IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G.O. n. 121/2004 promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 19 maggio 2004 da Leone Luigi res. a Torreano Fraz. Reant n. 23, con proc. e dom. avv. Daniele Mereu, come da mandato a margine del ricorso. Letti gli atti di causa nei quali si ravvisa un fumus di incostituzionalita' del vigente art. 193, comma 1, 2 e 3 c.d.s. in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Premesso che con verbale n. 168618116 del 27 aprile 2004 i Carabinieri della Stazione di Torreano accertavano che il Leone circolava alla guida del proprio ciclomotore Aprilia 50 cc. tg. 4GKTP senza la prescritta copertura assicurativa per RC; che il ciclomotore era sequestrato ed affidato in custodia alla «Autonova» Soccorso Stradale; che successivamente in data 11 maggio 2004 il Leone ha provveduto alla stipula di un contratto di assicurazione per RC con la Toro Assicurazioni con scadenza 11 maggio 2005; che il Leone e' invalido civile con riduzione permanente delle capacita' lavorative nella misura dell'80% (presenza di ridotte o impedite capacita' motorie permanenti) e che dichiara quale unica fonte di reddito disponibile una pensione sociale di Euro 229,00 mensili; che la disponibilita' del veicolo e' condizione essenziale per lo svolgimento di una ancorche' minima vita sociale e di relazione. Ritenuto che, sul presupposto che la ratio dell'art. 193 c.d.s. sia da ravvisare nella tutela preventiva dei danni causati dalla circolazione stradale, nello stesso articolo non viene fatta alcuna distinzione tra i veicoli che devono obbligatoriamente essere assicurati per RC, pur essendo evidente la diversa e ben minore pericolosita' insita, a titolo di esempio, nella circolazione di un ciclomotore rispetto a quella di una «Ferrari» o di un autotreno; che la confisca del veicolo in danno di persona invalida, per la quale il veicolo stesso rappresenti il principale mezzo per lo svolgimento di una sia pure modesta vita sociale e di relazione, nonche' non abbiente e, quindi, non in grado di pagare la sanzione pecuniaria di Euro 687,75 sicuramente elevata, opera una ingiusta discriminazione tra cittadini in ragione delle condizioni personali (handicap o no) ed economiche (non abbienti ed abbienti).