IL TRIBUNALE
A scioglimento della riserva, ha emanato la seguente ordinanza.
Rilevato che la presente causa e' stata introdotta dalla ditta
Ritorcitura Valsessera di Gianfranco Cortese nei confronti della
Escavazione Effetre di R. e S. Filisetti & C. S.n.c. con atto di
citazione notificato in data 3 aprile 2003;
che in tale atto l'attrice, premesso che la convenuta nella
primavera del 2001 ha effettuato su incarico della stessa attrice
lavori di sistemazione del terreno e di una scogliera situati nei
pressi di un capannone nella zona industriale di Pray Biellese, via
Noveis, ma che tali lavori sono stati mal eseguiti (in particolare,
il piano di campagna avrebbe assunto una pendenza contraria a quanto
previsto, ovvero verso lo stabilimento anziche' verso il lato a
monte), ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della
somma di Euro 34.955,29, oltre accessori, o di quella maggiore o
minore accertanda in corso di causa;
che con comparsa depositata in data 18 giugno 2003 si e'
costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea e,
in via preliminare, la declaratoria della nullita' della citazione
per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4
c.p.c.;
che con provvedimento del 25 giugno 2003 il g.i. ha rigettato
tale eccezione rilevando la completezza della domanda in quanto
comprensiva di tutti gli elementi essenziali fra cui la richiesta di
risarcimento dei danni consequenziali ai vizi lamentati;
che con memoria del 14 aprile 2004 la convenuta, preso atto
che, anche in base all'ordinanza di cui sopra, la domanda avversaria
deve qualificarsi quale richiesta di risarcimento dei danni, ha
rilevato che tale domanda era gia' stata precedentemente proposta
dall'attrice nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente
fra le stesse parti avanti al Tribunale di Biella (R.G. n. 667/2002)
e ha formulato domanda di declaratoria di litispendenza;
che effettivamente, come emerge dall'esame degli atti
introduttivi di tale causa prodotti dalle parti (docc. 1 e 2 fasc.
conv.), con citazione notificata in data 10 maggio 2002 la
Ritorcitura Valsessera ha instaurato una causa di opposizione contro
il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Biella in data 5
aprile 2002 su richiesta della Effetre e con lo stesso atto di
opposizione, inoltre, la Ritorcitura Valsessera ha svolto la seguente
domanda riconvenzionale: «Condannarsi la ditta opposta al
risarcimento dei danni patiti dalla Ritorcitura Valsessera per
l'inconveniente denunciato, danni non quantificabili ma da accertarsi
in corso di causa» (cfr. doc. 1 fasc. conv.);
che, come si evince facilmente dal tenore dell'atto di
opposizione, tale riconvenzione riguarda gli stessi fatti della
presente causa, atteso che concerne i lavori eseguiti da Effetre per
conto della Ritorcitura Valsessera presso il cantiere di Pray
Biellese nel corso del 2001 e che il vizio oggetto delle doglianze di
quest'ultima (e posto a base della richiesta risarcitoria) e' ancora
una volta l'asserito errore nel livellamento del «piano di campagna»
che avrebbe assunto pendenza verso lo stabilimento anziche' verso il
lato a monte;
che da quanto sopra esposto si ricava che entrambe le cause
hanno ad oggetto la domanda svolta da Ritorcitura Valsessera nei
confronti di Effetre avente ad oggetto il risarcimento dei danni
relativi ai vizi (ed in particolare alla errata inclinazione del
piano di campagna) sussistenti nell'opera compiuta da quest'ultima;
che e' a tal proposito irrilevante la differente posizione
assunta da Ritorcitura Valsessera nei due processi in questione
(ovvero attrice sic et simpliciter nella presente causa e sostanziale
convenuta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo), atteso
che relativamente ad una domanda riconvenzionale il convenuto (in
senso sostanziale e/o formale) deve essere considerato, a tutti gli
