IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di Tedesco Natale e Tedesco Antonino per i reati artt. 110, 582 e 612 c.p. Chiamate le parti si da atto che sono presenti: il p.m. rappresentato da: M.llo Ferrise; gli imputati: Tedesco Natale e Tedesco Antonino, difesi dall'avv. Pugliese Giuseppe, di fiducia; la parte civile nella persona di: Melidoni Giacomo, difeso dall'avv. Corti Nedo del foro di Lametia Terme. Sono altresi' presenti i testi Cannizzaro Antonio, Collia Giacomo e Tailli Egidio. L'avv. Pugliese preliminarmente solleva questione di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e con riferimento all'art. 552 c.p.p. e 159 norme attuazione del c.p.p., all'art. 35 e 20, d.lgs. n. 274/2000, in quanto non e' previsto l'avviso nell'atto di citazione a giudizio all'imputato della possibilita' di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato. Il difensore di parte civile, chiede di respingere la richiesta della difesa, osservando che il presente procedimento e' stato gia' inviato ai fini di consentire una condotta riparatoria, che pero' non vi e' stata. Osserva altresi' che in nessuna parte il d.lgs. n. 274/2000 prevede che nella citazione a giudizio dev'esservi tale avviso. Il p.m. si associa alla richiesta della parte civile.