IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 52/2004  al  r.g.  in  data  4  marzo 2004 promossa da Calfapietro
Giacinto  in  proprio  residente in Acquaviva delle Fonti (Bari) alla
via Pepe n. 73;
    Contro  Comune  di Sannicandro di Bari in persona del Sindaco pro
tempore  avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex
art. 22-bis della legge n. 689/1981.
    1)  Il sig. Calfapietro Giacinto in proprio ha presentato in data
4  marzo  2004  opposizione  avverso  il  verbale  di accertamento di
violazione  n. PH 85/04 emesso in data 2 febbraio 2004 dal Comando di
p.m.  di  Sannicandro  di  Bari  con  il  quale  veniva contestata la
violazione  dell'art.  41  in  relazione  all'art.  146,  comma 3 del
n.c.d.s.  perche'  «in  data  19 settembre 2003 il veicolo Fiat Punto
targato  CC742RN  a  lui intestato superava la linea di arresto sulla
via   semaforizzata   Int.   via  Bari-Cassano-Corso  V.  Emanuele  e
proseguiva  la  marcia  nonostante la lanterna semaforica proiettasse
luce  rossa».  La  violazione,  accertata  in seguito alle risultanze
fornite    dalla    doppia    documentazione   fotografica   prodotta
dall'apparecchiatura  fissa Photored 17 A omologata con decreto n. 43
del  27 gennaio 2000 dal Ministero dei lavori pubblici, non era stata
contestata    immediatamente.    Veniva    comminata    la   sanzione
amministrativa  di  Euro  143,95  e  comunicata  l'applicazione della
decurtazione  di  n. 6  punti  dalla  patente di guida se non fossero
stati  comunicati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, le
generalita'   ed   i   dati   completi   del  conducente  al  momento
dell'accertamento.
    2) Il sig. Calfapietro riconoscendo di essere, ai sensi dell'art.
196  del  n.c.d.s.,  solidalmente responsabile per il pagamento della
sanzione  amministrativa, in data 17 febbraio 2004 provvedeva a mezzo
del  c.c.p. al pagamento della stessa e proponeva opposizione avverso
la decurtazione dei punti dalla patente di guida non essendo in grado
di  indicare  il  nominativo  dell'effettivo  conducente  al  momento
dell'infrazione  pur  potendo  dimostrare  la  sua  estraneita'  alla
violazione  contestata. Sollevava in via incidentale e preliminare la
questione  di  legittimita'  costituzionale sia del comma 2 dell'art.
126-bis  del d.lgs. n. 285/1992 come modificato dal d.l. n. 151/2003,
convertito,  con  modificazioni nella legge n. 214/2003 sia dell'art.
204-bis   della   stessa.   Assumeva   l'opponente   che  la  mancata
identificazione  del  responsabile  della violazione e la conseguente
perdita  di  punteggio  in capo a proprietariodel veicolo, in caso di
mancata  comunicazione  delle  generalita'  del conducente al momento
della  commessa  violazione,  sarebbe  in  contrasto con il principio
costituzionale  di  uguaglianza (art. 3 Cost.) comportando, di fatto,
una equiparazione tra chi ha commesso la violazione e chi dimostri di
non  averla  commessa.  Contrasterebbe  anche  con il principio della
liberta' di circolazione (art. 16 Cost.) in quanto la privazione, sia
pure  temporanea  della  licenza  di  guida,  pregiudicherebbe la sua
liberta'  di  movimento nonche' con il proprio inviolabile diritto di
difesa  (art.  24  Cost.)  essendogli  preclusa  ogni possibilita' di
sottrarsi all'addebito.
    4)  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  dedotta  dal
ricorrente  appare rilevante nel giudizio de quo e non manifestamente
infondata  tenuto  conto  che  la  decurtazione  del  punteggio ad un
soggetto  diverso  dall'autore della violazione rappresenta una sorta
di  responsabilita'  oggettiva,  istituto  non  previsto  al  vigente
diritto sanzionatorio penale ed amministrativo non senza tenere conto
che  l'obbligo  di  denunzia  previsto  dalla  norma  incombe solo ai
soggetti  investiti  di  pubbliche  funzioni  e  che  il  vincolo  di
solidarieta'  previsto  dall'art.  196  del  codice  riguarda le sole
violazioni  punibili  con la sanzione amministrativa pecuniaria e non
gia' le sanzioni a carattere personale.
    5)  Un  ulteriore lesione del diritto di difesa sembra poi essere
rappresentato  dal  comma 8 dell'art. 204-bis del decreto legislativo
n. 285/1992  come  ricostruito  nella  parte  in  cui  dispone che il
giudice  di  pace, in caso di rigetto di ricorso, non possa escludere
l'applicazione  delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti
dalla  patente  di  guida. In proposito l'art. 210, comma 2, lett. c)
del  d.lgs.  n. 285/1992  nell'immutato  testo  qualifica le sanzioni
concernenti  i  documenti  di circolazione e la patente di guida come
sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie e che l'art. 22-bis
della  legge  n. 689/1981, inserito dopo l'art. 22 della stessa legge
dall'art. 98 del d.lgs. n. 507/1999, ha previsto al comma 2, lett. c)
la  competenza  del  giudice  di  pace  nelle materie concernenti gli
assegni  e  la circolazione stradale anche quando sia stata applicata
una  sanzione  diversa  da  quella  pecuniaria,  solo  o  congiunta a
quest'ultima.   Ne  consegue  che  ove,  come  nel  caso  di  specie,
l'accertamento  della violazione non sia stato contestato e sia stato
eseguito    il   pagamento   in   misura   ridotta   della   sanzione
amministrativa,  il  cittadino  sarebbe privato del diritto di difesa
per   la   parte  del  provvedimento  sanzionatorio  che  prevede  la
decurtazione dei punti dalla patente di guida.