effetti, attore;
che anche sotto il profilo del quantum l'oggetto delle due
domande formulate da Ritorcitura Valsessera nei due giudizi -
contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa parte - e' il
medesimo, atteso che nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo
quest'ultima ha chiesto la condanna di Effetre al pagamento dei
«danni non quantificabili ma da accertarsi in corso di causa» mentre
nella presente causa ha chiesto la condanna al pagamento della somma
di Euro 34.955,29 «o di quell'altra maggiore o minore somma in causa
emergenda»; da cio' si evince, quindi, che in entrambi i casi la
domanda riguarda il risarcimento dei danni nella misura da accertarsi
in corso di causa e che la quantificazione operata nella presente
causa ha mero valore indicativo e non limitativo del quantum (come
comprovato dalla espressa richiesta anche della condanna al pagamento
della «somma maggiore»);
che, pertanto, stante l'identita' di parti, petitum e causa
petendi le due domande considerate rientrano nella nozione di «stessa
causa» di cui agli artt. 39, primo comma, e 273 c.p.c.;
che in base alla vigente normativa, atteso che le due cause
in questione pendono davanti a due magistrati dello stesso tribunale,
l'eccezione di litispendenza sollevata da parte convenuta dovrebbe
essere rigettata dovendo invece farsi luogo alla riunione dei
procedimenti nelle forme di cui all'art. 273, secondo comma, c.p.c.;
Tanto premesso in linea di fatto e con riferimento alla rilevanza
della questione, il tribunale ritiene di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 273 c.p.c. e dell'art. 39
c.p.c. - nella parte in cui non prevede che la litispendenza debba
essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa
causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso quale ufficio
giudiziario) - per i seguenti
M o t i v i
1) Sull'illegittimita' dell'art. 273 c.p.c.
Il vigente codice di rito impone farsi luogo alla riunione tra i
procedimenti quando essi hanno ad oggetto identiche cause le quali
pendono avanti ad uno stesso giudice (sia avanti allo stesso
magistrato - art. 273, primo comma, c.p.c. - sia avanti a due
magistrati dello stesso ufficio - art. 273, secondo comma, c.p.c. -)
mentre tutt'altra soluzione e' prevista quando, nella medesima
situazione, le cause pendono avanti a due giudici appartenenti a
diversi uffici (art. 39, primo comma, c.p.c.). In tale caso, infatti,
il giudice successivamente adito definisce il giudizio pronunciando
sentenza declaratoria della litispendenza, con la conseguenza che
tale causa si esaurisce e le parti (salva l'impugnazione mediante il
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.) potranno far
valere i propri diritti solo nel diverso ed autonomo procedimento
(cfr. Cass. 20 dicembre 1985, n. 6558). Nessun rilievo puo' essere in
tal caso attribuito al fatto che l'art. 39, primo comma, c.p.c.
prevede che, contestualmente alla sentenza dichiarativa della
litispendenza, il giudice «dispone con ordinanza la cancellazione
della causa dal ruolo»: tale ordinanza deve essere intesa come «una
(inutile e pleonastica) componente della sentenza» (cfr. ibidem) la
quale, secondo i principi generali, definisce il giudizio non
generando, pertanto, alcuna situazione di quiescenza (incompatibile
con la pronuncia di litispendenza; cfr. Cass. 30 novembre 1967,
n. 2853) e non consentendo la prosecuzione del processo attraverso la
riassunzione.
Sotto il profilo considerato, dunque, l'appartenenza del giudice
successivamente adito allo stesso o ad un diverso tribunale rispetto
a quello della prima causa determina effetti diametralmente opposti:
nel primo caso il processo instaurato per ultimo (il quale, identico
al primo, deve considerarsi un vero e proprio «duplicato» di esso)
prosegue previa riunione, nel secondo caso e' definito con sentenza e
si esaurisce.
