IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4394 del 2004
R.G.,  proposto  da Abbondati Maria Cristina ed altri, come da elenco
allegato,  tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe ed Orazio
Abbamonte;
    Contro  il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,  nonche'  il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato e nei confronti di Alessandro
Ferri,  Giuseppe  Fiengo  e  Raffaella  Miranda,  non  costituiti  in
giudizio per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
        1)  del  bando  di  concorso per la copertura di 350 posti di
uditore  giudiziario  (codice  concorso 2004 C) approvato con decreto
ministeriale 23 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 26 marzo 2004 - 4ª serie speciale, nella parte in cui:
          1a) prevede la prova preliminare;
          1b) impone ai ricorrenti, in quanto non titolari di diploma
di specializzazione per le professioni legali, di sottoporsi, ai fini
dell'ammissione   alle   prove   scritte  del  concorso,  alla  prova
preliminare medesima;
          1c)   non  prevede  l'esonero  dalla  prova  preliminare  e
l'ammissione diretta alle prove scritte del concorso dei candidati in
possesso del titolo di avvocato;
          1d)   prevede   l'esonero   dalla   prova   preliminare   e
l'ammissione  diretta  alle  prove scritte del concorso dei candidati
che  si  trovino  in  una  delle  seguenti  condizioni: a) magistrato
militare, amministrativo o contabile; b) procuratore o avvocato dello
Stato;  c)  idoneo  in  uno  degli  ultimi  tre concorsi espletati in
precedenza;  d)  diplomato  alla  scuola  di  specializzazione per le
professioni   legali,   benche'   iscritto  al  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  prima dell'anno accademico 1998/1999; e) candidato in
procinto  di  conseguire  il  diploma di specializzazione di cui alla
precedente  lettera  d) o di acquisire una delle qualita' di cui alle
lettere  a),  b),  c),  purche'  ne  faccia  espressa richiesta nella
domanda;
        2)  del  decreto ministeriale 19 ottobre 2001 e di ogni altro
provvedimento  che  comporti  per i concorsi a uditore giudiziario di
cui  all'art. 18,  comma  1,  della  legge 13 febbraio 2001, n. 48 la
conservazione della prova preliminare;
        3)  di  ogni altri atto e/o provvedimento anteriore, connesso
e/o consequenziale.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla Camera di consiglio del 26 maggio 2004 il relatore ed
altresi' gli avv. G. Abbamonte e Ferrante;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

   e   D i r i t t o      1.  -  L'art. 17, comma 113, della legge 15
maggio  1997,  n. 127  ha  delegato  il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  per  modificare  la disciplina del concorso per
l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti
principi  e  criteri  direttivi:  «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione  al  concorso,  dell'obbligo  di  conseguire  un diploma
esclusivamente  presso  scuole  di  specializzazione  istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
    1.1.  -  In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre 1997, n. 398.
    Il decreto in questione ha previsto - relativamente agli iscritti
al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall'anno accademico
1998/1999  -  che  l'ammissione  al  concorso per uditore giudiziario
fosse condizionata al possesso del diploma di specializzazione per le
professioni  legali;  esso  ha  altresi' previsto in via residuale la
possibilita' di ammissione al concorso di candidati in possesso della
sola laurea in giurisprudenza (art. 6 che ha novellato l'art. 124 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
    In  particolare il citato art. 124 e' stato cosi' modificato: «al
concorso  sono  ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede  peraltro  che,  qualora  le  domande  di  partecipazione  al
concorso  presentate  dai  candidati  in  possesso  del diploma siano
inferiori  a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e'  bandito,  «sono  altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare  di  cui  all'art. 123-bis  ed  in  misura pari al numero
necessario  per  raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in  possesso  della  sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge  13  febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva
modificata eliminando - in armonia con la sua prevista soppressione e
con   l'introduzione  del  sistema  dei  «correttori  esterni»  -  il
riferimento alla prova preliminare.
