IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di De Bella Giuseppe per i reati artt. 594 e 612 c.p. Chiamate le parti si da atto che sono presenti: il p.m. rappresentato da: M.llo Ferrise; l'imputato libero presente; difeso dall'avv. Vecchio, di fiducia, oggi avv. Bagnato, per delega; la parte civile nella persona di: Euticchio Giuseppe, difeso dall'avv. Rombola', oggi avv. Macri', per delega. Sono altresi' presenti: la dott.ssa Ferrara Teresa per pratica forense. I testi Cortese Sandro e Pugliese Antonio. L'avv. Bagnato preliminarmente eccepisce la nullita' della citazione a giudizio nella parte in cui a fronte della sola imputazione di ingiuria viene formulato un concorso formale fra reati. Solleva altresi' questione di legittimita' costituzionale artt. 3 e 24 della Costituzione e con riferimento all'art. 552 c.p.p. e 159 norme attuazione del c.p.p., all'art. 35, d.lgs. n. 274/2000, in quanto non e' previsto l'avviso nell'atto di citazione a giudizio all'imputato della possibilita' di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato. Il p.m. si associa alla richiesta della difesa per quanto riguarda l'anomalia della constatazione del concorso di reato, ritenendo infondata invece la sollevata questione di legittimita' costituzionale in quanto il g.d.p. ha preliminarmente chiesto se vi fossero i presupposti per un'eventuale conciliazione tra le parti. Il difensore della parte civile si associa a quanto detto dal p.m. in relazione alla illegittimita' costituzionale; osserva quanto all'imputazione che tra le righe della stessa emerge il reato di minaccia; altresi' osserva che rivestendo la p.o. la qualita' di p. ufficiale, per tale ragione la competenza spetta al tribunale monocratico.