Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale, in relazione agli articoli 10, 11 e 12, del decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R, avente ad oggetto «Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), concernente "Organizzazione delle attivita' del sistema regionale della protezione civile in emergenza".». Fatto La Regione Toscana, con la propria legge 29 dicembre 2003, n. 67, ha dettato l'ordinamento del sistema regionale della protezione civile e ne ha disciplinato la relativa attivita'. Il Capo III della legge, nell'ambito della disciplina degli strumenti del sistema di protezione civile, ha previsto, all'art. 15, che la regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, avrebbe approvato uno o piu' regolamenti di attuazione della legge stessa. Con la stessa disposizione e' stato, quindi, indicato che i regolamenti avrebbero definito, tra l'altro, gli elementi generali dell'organizzazione degli enti locali in emergenza e i requisiti di funzionalita' della medesima nonche' le procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema regionale di protezione civile, che partecipano allo stesso o ne concorrono. Tali previsioni si sono concretizzate con il decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione n. 50, in data 10 dicembre 2004. Il regolamento prevede in particolare, all'art. 10, che, ai fini del raccordo strategico-operativo tra le forze coinvolte nella gestione dell'emergenza, sia costituita di norma una struttura denominata «unita' di crisi» alla quale partecipano anche soggetti esterni all'ente territoriale o locale, il cui apporto, viene definito «previa intesa con i medesimi». Quindi, i successivi articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, il coordinamento a livello comunale e a livello provinciale. L'art. 11 stabilisce che del collegio (la cui convocazione e' a cura del sindaco o dell'assessore delegato o di un diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno) facciano parte «di norma» anche un referente dei vigili del fuoco e uno delle forze dell'ordine locali, individuato - quest'ultimo - d'intesa con il prefetto. L'art. 12, a sua volta, stabilisce che l'unita' di crisi di livello provinciale, di cui fanno parte anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il prefetto o il suo rappresentante e gli eventuali referenti delle forze dell'ordine locali, venga convocata e coordinata dal presidente della provincia o dall'assessore delegato ovvero da un diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno. Le disposizioni richiamate appaiono lesive delle prerogative dello Stato, con specifico riferimento alle funzioni svolte dai prefetti e dalle strutture operative nazionali di protezione civile. Tale regolamento, giusta delibera del Consiglio dei ministri intervenuta in data 3 febbraio 2005, viene impugnato per i sottoindicati. Motivi 1. - La materia della protezione civile e' posta dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente. E' questa, secondo una terminologia adottata da codesta Corte, materia trasversale, nel senso che gli interessi sottostanti innestano sfere diverse, alcune delle quali possono essere, soggette alla legislazione esclusiva dello Stato. Di conseguenza la disciplina della protezione civile, quando investe tali ambiti, non puo' interferire ne' modificare la normativa statale senza il concorso della volonta' normativa dello Stato ed ogni intervento legislativo regionale dovrebbe attenersi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale. Cio' premesso, si osserva che il decreto legislativo 31 marzo 1988, n, 112, pur ponendo in essere un ampio trasferimento di funzioni alle regioni, aveva, all'art. 107, comunque riservato allo Stato la funzione operativa relativa al soccorso tecnico urgente e quindi le attribuzioni relativo all'impiego della struttura operativa. Tale riserva era dettata dall'esigenza di salvaguardare peculiari competenze ritenute fondamentali ai fini del mantenimento di standards uniformi sul territorio nazionale, per la salvaguardia della vita umana e la preservazione dei beni. A sua volta, la riforma attuata dalla legge costituzionale n. 3/2001 prevede, all'art. 117, comma 2, lettera m) che sia riservata alla competenza esclusiva statale «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Da cio' sembra potersi evincere che le funzioni amministrative, ripartite sulla base dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza codificati dall'art. 118 della Costituzione, spettano allo Stato la dove sussista l'esigenza di un coordinamento tra Stato e regioni, come gia' sancito dal terzo comma dello stesso art. 118 per alcune materie, tra le quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Nel caso di specie, il regolamento regionale, laddove prevede la partecipazione dei prefetti e delle strutture operative nazionali di protezione civile in organismi convocati e presieduti da rappresentanti degli enti locali non appare conforme al disposto delle leggi nazionali e lede, pertanto, le prerogative dello Stato. 2. - Le disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento della regione Toscana che si e' richiamato in epigrafe appaiono comunque, lesive delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Lo stesso regolamento regionale da' atto della necessita' che la gestione dell'emergenza venga affrontata mediante la costituzione di strutture di coordinamento. Tuttavia, le disposizioni regionali richiamate prevedono la partecipazione, a tali strutture, di organi statali, individuati negli appartenenti ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine locali - nel coordinamento comunale di cui all'art. 11 - e addirittura nel prefetto o in un suo rappresentante per quanto attiene al coordinamento provinciale di cui al richiamato art. 12. Le richiamate disposizioni del regolamento ledono le competenze statali in quanto attribuiscono ad organi statali ulteriori compiti, al di fuori di quelli previsti dalla disciplina statale, invadendo la potesta' esclusiva dello Stato stabilita dall'art. 117, comma secondo, lettera g) in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. Non si rinviene, infatti, nel sistema normativo di protezione civile una legge o un accordo finalizzati a mettere a disposizione degli enti locali uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di Polizia, per finalita' di protezione civile. Quanto al prefetto, occorre sottolineare che le sue funzioni in emergenze di livello provinciale e nazionale sono unicamente quelle disciplinate dall'art. 14 della legge n. 225/1992, espressamente richiamato dall'art. 5, del decreto-legge n. 343/2001, convertito nella legge n. 401/2001. Inoltre, la circostanza che la partecipazione sia prevista solo «di norma», non far venire meno la lesione operata con l'unilaterale disposizione ad opera di un provvedimento regionale, di una risorsa statale. L'illegittimita' di una disposizione regionale che disciplini unilateralmente forme di collaborazione e di coordinamento tra organi dello Stato e regioni e' stata di recente affermata da codesta Corte nella decisione n. 134/2004. E' stato, infatti, affermato che tali forme di coordinamento «debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» e, per altro verso, e' stato sottolineato che non e' rilevante che i prefetti possano farsi sostituire da propri rappresentanti essendosi rilevato che proprio tale circostanza suona come una conferma che la norma attribuisce un nuovo compito all'ufficio statale, specificando che esso puo' essere svolto sia dal capo dell'ufficio, sia da un suo delegato.