    1.2.  -  In  applicazione  della prescrizione di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La  prova  in  questione  era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
articolo 123-bis: «1) La prova preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  del  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con    le    modalita'    stabilite    dal    regolamento    di   cui
all'art. 123-quinques alle quali il candidato risponde scegliendo una
delle  risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo
riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti  giurisprudenziali  e  dottrinali.  Ad ogni candidato e'
assegnato  un  ugual  numero di domande. 3) La graduatoria e' formata
avvalendosi   di  strumenti  informatici  sulla  base  del  punteggio
assegnato  alle  risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso un numero
di  candidati  pari  a  cinque  volte  i posti messi a concorso. Sono
comunque  ammessi  alle prove scritte i candidati che hanno riportato
lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che  risulta ammesso ai sensi del
comma  3. Della ammissione alla prova scritta e' data notizia secondo
modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia.  5) Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla
prova  scritta,  oltre  i  limiti  di cui al comma 4: a) i magistrati
militari, amministrativi e contabili; b) i procuratori e gli avvocati
dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli
ultimi  tre  concorsi  espletati  in  precedenza; d) coloro che hanno
conseguito  il diploma di specializzazione per le professioni legali,
benche' iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno
accademico   1998/1999.   6)   Il  mancato  superamento  della  prova
preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'art. 126,
primo comma».
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal  citato  art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e
l'obiettivo  di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del
concorso prima garantito dalla stessa e' stato affidato a «correttori
esterni»;  in  particolare  l'art. 9,  comma  5, della legge n. 48 ha
introdotto  nel  piu'  volte  citato  r.d.  30  gennaio  1941,  n. 12
l'art. 125-quinquies  che  ha  previsto, qualora i candidati siano in
numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli
elaborati concorsuali a «correttori esterni» individuati dai Consigli
giudiziari  in  magistrati,  avvocati  che  siano iscritti negli albi
speciali  per le giurisdizioni superiori e professori universitari in
materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilita'.
    L'art. 18  della  legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di  uditori  giudiziari  per  la  copertura  di tutti i posti vacanti
nell'organico  della  magistratura  alla  data  della  sua entrata in
vigore  mediante  tre  concorsi  da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal  comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria cosi'
articolata:  «qualora  non  sia  possibile completare tempestivamente
l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti
secondo  la  disciplina  prevista  dall'art. 125-quinquies  del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il  Ministro  della  giustizia  puo',  sentito il Consiglio superiore
della   magistratura,   differire,   con  proprio  decreto  motivato,
l'applicazione  della  disciplina  medesima  ai concorsi successivi a
quelli  previsti  dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di
cui  al  medesimo  comma  1  dell'art. 18  sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12,  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e si svolgono secondo la disciplina di cui al
capo  III  della  presente  legge; si applicano altresi' gli articoli
123-quater  e  123-quinquies  del  citato  regio  decreto  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato  sui cd. «correttori
esterni»  si e verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del termine di tre anni di cui al citato art. 18 - il Ministero della
giustizia   ha   bandito   i  due  concorsi  residui,  prevedendo  lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'art. 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale ricorso i ricorrenti - tutti laureati in giurisprudenza
in  possesso  del titolo di avvocato - impugnano il bando di concorso
indicato in epigrafe.
    2.1.   -   Essi   sostengono   anzitutto  l'illegittimita'  della
previsione da parte del bando della prova preliminare.
    La  tesi  dei ricorrenti e' che la previsione del mantenimento in
via  transitoria  della prova preliminare da parte del citato art. 22
della  legge  n. 48 si inseriva in un quadro normativo di riferimento
che si e' ormai dissolto: esso infatti presupponeva il verificarsi di
due condizioni: immediata indizione dei concorsi di cui all'art. 18 e
impossibilita' di istituire i «correttori esterni»; nessuna delle due
condizioni,  ad  avviso dei ricorrenti, si e' verificata, dato che il
Ministero  ha bandito i concorsi dopo un lungo intervallo di tempo (e
solo  in  forza  di  due successive proroghe legislative del termine:
cfr. art. 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e art. 12
del   d.l.   25  ottobre  2002,  n. 236,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dall'art. 1  della legge 27 dicembre 2002, n. 284) ed
ha  omesso  di  rendere  operante  il sistema dei correttori, non per
impossibilita'  ma  «a causa di diffusi contrasti in tema di politica
giudiziaria».
