la commissione tributaria provinciale Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 332/04 depositato il 4 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9KLS0100030 sanz. amministr. 2003, contro Agenzia entrate - Ufficio Macerata proposto dal ricorrente Stipa Loris, via del Torrione, 41/A - 62012 Civitanova Marche (Macerata), difeso da Bianchini Vitaletti Vitaliana, Bianchini Renato e Mauro, via Crescimbeni, 42 - 62100 Macerata (MC). Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva. Fatto e diritto I) Ha presentato ricorso a questa Commissione tributaria provinciale Stipa Loris titolare della ditta Schoemaker Good di Loris Stipa esercente l'attivita di produzione di calzature in Civitanova Marche avverso l'atto di erogazione di sanzione n. R 9 KL501000302004 - annualita' 2003 emesso, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'Agenzia delle entrate di Macerata, per aver impiegato n. 3 lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria; l'accertamento e' avvenuto con verbale ispettivo INAIL del 25 settembre 2003. L'importo della sanzione erogata, ammontante a Euro 63.192,18, e' stato calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data del verbale di contestazione della violazione e cioe' dal 1° gennaio 2003 al 25 settembre 2003; i tre lavoratori che al momento dell'accertamento - 25 settembre 2003 - si trovavano al lavoro hanno dichiarato di essere in azienda dal 22 settembre 2003, e solo per una questione di tempo non erano stati ancora registrati nei libri paga e in quelli matricola. II) Eccepisce innanzitutto la parte ricorrente: IIa) che i lavoratori al momento dell'accesso dell'INAIL stavano ancora verificando la strumentazione e la loro attitudine all'uso, e l'azienda stava valutando la loro idoneita' alle mansioni lavorative; inoltre non erano trascorsi i cinque giorni previsti per regolarizzare l'assunzione; IIb) l'applicazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002 viola i principi di costituzionalita' in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 102 della Costituzione in quanto: IIb.1) l'ufficio irroga la sanzione calcolando il costo del lavoro per il periodo che va dall'inizio dell'anno 2003 al 25 settembre 2003, mentre avrebbe dovuto ragguagliare le sanzioni al periodo dell'effettivo svolgimento del lavoro irregolare. Il metodo di calcolo seguito dall'ufficio e' anomalo e discriminante in quanto il valore su cui quantificare la sanzione varia molto se l'infrazione viene rilevata all'inizio dell'anno piuttosto che alla fine dello stesso anno, aumentando in maniera arbitraria se il rilievo viene effettuato alla fine dell'anno. La sua determinazione non e' oggettiva ne' proporzionale all'illecito commesso. Tale disparita' di trattamento in presenza della medesima infrazione determina una discriminazione del contribuente con violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalita' di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione; IIb.2) violazione del diritto di difesa circa la durata effettiva del rapporto che si ripercuote sul principio generale della proporzionalita' della sanzione rispetto alla gravita' della violazione con riferimento agli artt. 3, 25, 27, e 102 della Costituzione. La sanzione in oggetto, inoltre, non essendo correlata ad un tributo, non dovrebbe essere di competenza della giurisdizione delle Commissioni tributarie e l'esclusivita' dell'amministrazione finanziaria limita notevolmente il diritto di difesa del trasgressore; IIb.3) infine la sanzione in esame e' nuova ed ha natura amministrativa e si aggiunge ad altre gia' previste dalla legislazione del lavoro e della previdenza e resta estranea alle riduzioni di legge previste per il cd. «concorso formale». Il cumulo che si crea evidenzia una violazione della naturale funzione della sanzione ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. III) Eccepisce la parte ricorrente anche il difetto di motivazione dell'atto impugnato del quale chiede l'annullamento. IV) Si e' costituita l'Agenzia delle entrate di Macerata evidenziando innanzitutto che la societa' ricorrente non aveva istituito ne' il libro paga ne' il libro matricola e che incontestabilmente i tre operai stavano al lavoro. Contesta inoltre la eccepita incostituzionalita' della norma, rivendicandone la sua legittima applicazione. V) Ritiene questa Commissione che l'eccezione della illegittimita' costituzionale della norma sotto diversi profili formulata appare rilevante e non manifestamente infondata. Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 73/2002 in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 3 e con gli articoli 25, 27 e 102 della Costituzione. 1. - Appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione perche' la norma in questione crea una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio tra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari il cui accertamento avvenga all'inizio dell'anno, e il datore di lavoro che si avvalga anch'esso di lavoratori irregolari e che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, e' invece oggetto di accertamento alla fine dell'anno, in quanto e' il momento dell'accesso dell'organo ispettivo, di carattere del tutto discrezionale, arbitrario, che determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione. Per cui in presenza di una medesima condotta antigiuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare; con violazione anche del principio di proporzionalita' della sanzione rispetto alle entita' e alla gravita' della violazione commessa. Viceversa l'ammontare della sanzione dovrebbe essere ancorato ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile, alla durata effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la norma dovrebbe consentire la prova di detta effettiva durata del lavoro, e, solo in caso di esito negativo di tale prova, ritenere valida la presunzione di legge che il rapporto di lavoro irregolare debba farsi decorrere dall'inizio dell'anno fino alla data dell'accertamento della violazione. 2. - Anche per tale motivo la norma in esame, ponendo una presunzione assoluta, la' dove stabilisce che la irregolarita' del rapporto deve farsi risalire all'inizio dell'anno con la esclusione della possibilita' di dimostrare che il rapporto di lavoro e' insorto in data diversa, sembra porsi in contrasto con articoli 3-25 e 102 della Costituzione. Anche in considerazione del fatto che la sanzione in oggetto non e' correlata ad un tributo, e' una sanzione amministrativa e non appare legittimo assoggettarla al regime proprio delle sanzioni tributarie, attuando per tale motivo una disparita' di trattamento rispetto ad altri illeciti puniti con sanzioni amministrative, con conseguente notevole lesione del diritto di difesa per il divieto probatorio previsto nel processo tributario. 3. - Infine la sanzione si aggiunge in via autonoma alle altre sanzioni previste dalla normativa sul lavoro in quanto estranea alle riduzioni di legge previste per il cumulo formale determinando un cumulo sanzionatorio esorbitante rispetto all'illecito commesso e trascura totalmente il carattere speciale della sanzione che deve tener conto nella sua commisurazione della gravita' del fatto e della condotta del contribuente, con violazione del principio della naturale funzione della sanzione previsto dall'art. 27 della Costituzione. VI) Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della norma di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso come dalla seguente ordinanza.