Tale regime appare del tutto irragionevole e ad avviso del
tribunale le norme sopra menzionate devono considerarsi illegittime
per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. poiche',
nel caso in cui due cause identiche pendano avanti allo stesso
giudice, determinano la prosecuzione (previa riunione) del
procedimento instaurato successivamente (e cioe' del mero
«duplicato») anziche' prevederne la definizione.
In merito a cio' si osserva che, reggendosi il processo civile su
un sistema rigido di preclusioni processuali (le principali fra le
quali sono costituite dagli artt. 163 e 183, quinto comma, c.p.c. con
riferimento alle domande - e, per quanto riguarda la riconvenzione,
dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. - ; dall'art. 180, secondo
comma, c.p.c. con riferimento alle eccezioni non rilevabili
d'ufficio; dall'art. 183 c.p.c. con riferimento alle allegazioni e
dall'art. 184 c.p.c. con riferimento alla produzione documentale e
alle istanze istruttorie relative alle prove costituende), la piu'
recente di due cause identiche costituisce in realta' una entita'
insuscettibile di svolgere alcun effetto, posto che altrimenti
svuoterebbe di significato l'intera struttura processuale consentendo
un banale aggiramento di ogni barriera preclusiva eventualmente
verificatasi nel precedente giudizio e determinando una grave lesione
del diritto di difesa della parte a favore della quale fossero
maturate le suddette preclusioni (per inciso si sottolinea che
proprio nella fattispecie in questione si e' verificato il -
dichiarato - tentativo dell'attrice di aggirare, tramite
l'introduzione di una causa costituente un mero «duplicato» di altra
precedentemente instaurata, il verificarsi delle preclusioni ivi
maturate, atteso che tale parte ha affermato che «Come ben potra'
vedere l'Ill.mo Giudicante la Ritorcitura Valsessera non ha poi
svolto nella causa precedente, tuttora pendente (...), una specifica
istruttoria volta ad ottenere il risarcimento degli ipotetici danni
aggiungendo poi che «La presente causa deve intendersi in realta'
causa autonoma e distinta laddove sono stati indicati, e verranno
ulteriormente indicati, mezzi di prova specifici, situazioni,
testimonianze e fatti, con documentazione (...)»; cfr. pagg. 1 e 2
della memoria 14 maggio 2004).
In altre parole, la causa successivamente instaurata ad altra
identica e' in ogni caso del tutto inutile in quanto se nella prima
sono gia' maturate, a carico di una parte, alcune preclusioni le
relative facolta' processuali non sono «recuperabili» se non tramite
l'applicazione degli istituti a tale scopo previsti (art. 184-bis
c.p.c.) all'interno del processo anteriore (mentre naturalmente, se
non si fosse verificata alcuna preclusione nel processo primigenio,
la situazione non presenterebbe alcun problema poiche' la parte
interessata potrebbe - e dovrebbe, nel senso che avrebbe l'onere di -
esercitare le relative facolta' in seno al processo in questione).
Tale assunto trova una puntuale conferma nell'attuale
formulazione dell'art. 39, primo comma, c.p.c. con riferimento a
cause pendenti avanti a giudici diversi: il legislatore, infatti,
prendendo atto della totale assenza di effetti della causa instaurata
successivamente ad altra identica, ne impedisce la prosecuzione,
imponendo al giudice da ultimo adito, una volta dimostrata
l'identita' delle cause, di pronunciare sentenza definitoria del
giudizio. E' del tutto evidente, a tal proposito, che la radicale
«eliminazione» del «doppione» processuale sarebbe senza senso qualora
esso fosse idoneo a svolgere anche un minimo effetto di qualsiasi
tipo.
Tutt'altre considerazioni devono, invece, farsi per quanto
riguarda la regola dettata dall'art. 273 c.p.c. con riferimento a due
cause pendenti davanti allo stesso giudice: in questo caso la causa
successiva, ancorche' inutile (il rapporto tra i due procedimenti in
questione e' infatti il medesimo sopra descritto, posto che a tal
fine l'appartenenza del giudice ad un ufficio piuttosto che ad un
altro e' del tutto ininfluente), deve essere riunita alla prima e
quindi prosegue inevitabilmente sino alla conclusione di essa.