    La  dissoluzione  del quadro normativo di riferimento, secondo la
tesi  dei  ricorrenti,  imponeva  all'amministrazione di ammettere ai
concorsi  di  cui  all'art. 18  tutti  i  candidati,  senza  onere di
sottoporsi a prove preliminari.
    2.2.  -  In  via logicamente subordinata, i ricorrenti sostengono
che  l'amministrazione  ha  frainteso  il significato del richiamo da
parte  dell'art. 22  della  legge  n. 48 all'art. 123-bis del r.d. 30
gennaio  1941,  n. 12;  l'art. 22  infatti  stabilisce che i concorsi
siano  preceduti  dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis nel
testo  previgente  alla  data  di entrata in vigore della legge; esso
pertanto  non  richiama  in  toto - e quindi anche nella parte in cui
individua  una  serie di categorie di soggetti esentati dall'onere di
sostenimento  della  prova,  l'art. 123-bis,  avendo il piu' limitato
significato   di  prescrivere  che,  in  caso  di  impossibilita'  di
istituire  i  correttori  esterni, tutti i candidati, nessuno escluso
quindi, sostengano la prova preliminare in questione.
    2.3.  - In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti denunciano
l'illegittimita'  della  mancata  previsione dell'esonero dalla prova
preliminare dei candidati in possesso del titolo di avvocato.
    2.4.  -  I  ricorrenti denunciano altresi' l'illegittimita' della
previsione  del  bando  che esonera dall'onere del sostenimento della
prova preliminare i candidati in procinto di conseguire il diploma di
specializzazione per le professioni legali o una delle altre qualita'
(magistrato  amministrativo,  contabile, militare etc. ...) che danno
titolo  all'esonero  in  forza del piu' volte citato art. 123-bis del
r.d. n. 12 del 1941.
    3. - Con ordinanza adottata nelle camere di consiglio del 26 e 28
maggio  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  I  ricorrenti sono stati pertanto esonerati dal sostenere
la  prova  preliminare,  in attesa - dopo la pronuncia da parte della
Corte  costituzionale  sulla questione di costituzionalita' che viene
sollevata  con  la  presente  ordinanza  (ai punti 9 e succ.) - della
pronunzia   definitiva  sull'istanza  di  tutela  cautelare  e  della
decisione di merito.
    Il  tribunale rispetto alla fattispecie, non puo' che ribadire le
considerazioni  svolte  in una controversia analoga con la precedente
ordinanza  n. 6360  del  1° luglio  2004 (qui semplicemente integrata
evidenziando,   al  n. 12-bis,  un  ulteriore  profilo  di  apparente
irragionevolezza della normativa impugnata).
    4. - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il
bando  di  concorso  impugnato  costituisce puntuale esecuzione delle
disposizioni  di  cui al combinato disposto degli articoli 22, comrna
3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
art. 123-bis.
    Non  condivisibile  e'  l'assunto  dei  ricorrenti secondo cui si
sarebbe  «dissolto» il quadro normativo di riferimento; in realta' e'
accaduto  che  il  sistema  dei «correttori esterni» introdotto dalla
legge  n. 48  non e' stato attuato in tempi compatibili coi termini -
peraltro   prorogati   -   previsti   per  l'indizione  dei  concorsi
programmati  dall'art. 18.  Si  e'  cosi'  verificato  il presupposto
previsto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge per la transitoria
«sopravvivenza»   del   meccanismo  di  selezione  dei  candidati  da
ammettere  alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per la
conseguente  ultrattivita'  della  disciplina degli articoli 123-bis,
123-quater   e   123-quinquies  del  r.d.  n. 12  deI  1941,  la  cui
abrogazione  da  parte  della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi  previsti  dall'art. 18 doveva considerarsi subordinata alla
condizione   della  istituzione  dei  correttori  esterni.  In  altri
termini,  l'abrogazione  della  prova  preliminare  (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema
dei  correttori  esterni  di cui all'art. 125-quinquies, cosicche' la
mancata  verificazione  della condizione in questione comporta che la
prova  (e  la  relativa  normativa)  continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'art. 18 della legge n. 48.
