IL GIUDICE DI PACE

    A   scioglimento  della  riserva  nel  procedimento  promosso  da
Alessandro Galli contro il Mistero dell'interno - Polizia stradale di
Roma reg. al n 1302/2003, letti ed esaminati gli atti osserva:
        che  tale  opposizione a sanzione amministrativa irrogata per
violazioni  del  codice  della  strada  non  e' stata integratata dal
libretto  postale  con  il versamento del deposito cauzionale siccome
prescritto  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in
legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 in quanto il ricorrente
non   ha   le   possibilita'   economiche   come   dimostrato   dalla
documentazione prodotta;
        che tuttavia la parte, nei motivi di opposizione, ha eccepito
l'incostituzionalita'   dell'art.   204-bis   di  tale  ultima  legge
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 186  del 12 agosto 2003 ed
entrata   in   vigore   il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione e tale eccezione ha ribadito in udienza
        che pertanto questo giudice non puo' sottrarsi all'obbligo di
esaminare  la  sussistenza  di  illegittimita'  costituzionale  della
legge;
        che deve applicare e che, nel caso di specie, e' indubbio che
l'art.  204-bis  introdotto  dalla  surrichiamata legge del 1° agosto
2003  n. 214, ed inserito nel decreto legislativo n. 285/1992 (codice
della  strada),  certamente non e' conforme alla Costituzione per cui
intende  sollevare,  come  in  effetti  con il presente atto solleva,
incidente di costituzionalita' nei termini che seguono:

                      Rilevanza della questione

    Nel  caso che ci occupa appare del tutto evidente che sussiste il
collegamento  giuridico  tra  res judicanda e la norma che si ritiene
incostituzionale.
    Infatti,  come  evidenziato  nelle premesse, laddove si ritenesse
che   l'art.   204-bis   in   esame,   fosse  da  ritenere  legittimo
costituzionalmente,  il  ricorso,  in mancanza dell'avvenuto deposito
cauzionale,  dovrebbe,  tout  court, essere dichiarato inammissibile,
mentre  ove si concretizzasse il contrasto costituzionale della norma
l'opposizione dovrebbe esaminarsi nel merito.
Manifesta  fondatezza  della incostituzionalita' per violazione degli
                 artt. 2, 3 e 24 della Costituzione
    Se  l'art.  204-bis in esame fosse conforme ai principi affermati
dalla  Carta  costituzionale  si  dovrebbe riconoscere che la diversa
posizione  che il legislatore ha riservato a tutti i cittadini e alla
pubblica   amministrazione   non   abbia   violato   alcun   precetto
costituzionale,  ma,  sopratutto,  che  tali precetti non siano stati
violati tra gli stessi cittadini.
    Dal  disposto  in  esame emerge invece un'eclatante disparita' di
trattamento  tra  il  cittadino  piu' abbiente e quello che ha invece
minori capacita' economiche.
    Ma  v'e'  di  piu',  ove si consideri che viene anche preclusa al
cittadino  meno  abbiente  la  possibilita' di avvalersi della scelta
disposta  con  lo  stesso decreto legislativo n. 285/1992 art. 204 di
proporre alternativamente ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.
    Infatti   la   presentazione   del   ricorso   al  Prefetto  gode
dell'esenzione  dal  versamento  di  qualunque  somma a differenza di
quanto prescritto, con la modifica e l'inserimento dell'art. 204-bis,
per la proposizione dell'opposizione avanti al Giudice di pace.
    Cio', poi, senza considerare che il versamento cauzionale essendo
pari   alla  meta'  del  massimo  della  sanzione  equivale,  se  non
addirittura  eccede,  il  minimo  della sanzione irrogata nel caso di
immediato pagamento.
    Si  rivela  quindi  evidente  che  il  ricorso al Giudice di pace
sarebbe    riservato   solo   a   soggetti   facoltosi   penalizzando
inevitabilmente   ed   indiscriminatamente   i  cittadini  sul  piano
economico  e  sociale  limitando  la  liberta'  e l'uguaglianza degli
stessi.
    Ma  la disposizione della norma e' ancora piu' drastica e gravosa
laddove  si  consideri  che se il versamento viene corrisposto e, per
mero  errore materiale, l'opponente incorre in un errore di calcolo e
versa  quindi un importo minore, sia pure di un centesimo di euro, il
giudice   deve   dichiarare  il  ricorso  inammissibile  senza  poter
concedere  alla  parte  neppure la possibilita' di integrare la somma
versata  entro  prefiggendo termine e quindi provvedere all'eventuale
declaratoria  d'inammissibilita'  solo  dopo  che  tale termine fosse
decorso invano.
    Per   quanto   fin   qui   esposto   deve   evidenziarsi   ancora
l'ingiustificato  ostacolo  imposto per la sola sede giurisdizionale,
dall'art. 204-bis, imperocche' viene violato il disposto dell'art. 24
della  Carta  costituzionale  che  assicura  a  tutti  i cittadini la
possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi   legittimi   aggiungendo  che  la  difesa  e'  un  diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
    Viene infatti leso tale diritto di difesa assicurato dall'art. 24
Cost.  laddove  il  ricorrente,  che  non disponga di una sufficiente
agiatezza  economica,  e'  penalizzato  e leso nell'esercizio di tale
diritto  atteso  che  per adire direttamente il Giudice di pace, deve
sottostare   all'imposizione   del   versamento  della  cauzione  con
l'ingiusto   ulteriore  vantaggio  per  l'Autorita'  opposta  che,  a
differenza  dell'opponente,  in  caso di vittoria ha immediatamente a
propria disposizione quanto eventualmente dovutogli.
    In tal modo viene, di fatto, indotto il cittadino meno abbiente a
desistere  dal  tutelare  i  propri diritti in sede giurisdizionale e
scoraggia  l'unico  mezzo  di  tutela  che  il ricorrente ha a propia
disposizione,  costringendolo  cosi' a rinunciare alla tutela in tale
sede   dovendosi  rivolgere  umicamente  e  forzatamente,  stante  le
precarie  condizioni economiche, al Prefetto, con l'aggravaute che in
tale  sede  non puo' essergli riconosciuto nessun indennizzo, neppure
per   le   spese   vive   oltre   che   quelle  per  l'assistenza  di
professionisti.
    Tutto   cio'  premesso  ritiene  questo  Giudice  che  non  possa
ritenersi     manifestamente     infondata    la    sussistenza    di
incostituzionalita'  dell'art.  204-bis  della  legge 1° agosto 2003,
n. 214.