IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di
Tedesco  Natale  e  Tedesco Antonino per i reati artt. 110, 582 e 612
c.p.
    Chiamate  le  parti  si  da  atto  che  sono  presenti:  il  p.m.
rappresentato  da:  M.llo  Ferrise;  gli  imputati:  Tedesco Natale e
Tedesco  Antonino, difesi dall'avv. Pugliese Giuseppe, di fiducia; la
parte  civile  nella  persona  di: Melidoni Giacomo, difeso dall'avv.
Corti  Nedo del foro di Lametia Terme. Sono altresi' presenti i testi
Cannizzaro Antonio, Collia Giacomo e Tailli Egidio.
    L'avv. Pugliese preliminarmente solleva questione di legittimita'
costituzionale  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della Costituzione e
con  riferimento  all'art.  552  c.p.p.  e  159  norme attuazione del
c.p.p.,  all'art.  35  e  20,  d.lgs.  n. 274/2000,  in quanto non e'
previsto  l'avviso  nell'atto  di  citazione  a giudizio all'imputato
della  possibilita'  di estinzione del reato a seguito di riparazione
del danno cagionato.
    Il  difensore  di parte civile, chiede di respingere la richiesta
della  difesa,  osservando che il presente procedimento e' stato gia'
inviato ai fini di consentire una condotta riparatoria, che pero' non
vi  e'  stata.  Osserva  altresi'  che  in  nessuna  parte  il d.lgs.
n. 274/2000  prevede  che nella citazione a giudizio dev'esservi tale
avviso. Il p.m. si associa alla richiesta della parte civile.