    Deve    dunque    escludersi   che   l'amministrazione   potesse,
disapplicando  la normativa in questione, ammettere tutti i candidati
alle   prove   scritte   del   concorso  senza  la  prescritta  prova
preliminare.
    5.  -  Deve  poi aggiungersi che non condivisibile e' la tesi dei
ricorrenti  secondo  cui tutti i candidati andrebbero sottoposti alla
prova  preliminare,  non  implicando il riferimento da parte del piu'
volte  citato art. 22, comma 3, della legge n. 48 al testo previgente
dell'art. 123-bis  del  r.d.  30  gennaio  1941,  n. 12, un integrale
rinvio alla normativa in esso contenuta.
    L'argomento   letterale  invocato  -  vale  a  dire  l'uso  della
locuzione:  «in  tal  caso  i concorsi ... sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12, nel testo previgente» - appare infatti poco persuasivo;
ritiene   invece   il  Collegio  che  il  generico  riferimento  alla
disciplina dell'art. 123-bis costituisca un indice della volonta' del
legislatore di compiere un integrale rinvio alla normativa previgente
senza possibilita' di operare distinzioni nei suoi contenuti.
    Del  resto  lo  stesso  art. 22,  comma 3, nel successivo periodo
aggiunge  che:  «si  applicano  altresi'  gli  articoli  123-quater e
123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge».  La  locuzione  «si
applicano altresi» costituisce un sicuro indice che la legge n. 48 ha
compiuto  un  integrale rinvio alla disciplina previgente della prova
preliminare.
    6.  -  Alla luce di quanto precede deve quindi concludersi che la
previsione  da  parte  del  bando  di  concorso impugnato della prova
preliminare  e  della  necessita'  di  sottoposizione alla stessa dei
candidati  non  rientranti  in  alcuna  delle  categorie indicate dal
quinto  comma dell'art. 123-bis piu' volte citato non e' il frutto di
una   scelta   discrezionale  dell'amministrazione  ma  il  risultato
dell'applicazione di specifiche disposizioni legislative: pertanto la
sostanza  delle  censure  dedotte  finisce  con  il  risolversi nella
questione  di  legittimita' costituzionale delle norme citate - cioe'
del  combinato  disposto  degli  articoli 22, comma 3, della legge 13
febbraio  2001,  n. 48  e  123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12,  nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte
dei  candidati  alla  prova  preliminare  ovvero nella parte in cui -
nell'individuare le categorie esonerate da tale prova - non darebbero
rilevanza  ad  ulteriori  titoli  ritenuti  meritevoli di particolare
considerazione legislativa.
    7.  -  Sul  punto  deve  rilevarsi  che la previsione, a scopi di
semplificazione   e   accelerazione   dell'iter   concorsuale,  della
necessita'  di  sottoporre  i  candidati  ad  una  prova  preliminare
preordinata  ad  accertare  il  possesso  da  parte loro di requisiti
culturali  di  base non appare irragionevole; essa, infatti, consente
di  ridurre  il  numero  dei  partecipanti  alle  prove scritte - con
conseguente  riduzione della complessita' e dei tempi della procedura
- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parita' di
trattamento  degli interessati; e' indiscutibile che tale sistema non
sia  l'unico  possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la
sua   previsione  e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale  del
legislatore che non risulta palesemente irragionevole.
    8.  - L'attenzione deve quindi essere «spostata» sul regime degli
«esoneri» dall'onere di sottoposizione alla prova preliminare.
    Sul  punto  deve  rilevarsi  che la previsione dell'esonero dalla
prova  preliminare  a  favore dei soggetti in possesso del diploma di
specializzazione  per le professioni legali non appare irragionevole,
dato che tale diploma costituisce «a regime» il requisito normalmente
richiesto per l'ammissione al concorso.
    Altro  discorso  e'  peraltro  quello,  critico,  fatto  da parte
ricorrente   avverso   la   previsione  del  bando  che  esonera  dal
sostenimento   della   prova   preliminare   i  candidati  che  siano
semplicemente in procinto di conseguire il detto diploma. La relativa
questione,  che  attiene  al  merito di causa, riguarda, tuttavia, un
aspetto   secondario  della  controversia,  che  nella  disamina  del
tribunale deve cedere il passo all'oggetto principale della causa, al
quale di seguito ci si dedichera'.
