IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza, nel giudizio di opposizione a
sanzione  amministrativa  R.G.O.  n. 121/2004 promosso con ricorso ex
artt.   22/23,   legge  n. 689/1981,  depositato  in  cancelleria  il
19 maggio  2004 da Leone Luigi res. a Torreano Fraz. Reant n. 23, con
proc.  e  dom.  avv.  Daniele  Mereu,  come  da mandato a margine del
ricorso.
    Letti  gli  atti  di  causa  nei  quali  si  ravvisa  un fumus di
incostituzionalita'  del  vigente  art. 193, comma 1, 2 e 3 c.d.s. in
relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
    Premesso  che  con  verbale  n. 168618116  del  27 aprile  2004 i
Carabinieri  della  Stazione  di  Torreano  accertavano  che il Leone
circolava alla guida del proprio ciclomotore Aprilia 50 cc. tg. 4GKTP
senza la prescritta copertura assicurativa per RC;
        che  il  ciclomotore  era sequestrato ed affidato in custodia
alla «Autonova» Soccorso Stradale;
        che  successivamente  in  data  11 maggio  2004  il  Leone ha
provveduto  alla  stipula di un contratto di assicurazione per RC con
la Toro Assicurazioni con scadenza 11 maggio 2005;
        che  il  Leone  e'  invalido  civile con riduzione permanente
delle capacita' lavorative nella misura dell'80% (presenza di ridotte
o  impedite  capacita' motorie permanenti) e che dichiara quale unica
fonte  di  reddito  disponibile  una  pensione sociale di Euro 229,00
mensili;
        che  la  disponibilita'  del veicolo e' condizione essenziale
per  lo  svolgimento  di  una  ancorche'  minima  vita  sociale  e di
relazione.
    Ritenuto  che,  sul presupposto che la ratio dell'art. 193 c.d.s.
sia  da  ravvisare  nella  tutela  preventiva dei danni causati dalla
circolazione  stradale,  nello stesso articolo non viene fatta alcuna
distinzione   tra  i  veicoli  che  devono  obbligatoriamente  essere
assicurati  per  RC,  pur  essendo  evidente  la diversa e ben minore
pericolosita'  insita,  a titolo di esempio, nella circolazione di un
ciclomotore rispetto a quella di una «Ferrari» o di un autotreno;
        che la confisca del veicolo in danno di persona invalida, per
la  quale  il  veicolo  stesso rappresenti il principale mezzo per lo
svolgimento  di  una  sia  pure  modesta vita sociale e di relazione,
nonche'  non  abbiente  e, quindi, non in grado di pagare la sanzione
pecuniaria  di  Euro 687,75  sicuramente  elevata, opera una ingiusta
discriminazione  tra  cittadini in ragione delle condizioni personali
(handicap o no) ed economiche (non abbienti ed abbienti).