IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di
De Bella Giuseppe per i reati artt. 594 e 612 c.p.
    Chiamate  le  parti  si  da  atto  che  sono  presenti:  il  p.m.
rappresentato  da:  M.llo Ferrise; l'imputato libero presente; difeso
dall'avv.  Vecchio,  di  fiducia,  oggi  avv. Bagnato, per delega; la
parte  civile  nella persona di: Euticchio Giuseppe, difeso dall'avv.
Rombola',  oggi  avv.  Macri', per delega. Sono altresi' presenti: la
dott.ssa Ferrara Teresa per pratica forense. I testi Cortese Sandro e
Pugliese Antonio.
    L'avv.   Bagnato  preliminarmente  eccepisce  la  nullita'  della
citazione  a  giudizio  nella  parte  in  cui  a  fronte  della  sola
imputazione  di  ingiuria  viene  formulato  un  concorso formale fra
reati.  Solleva  altresi'  questione  di  legittimita' costituzionale
artt. 3 e 24 della Costituzione e con riferimento all'art. 552 c.p.p.
e  159  norme attuazione del c.p.p., all'art. 35, d.lgs. n. 274/2000,
in  quanto non e' previsto l'avviso nell'atto di citazione a giudizio
all'imputato  della possibilita' di estinzione del reato a seguito di
riparazione del danno cagionato.
    Il  p.m.  si  associa  alla  richiesta  della  difesa  per quanto
riguarda  l'anomalia  della  constatazione  del  concorso  di  reato,
ritenendo  infondata  invece  la  sollevata questione di legittimita'
costituzionale  in  quanto il g.d.p. ha preliminarmente chiesto se vi
fossero i presupposti per un'eventuale conciliazione tra le parti. Il
difensore  della  parte  civile si associa a quanto detto dal p.m. in
relazione   alla   illegittimita'   costituzionale;   osserva  quanto
all'imputazione  che  tra  le  righe  della stessa emerge il reato di
minaccia;  altresi'  osserva che rivestendo la p.o. la qualita' di p.
ufficiale,  per  tale  ragione  la  competenza  spetta  al  tribunale
monocratico.