In tal modo l'impianto del codice di rito da' luogo ad una
disparita' di soluzioni contrastante con l'art. 3 Cost., essendo
irragionevole che un processo privo di effetti (una sorta di «inutile
zavorra») sia destinato ad una rapida e definitiva conclusione solo
nel caso in cui i due giudici aditi appartengano a diversi uffici, e
debba invece inefficacemente protrarsi (e sino alla definizione delle
cause riunite, quindi anche per piu' gradi) qualora i due giudici
aditi appartengano allo stesso ufficio.
Il regime attualmente vigente costituisce, quindi, una illogica
eccezione al principio di diritto processuale generale (e codificato
nel codice di procedura civile all'art. 187) secondo cui il giudice,
una volta constatata la sussistenza di una questione pregiudiziale
che rende la causa insuscettibile di giungere ad una decisione sul
merito, puo' e deve adottare strumenti di rapida definizione del
giudizio emettendo una pronuncia sul rito.
Per lo stesso motivo la prosecuzione, previa riunione, della
causa dettata dall'art. 273 c.p.c. viola anche il principio
costituzionale della ragionevole durata dei processi di cui
all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto la protrazione di una
causa insuscettibile di svolgere alcun effetto non e' giustificata da
alcun motivo.
2) Sull'illegittimita' dell'art. 39 c.p.c.
Si rende ora necessario individuare la disciplina applicabile ove
fosse dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 273 c.p.c.
di cui al par. precedente.
In base a quanto sopra esposto appare evidente che l'unica
soluzione possibile (poiche' coerente sia con i dettami
costituzionali sia con i principi generali del processo; cfr. par.
prec.) deve essere quella di consentire al giudice adito
successivamente di pronunciare sentenza definitoria della causa. E
tale pronuncia sul rito non puo' essere costituita che dalla
declaratoria di litispendenza, istituto previsto dal legislatore
proprio per il caso di sussistenza di due cause identiche.
Tuttavia, come sopra gia' evidenziato, l'art. 39, primo comma,
c.p.c. limita espressamente l'applicabilita' di tale istituto al caso
in cui la stessa causa sia proposta avanti a «giudici diversi»,
espressione che, come chiarito dalla costante giurisprudenza (sia di
merito che di legittimita), si riferisce a giudici appartenenti a
diversi uffici giudiziari rendendo cosi' tale disposizione
inapplicabile quando i giudizi pendano avanti a giudici dello stesso
tribunale.
Ne consegue che, una volta esclusa (per effetto della eventuale
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 273 c.p.c.
da parte della Corte adita) la via della prosecuzione, previa
riunione, del «duplicato» processuale, non sussisterebbe
nell'ordinamento altra norma utilizzabile per addivenire alla
pronuncia sul rito in questione (ovvero la litispendenza), atteso che
la regola di cui all'art. 39, primo comma, c.p.c., stante l'espressa
limitazione ivi enunciata, non potrebbe estendersi oltre i casi in
essa considerati.
Per tale motivo, pertanto, si ritiene che anche l'art. 39, primo
comma, c.p.c. sia costituzionalmente illegittimo per contrasto con
gli artt. 3 e 111 Cost. (per le medesime ragioni enunciate nel par.
precedente) ove non prevede che il giudice pronunci la litispendenza
anche nel caso in cui le due cause identiche pendano avanti allo
stesso giudice (ovvero ove si tratti di due magistrati appartenenti
allo stesso ufficio).
In conclusione, posto le vigenti norme non consentono in alcun
modo di emettere la pronuncia di litispendenza richiesta da parte
convenuta, mentre impongono (quale unica pronuncia possibile) di
disporre la riunione fra le cause, con l'effetto di far proseguire un
processo inidoneo a svolgere alcun effetto, si rende necessario
sollevare la questione di costituzionalita' nei termini sopra
specificati.