Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio  domicilio  in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, avente ad
oggetto  conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Toscana,
in  persona  del presidente della giunta regionale, in relazione agli
articoli  10,  11  e  12,  del  decreto  del  presidente della giunta
regionale  1°  dicembre 2004, n. 69/R, avente ad oggetto «Regolamento
di  attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29
dicembre   2003,  n. 67  (Ordinamento  del  sistema  regionale  della
protezione  civile e disciplina della relativa attivita), concernente
"Organizzazione   delle   attivita'   del   sistema  regionale  della
protezione civile in emergenza".».


                                Fatto

    La Regione Toscana, con la propria legge 29 dicembre 2003, n. 67,
ha  dettato  l'ordinamento  del  sistema  regionale  della protezione
civile e ne ha disciplinato la relativa attivita'.
    Il  Capo  III  della  legge,  nell'ambito  della disciplina degli
strumenti del sistema di protezione civile, ha previsto, all'art. 15,
che  la  regione,  entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,
avrebbe  approvato  uno  o piu' regolamenti di attuazione della legge
stessa.  Con  la stessa disposizione e' stato, quindi, indicato che i
regolamenti  avrebbero  definito,  tra l'altro, gli elementi generali
dell'organizzazione  degli  enti locali in emergenza e i requisiti di
funzionalita'  della  medesima nonche' le procedure di raccordo tra i
soggetti  che  compongono  il sistema regionale di protezione civile,
che partecipano allo stesso o ne concorrono.
    Tali   previsioni  si  sono  concretizzate  con  il  decreto  del
presidente   della   giunta  regionale  1°  dicembre  2004,  n. 69/R,
pubblicato  nel  Bollettino Ufficiale della regione n. 50, in data 10
dicembre 2004.
    Il  regolamento prevede in particolare, all'art. 10, che, ai fini
del  raccordo  strategico-operativo  tra  le  forze  coinvolte  nella
gestione  dell'emergenza,  sia  costituita  di  norma  una  struttura
denominata  «unita'  di  crisi» alla quale partecipano anche soggetti
esterni  all'ente  territoriale  o  locale,  il  cui  apporto,  viene
definito  «previa  intesa  con  i  medesimi».  Quindi,  i  successivi
articoli  11  e  12 disciplinano, rispettivamente, il coordinamento a
livello  comunale  e  a livello provinciale. L'art. 11 stabilisce che
del   collegio   (la  cui  convocazione  e'  a  cura  del  sindaco  o
dell'assessore  delegato  o di un diverso soggetto competente in base
all'ordinamento interno) facciano parte «di norma» anche un referente
dei   vigili   del  fuoco  e  uno  delle  forze  dell'ordine  locali,
individuato  -  quest'ultimo - d'intesa con il prefetto. L'art. 12, a
sua  volta,  stabilisce che l'unita' di crisi di livello provinciale,
di  cui  fanno  parte  anche il comandante provinciale dei vigili del
fuoco,  il prefetto o il suo rappresentante e gli eventuali referenti
delle  forze  dell'ordine  locali,  venga  convocata e coordinata dal
presidente  della  provincia  o  dall'assessore delegato ovvero da un
diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno.
    Le  disposizioni  richiamate  appaiono  lesive  delle prerogative
dello  Stato,  con  specifico  riferimento  alle  funzioni svolte dai
prefetti e dalle strutture operative nazionali di protezione civile.
    Tale  regolamento,  giusta  delibera  del  Consiglio dei ministri
intervenuta   in   data  3  febbraio  2005,  viene  impugnato  per  i
sottoindicati.

