IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale pendente nei confronti di Nada Luigi, nato a Gorzegno il 15 febbraio 1929 per il reato di cui all'art. 594, comma 1 e 4 c.p., accertato in Cengio in data 12 ottobre 2002; O s s e r v a L'eccezione di illegittimita' costituzionale di cui si tratta, e' stata sollevata dal patrocinio dell'imputato il quale argomenta sostanzialmente in due fondamentali motivazioni. La prima si riferisce all'attivita' legislativa in sede di licenziamento della riforma relativa all'adozione dei riti alternativi per la definizione dei processi penali con un piu' celere iter e, conseguentemente, con una piu' rapida definizione. In funzione di questa impostazione il legislatore non ha posto alcun limite, ne' in relazione al tipo di reato contestato, ne' al giudice competente a giudicare. Non emerge, in sostanza, alcun elemento che possa far trasparire la volonta' di circoscrivere la diminuzione di pena solo ad alcune categorie di illecito. Ne deriva che la norma censurata contrasta con la ragione di fondo dell'impianto processuale prefigurato nella legge delega, tendente a favorire l'adozione dei riti alternativi, per contenere i carichi processuali. Non sussiste, inoltre alcuna discriminazione ai fini dell'applicazione dei riti alternativi, a seconda del giudice che li applica. Rito abbreviato e patteggiamento sono di competenza del giudice penale senza distinzione tra giudice monocratico e giudice collegiale, comprendono la figura del giudice di pace nella prima categoria. A questo punto si inserisce la censura secondo cui la norma in questione crea una palese disparita' di trattamento tra le ipotesi delittuose, ancora di competenza del giudice penale monocratico che prevedono la punizione del reato con la sola pena pecuniaria e quelli di competenza del giudice di pace che altrettanto sono punibili soltanto con pena pecuniaria. Ancora disparita' di trattamento si ha rispetto all'opponente al decreto penale di condanna, che e' soltanto sanzione pecuniaria, e l'imputato nel giudizio davanti al giudice di pace. Al primo, infatti, e' consentito di richiedere sia il giudizio immediato sia l'applicazione e la definizione dello stesso con i riti alternativi; al secondo questa possibilita' e' negata. Ritiene questo giudice che le questioni cosi' come formulate non possano essere definite manifestamente infondate sia in rapporto all'art. 111 della Carta costituzionale con riferimento ai principi dal giusto processo, sia in rapporto all'art. 3 della medesima legge fondamentale relativamente all'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Del pari ritiene sicuramente rilevante la questione proposta ai fini della definizione del processo di che trattasi, ben diversa, nella sostanza, a seconda della soluzione che verra' fornita.