Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha
domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione  Abruzzo,  in persona del Presidente, per la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j)
della  legge  regionale  n. 46 del dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17
dicembre  2004),  recante  «interventi  a  sostegno  degli  stranieri
immigrati».

    La  legge  della  Regione  Abruzzo  n. 46  del  13  dicembre 2004
contiene  norme  concernenti  la  tutela,  per  quanto  di competenza
regionale, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
presenti sul proprio territorio.
    L'art. 20 della legge prevede, quale strumento di partecipazione,
la  Consulta regionale dell'immigrazione; in particolare, al comma 2,
la sua composizione.
    Tra  i  componenti  sono  previsti  un  rappresentante  dell'INPS
designato  dalla  sede  regionale (lettera g) e un rappresentante per
ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j).
    La  duplice  previsione  e'  in contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lettera  g),  della Costituzione in tema di ordinamento degli
organi e degli uffici dello Stato.
    Invero,   le  funzioni  e  i  compiti  spettanti  agli  organi  e
rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato.
    La  duplice previsione della legge regionale attribuisce, invece,
nuovi  compiti  all'INPS e alle Prefetture territoriali attraverso la
partecipazione  obbligatoria  di un loro rappresentante alla Consulta
regionale dell'immigrazione.