                               Motivi

    1.  -  La materia della protezione civile e' posta dall'art. 117,
terzo   comma,   della   Costituzione,  tra  quelle  di  legislazione
concorrente.  E' questa, secondo una terminologia adottata da codesta
Corte,  materia  trasversale, nel senso che gli interessi sottostanti
innestano  sfere diverse, alcune delle quali possono essere, soggette
alla legislazione esclusiva dello Stato.
    Di  conseguenza  la  disciplina  della  protezione civile, quando
investe tali ambiti, non puo' interferire ne' modificare la normativa
statale  senza  il  concorso  della volonta' normativa dello Stato ed
ogni  intervento legislativo regionale dovrebbe attenersi ai principi
fondamentali fissati dalla legge statale.
    Cio'  premesso,  si  osserva  che il decreto legislativo 31 marzo
1988,  n,  112,  pur  ponendo  in  essere  un  ampio trasferimento di
funzioni  alle  regioni, aveva, all'art. 107, comunque riservato allo
Stato  la  funzione  operativa relativa al soccorso tecnico urgente e
quindi   le   attribuzioni   relativo   all'impiego  della  struttura
operativa.  Tale  riserva  era dettata dall'esigenza di salvaguardare
peculiari  competenze  ritenute fondamentali ai fini del mantenimento
di  standards  uniformi sul territorio nazionale, per la salvaguardia
della vita umana e la preservazione dei beni. A sua volta, la riforma
attuata  dalla  legge costituzionale n. 3/2001 prevede, all'art. 117,
comma  2,  lettera  m)  che  sia  riservata alla competenza esclusiva
statale  «la  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale».
    Da  cio'  sembra potersi evincere che le funzioni amministrative,
ripartite  sulla  base  dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza
codificati  dall'art. 118  della Costituzione, spettano allo Stato la
dove  sussista  l'esigenza  di  un coordinamento tra Stato e regioni,
come  gia'  sancito  dal terzo comma dello stesso art. 118 per alcune
materie, tra le quali l'ordine pubblico e la sicurezza.
    Nel  caso di specie, il regolamento regionale, laddove prevede la
partecipazione  dei prefetti e delle strutture operative nazionali di
protezione   civile   in   organismi   convocati   e   presieduti  da
rappresentanti  degli  enti  locali  non  appare conforme al disposto
delle leggi nazionali e lede, pertanto, le prerogative dello Stato.
    2.  -  Le  disposizioni  contenute negli articoli 10, 11 e 12 del
Regolamento  della  regione  Toscana che si e' richiamato in epigrafe
appaiono  comunque,  lesive  delle  competenze  esclusive  statali in
materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali.
    Lo  stesso regolamento regionale da' atto della necessita' che la
gestione  dell'emergenza venga affrontata mediante la costituzione di
strutture  di  coordinamento.  Tuttavia,  le  disposizioni  regionali
richiamate  prevedono  la partecipazione, a tali strutture, di organi
statali,  individuati  negli  appartenenti ai vigili del fuoco e alle
forze   dell'ordine  locali  -  nel  coordinamento  comunale  di  cui
all'art. 11  -  e addirittura nel prefetto o in un suo rappresentante
per  quanto attiene al coordinamento provinciale di cui al richiamato
art. 12.
    Le  richiamate  disposizioni del regolamento ledono le competenze
statali  in quanto attribuiscono ad organi statali ulteriori compiti,
al di fuori di quelli previsti dalla disciplina statale, invadendo la
potesta'   esclusiva   dello  Stato  stabilita  dall'art. 117,  comma
secondo,  lettera  g)  in  tema  di  ordinamento degli organi e degli
uffici  dello  Stato. Non si rinviene, infatti, nel sistema normativo
di  protezione  civile una legge o un accordo finalizzati a mettere a
disposizione degli enti locali uomini e mezzi del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e  delle  Forze  di  Polizia,  per  finalita'  di
protezione  civile.  Quanto  al prefetto, occorre sottolineare che le
sue  funzioni  in  emergenze  di livello provinciale e nazionale sono
unicamente  quelle disciplinate dall'art. 14 della legge n. 225/1992,
espressamente  richiamato dall'art. 5, del decreto-legge n. 343/2001,
convertito  nella  legge  n. 401/2001. Inoltre, la circostanza che la
partecipazione  sia  prevista solo «di norma», non far venire meno la
lesione  operata  con  l'unilaterale  disposizione  ad  opera  di  un
provvedimento  regionale, di una risorsa statale. L'illegittimita' di
una  disposizione  regionale  che disciplini unilateralmente forme di
collaborazione e di coordinamento tra organi dello Stato e regioni e'
stata   di   recente  affermata  da  codesta  Corte  nella  decisione
n. 134/2004.   E'   stato,  infatti,  affermato  che  tali  forme  di
coordinamento   «debbono   trovare  il  loro  fondamento  o  il  loro
presupposto  in  leggi statali che le prevedono o le consentano, o in
accordi  tra  gli  enti  interessati»  e,  per  altro verso, e' stato
sottolineato  che  non  e'  rilevante  che  i  prefetti possano farsi
sostituire  da  propri  rappresentanti essendosi rilevato che proprio
tale  circostanza suona come una conferma che la norma attribuisce un
nuovo  compito all'ufficio statale, specificando che esso puo' essere
svolto sia dal capo dell'ufficio, sia da un suo delegato.