita' della sanzione rispetto alle entita' e alla gravita'
della violazione commessa.
    Viceversa  l'ammontare della sanzione dovrebbe essere ancorato ad
un  fatto  di  carattere  oggettivo  e da chiunque verificabile, alla
durata  effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la
norma  dovrebbe  consentire  la  prova  di detta effettiva durata del
lavoro,  e,  solo  in  caso di esito negativo di tale prova, ritenere
valida  la  presunzione di legge che il rapporto di lavoro irregolare
debba   farsi   decorrere   dall'inizio   dell'anno  fino  alla  data
dell'accertamento della violazione.
    2.  -  Anche  per  tale  motivo  la  norma  in esame, ponendo una
presunzione  assoluta,  la'  dove stabilisce che la irregolarita' del
rapporto  deve  farsi risalire all'inizio dell'anno con la esclusione
della possibilita' di dimostrare che il rapporto di lavoro e' insorto
in  data  diversa,  sembra porsi in contrasto con articoli 3-25 e 102
della Costituzione. Anche in considerazione del fatto che la sanzione
in   oggetto  non  e'  correlata  ad  un  tributo,  e'  una  sanzione
amministrativa e non appare legittimo assoggettarla al regime proprio
delle sanzioni tributarie, attuando per tale motivo una disparita' di
trattamento   rispetto   ad   altri   illeciti  puniti  con  sanzioni
amministrative,  con  conseguente  notevole  lesione  del  diritto di
difesa per il divieto probatorio previsto nel processo tributario.
    3.  -  Infine  la sanzione si aggiunge in via autonoma alle altre
sanzioni  previste dalla normativa sul lavoro in quanto estranea alle
riduzioni  di  legge  previste  per il cumulo formale determinando un
cumulo  sanzionatorio  esorbitante  rispetto  all'illecito commesso e
trascura  totalmente  il  carattere  speciale della sanzione che deve
tener conto nella sua commisurazione della gravita' del fatto e della
condotta   del  contribuente,  con  violazione  del  principio  della
naturale   funzione   della   sanzione  previsto  dall'art. 27  della
Costituzione.
    VI) Pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale della
norma   di   che   trattasi   va   rimessa   all'esame   della  Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio in corso
come dalla seguente ordinanza.