ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
12  giugno 2003,  n. 134  (Modifiche al codice di procedura penale in
materia  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti),
promosso,  nell'ambito  di  un  procedimento penale, dal Tribunale di
Torre  Annunziata  con  ordinanza  del  12 febbraio 2004, iscritta al
n. 667  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, su
eccezione  delle  parti,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1  della  legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice
di  procedura  penale  in  materia  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti);
        che  il  rimettente,  rilevato  che  «e' gia' stata sollevata
analoga  questione  da  questo  ufficio» con ordinanza del 9 dicembre
2003,  alla  quale  «si  rimette»,  ha  disposto  la  sospensione del
procedimento  e  ordinato  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Considerato  che  l'ordinanza  non contiene alcuna motivazione in
ordine  alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione    di   legittimita'   costituzionale,   peraltro   neppure
esattamente  identificata  nei  suoi  requisiti  minimi, in quanto il
rimettente  si  limita  a  richiamare  integralmente  le  motivazioni
contenute in una precedente ordinanza dello stesso tribunale;
        che,  come  costantemente  affermato  dalla giurisprudenza di
questa  Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di
legittimita'  costituzionale  questioni motivate solo per relationem,
in  quanto  il  rimettente  deve rendere esplicite le ragioni per cui
ritiene   rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la  questione
sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile
dal  rinvio  al  contenuto  di altre ordinanze, sia pure emesse dallo
stesso,  tanto  piu'  se  in  altri  procedimenti  (v., tra le tante,
sentenze  n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996, ordinanze n. 498 del 2002
e n. 232 del 2000);
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente   inammissibile   per  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.