    9.  -  Tanto  premesso,  deve  invero  esaminarsi senza ulteriori
indugi   la   questione   della   legittimita'  costituzionale  della
previsione   della   generale   e   indifferenziata   necessita'   di
sottoposizione  alla  prova  preliminare  dei  candidati  in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Ritiene  il  Collegio  che  la  questione  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata.
    Per quanto attiene al profilo della rilevanza della questione, il
combinato  disposto  degli  articoli  22,  comma  3,  della  legge 13
febbraio  2001,  n. 48  e  123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12  prescrive  che  i  laureati  in  giurisprudenza  che intendano
partecipare  ai  concorsi  per uditore giudiziario di cui all'art. 18
della  legge  n. 48  e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate   nel   quinto   comma  dell'art. 123-bis  devono,  ai  fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio' vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti,
abbiano  conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato.  In  definitiva, nella previsione della legge, quest'ultima
condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli
22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio 1941,  n. 12  nella  parte  in  cui  non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone  ai  ricorrenti  l'onere  di  sostenere  la  prova
preliminare,  determinando  la  illegittimita' in parte qua dell'atto
impugnato,   con  conseguenti  ricadute  sulla  definitiva  pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  della  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  articoli  21,  comma  10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034,  come  modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
tanto e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    10.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    In  ricorso  sono indicati come parametri costituzionali rispetto
ai quali si porrebbe un problema di illegittimita' della normativa in
esame gli articoli 3, 51, 97 e 106 Cost.
    Ad   avviso   del   Collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  ha  carattere  di  non manifesta infondatezza solo in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'art. 3  e  ribadito,  per quanto attiene all'accesso ai pubblici
uffici,  dall'art. 51 (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in
condizioni di uguaglianza»).
    Per  quanto riguarda invece il riferimento agli articoli 97 e 106
Cost.  -  cioe'  alle norme che prescrivono che l'accesso ai pubblici
uffici, ivi compreso quello di magistrato ordinario, avvenga mediante
concorso  -  nella previsione di una prova preliminare all'ammissione
alle  prove  scritte  non  sembra ravvisabile alcuna violazione delle
stesse;  sul  punto non puo' che ribadirsi quanto gia' sopra espresso
circa   il   carattere  di  non  irragionevole  scelta  politica  del
legislatore che la previsione della prova in questione presenta.
    11.  -  Piu'  articolato - sia pur nell'ambito di una valutazione
limitata  alla  «non  manifesta  infondatezza»  della  questione - e'
invece   il   discorso   relativo   alla  sottoposizione  alla  prova
preliminare dei soggetti abilitati alla professione di avvocato.
    Al riguardo occorre fare una premessa: all'esame del Tribunale e'
la   sola   normativa   transitoria  relativa  ai  concorsi  previsti
dall'art. 18 della legge n. 48.
    La  normativa  «a regime» imperniata sulla previsione del diploma
rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali
quale   requisito  generale  e  «privilegiato»  per  l'ammissione  al
concorso  a  uditore giudiziario - che ha peraltro una sua intrinseca
coerenza  inserendosi  in un generale disegno di politica legislativa
relativo  all'accesso  alle  «professioni  legali»  - esula dal thema
decidendum.
    11.1.  -  Riguardo  alla  questione cosi' come sopra delineata, i
ricorrenti   evidenziano   che,   secondo   la  previsione  del  d.m.
11 dicembre  2001,  n. 475,  il  diploma  rilasciato  dalle scuole di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini del
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
se  quindi i diplomati in questione accedono direttamente al concorso
a  uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere un anno
di  tirocinio  per l'ammissione all'esame di avvocato, deve ritenersi
che  l'esame  di  avvocato  costituisca  un  quid  pluris rispetto al
diploma,  con  la  conseguenza che appare irrazionale che i diplomati
siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore giudiziario mentre
lo  stesso non e' previsto per coloro che abbiano superato l'esame di
abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  d.m. in
questione  attua  la  specifica  previsione  dell'art. 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  del
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica»
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le professioni legali;
osservano   quindi   i   ricorrenti  che  un  ulteriore  elemento  di
irrazionalita'  del  sistema  e'  costituito  dal  fatto che chi puo'
svolgere,  essendo  avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole
di  specializzazione  non possa invece essere direttamente ammesso al
concorso per uditore giudiziario al pari dei suoi allievi che abbiano
conseguito il diploma.
