Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Marche, in persona del suo presidente della giunta; Avverso l'art. 4 e disposizioni ad esso connesse (quali l'art. 6 comma 2 e 25 comma 4 lettera a), nonche' l'art. 7 comma 2, l'art. 21 e l'art. 25 comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, intitolata «norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della giunta regionale», pubblicata nel bollettino ufficiale n. 135 del 18 dicembre 2004. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 gennaio 2005 (si depositera' estratto del relativo verbale). La Regione Marche non ha ancora «un nuovo» Statuto vigente. Il testo di «nuovo» Statuto e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale n. 128 del 6 dicembre 2004, e pero' non e' stato promulgato non essendo decorso il termine per l'eventuale richiesta di referendum ex art. 123, comma terzo della Costituzione. Quindi la potesta' legislativa prevista dall'art. 22 comma primo Cost. incontra, oltre ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di Statuto» e dagli insegnamenti dati da codesta Corte nella sentenza 5 giugno 2003, n. 196 (in particolare nel par. 4 di essa). La legge regionale in esame all'art. 25 comma 3 recita «Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale»; la promulgazione, pubblicazione ed entrata del «nuovo» Statuto si avranno soltanto a marzo 2005 inoltrato e soltanto se non sara' stato richiesto referendum. Il Governo non ha deliberato di sottoporre a scrutinio di legittimita' costituzionale anche l'anzidetto art. 25 comma 3. Cio' rende ancor piu' necessario evitare incertezze che possano - quale che sia la conclusione del procedimento di formazione del «nuovo» Statuto - influire negativamente sul corretto e sereno andamento della consultazione elettorale. In questo quadro appare doveroso dare del congiunto disposto dall'art. 7 comma 2 e dell'art. 25 commi 3 e 4 una interpretazione che escluda l'applicabilita' immediata del predetto art. 7 comma 2; che' diversamente dovrebbe rilevarsene la contrarieta' a principio fondamentale della legislazione statale. L'art. 4 comma 1 della legge in esame prevede un consiglio regionale composto da 42 consiglieri e dal Presidente della giunta regionale (in totale, dunque, quarantatre componenti). Senonche', la composizione del consiglio regionale e' argomento che l'art. 123 Cost. riseva allo Statuto regionale, e che quindi non puo' formare oggetto di legge regionale ordinaria. Finche' il «nuovo» Statuto non sara' in vigore il numero dei componenti del consiglio regionale deve rimanere quale definito dalla normativa statale oggi vigente. Per di piu', l'art. 4 comma 1 citato non e' coerente con il testo del «nuovo» Statuto (in corso di perfezionamento) ove agli artt. 7 comma 1 e 11 comma 2 il numero dei componenti e' stabilito in 42, e non 43. All'art. 4 comma 1 si connettono altre disposizioni della legge in esame, e conseguentemente le si sottopone a scrutinio: cosi' l'art. 6 comma 2, dal quale dovrebbe essere eliminata la parola «quarantadue», e la lettera a) dell'art. 25 comma 4, che dovrebbe essere soppressa. Le disposizioni teste' considerate, nonche' l'art. 21 della legge in esame, contrastano, per quanto osservato dianzi, con la «riserva di Statuto» prevista dall'art. 123 Cost. (nel testo vigente), prima che con l'art. 122 Cost. e con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999 n. 1. Si e' accennato all'art. 21, perche' anche la disciplina della supplenza dei consiglieri sospesi dovrebbe essere ospitata dallo Statuto. Contrasta invero con l'art. 117 comma 2 lettera g) Cost. l'art. 25 comma 2 della legge in esame, ed in particolare l'aggettivo «necessarie» riferito alle «intese con i competenti organi dello Stato». La disposizione non pare ipotizzare cooperazioni da ricercare e «promuovere» quando circostanze di fatto le rendano opportune, ma - per come e' formulata - impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e percio' invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale. Al fine di assicurare la regolarita' dell'imminente procedimento elettorale si chiede di sospendere la vigenza delle disposizioni sottoposte a scrutinio, disponendo anche l'abbreviazione in ogni termine del processo costituzionale. L'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali deve avvenire il 17 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 3 comma sesto della citata legge n. 108 del 1968, poiche' come notorio le elezioni regionali dovrebbero celebrarsi domenica 3 aprile 2005 e lunedi' successivo; e detta affissione deve essere preceduta dalla emanazione del decreto di ripartizione dei seggi previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta legge del 1968 e dell'art. 10 comma 2 lettera f) della legge statale 5 giugno 2003 n. 131 e del decreto di indizione delle elezioni previsto dall'art. 3 comma quarto della legge del 1968. La pronuncia demolitoria richiesta con il presente ricorso renderebbe necessario rinnovare gli atti del procedimento elettorale. Inoltre, la pronuncia pubblicata dopo lo svolgimento delle elezioni, invaliderebbe l'intero procedimento elettorale. La sospensione ora richiesta vale anche a prevenire conflitti ulteriori, relativi a singoli atti del menzionato procedimento.