    11.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    11.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'art. 126-ter del
r.d. n. 12 del 1941.
    Tale  articolo e' stato introdotto proprio dalla legge n. 48 piu'
volte  citata  e  detta una normativa che si inserisce nel sistema «a
regime» di accesso all'ufficio di magistrato ordinario.
    In  sintesi  l'articolo  in  questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di Tribunale, «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    11.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'art. 14  n. 6  della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034,  come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che  ad  esso  possano  partecipare  gli  avvocati  con  otto anni di
iscrizione  all'albo  professionale (ed e' interessante osservare che
l'anzianita' originariamente prevista era di quattro anni).
    Analogamente l'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel
disciplinare  l'accesso  al  concorso  a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  cd.  di  secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati  con  cinque  anni  di iscrizione
all'albo  professionale.  Ancora analogamente l'art. 1 della legge 20
giugno  1995,  n. 519,  nel  disciplinare  l'accesso  al  concorso  a
avvocato  dello  Stato  (ulteriore  concorso  cd.  di secondo grado),
prevede  che ad esso possano partecipare gli avvocati con sei anni di
iscrizione  all'albo  professionale (anche in questo caso la legge 24
febbraio  1997,  n. 27  ha portato a sei anni di anzianita' il limite
che precedentemente era fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    12.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
    Appare  sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo  esercizio  della professione» possano essere ammessi ad un
concorso   ad   essi   riservato   per  l'accesso  alla  carriera  di
magistratura   con   la   qualifica  di  magistrati  di  tribunale  e
che,viceversa,  il  titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai
fini  dell'esonero  dalla  prova preliminare prescritta per l'accesso
alle  prove  scritte  dei  concorsi a uditore giudiziario (cioe' alla
qualifica  iniziale  della  carriera  di magistratura) previsti dalla
normativa dell'art. 18 della legge n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al rilievo che la normativa dell'art. 126-ter
non  e'  ancora  concretamente  operativa  proprio  perche' non si e'
ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento  dei  concorsi  di  cui
all'art. 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'Avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla magistratura amministrativa,
contabile e all'Avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di tribunale, e
che  quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
    12-bis. - E le perplessita' che gia' inevitabilmente scaturiscono
da  quanto  esposto  sono  destinate  ad  acuirsi ulteriormente se si
considera  che  la  finalita'  assegnata  alla  prova  preliminare e'
semplicemente  quella  di  operare,  in pratica, una prima scrematura
della  platea degli aspiranti. Di accertare, cioe', il possesso di un
livello   di  preparazione  minimo,  in  ordine  ai  contenuti  della
normativa  vigente,  tale  da  rendere  utile  la partecipazione alle
tradizionali  prove  concorsuali, escludendo quanti non posseggano un
bagaglio   culturale   idoneo  all'uopo  (cfr.  C.d.S.,  IV,  n. 2190
dell'11 aprile  2001;  Ad.  Gen.,  n. 5 del 23 gennaio 1997: entrambe
sull'analoga prova del concorso notarile).
    Anche  alla  luce  dei  dati normativi sopra illustrati, infatti,
sembra difficile immaginare di poter disconoscere il possesso di tale
livello  minimale di preparazione in colui che abbia conseguito, dopo
il  periodo  di pratica e l'apposito esame scritto e orale, il titolo
legale di avvocato.
    13.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
    L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati   all'esercizio   della   professione   di   avvocato,   in
particolare,  appare  -  in  relazione  al  contesto  normativo sopra
delineato  -  irrazionale  e,  soprattutto,  tale  da determinare una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto agli appartenenti
alle  categorie  beneficiarie  invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto  ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali.
    14.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 Cost.
secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in «condizioni
di uguaglianza».
    15.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il necessario bilanciamento di tali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
-  tale  bilanciamento  sia  avvenuto con previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 Cost.
    16. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.